CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2026
Cassazione n. 16942/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
v. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -nonchéIntesa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., inpersona del suo legale rappresentante pro – tempore; VIGNALIBruna; MATTIOLI Luciana;- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n.1034/2025, pubblicata l’11 giugno 2025, notificata a mezzo PEC il12 giugno 2025;Numero registro generale 18916/2025Numero sezionale 1419/2026Numero di raccolta generale 16942/2026Data pubblicazione 30/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 26 maggio 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano;lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delleparti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.1.– Con atto di citazione notificato il 3 aprile 2019, Giovanniconvenivano, davanti al Tribunale di Bologna, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.e il [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., deducendo che eranocomproprietari dell’immobile sito in Casalecchio di Reno (BO), viaMarconi n. 64, confinante, per il tramite di uno stradello, conl’immobile sito in via Marconi n. 70 di proprietà del MediocreditoItaliano e da questo concesso in locazione finanziaria alla [OSCURATO:SOCIETA]., e chiedendo – per l’effetto – il ripristino di tre lucisul muro della proprietà confinante, che erano state modificaterispetto allo stato preesistente, oltre al risarcimento dei danni.Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la qualeconcludeva per il rigetto delle domande avversarie, con ladichiarazione del suo difetto di legittimazione passiva quanto allarichiesta di regolarizzazione delle luci, o comunque per l’assenzadi alcuna violazione. In via riconvenzionale, chiedeva che fosseaccertata l’esistenza di una servitù di luce irregolare a favore delfondo di proprietà [OSCURATO:PERSONA] e a carico della proprietàdegli attori; in subordine, in caso di accoglimento della domandaavversaria di regolarizzazione delle luci realizzate, chiedeva cheNumero registro generale 18916/2025Numero sezionale 1419/2026Numero di raccolta generale 16942/2026Data pubblicazione 30/05/2026fosse tenuta indenne dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alleeventuali conseguenze pregiudizievoli poste a suo carico.Si costituiva altresì in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ilquale, in via principale, instava per il rigetto delle domandeaccoglimento anche parziale di tali domande, chiedeva che la [OSCURATO:SOCIETA] fosse condannata a tenerla indenne e manlevarla daqualunque conseguenza pregiudizievole posta a suo carico.In corso di causa era dichiarato il decesso di GiovanniEra assunta la prova testimoniale ammessa ed era espletataconsulenza tecnica d’ufficio.Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 1509/2024,depositata il 22 maggio 2024, accoglieva parzialmente ladomanda attorea, ordinando il ripristino dello stato dei luoghi,mentre respingeva la domanda risarcitoria, compensandointeramente tra le parti le spese di lite e ponendo il compenso diconsulenza tecnica d’ufficio a esclusivo carico delle convenute.2.– Con atto di citazione notificato il 19 dicembre 2024, laRina [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello avverso la pronuncia diprime cure, lamentando: 1) la propria carenza di legittimazionepassiva rispetto all’azione petitoria avanzata; 2) l’assenza dialcuna violazione dell’accordo transattivo concluso il 23 dicembre1992, dalla cui corretta interpretazione sarebbe emerso, invece,che la principale intenzione delle parti consisteva nell’ampliare leluci esistenti per un’ampiezza di ml. 3,00 per ml. 2,45, con unaparte fissa al fine di rispettare il vincolo visuale nei confronti deiNumero registro generale 18916/2025Numero sezionale 1419/2026Numero di raccolta generale 16942/2026Data pubblicazione 30/05/2026vicini, e non già edificare una struttura identica al muro,sottraendola alla disciplina delle luci; 3) l’illegittima condanna deisoli convenuti alle spese di consulenza tecnica d’ufficio, inviolazione del criterio della soccombenza.Si costituiva nel giudizio di impugnazione l’[OSCURATO:PERSONA] PaoloS.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la quale, aderendo alleconclusioni dell’appellante, insisteva nel rigetto delle domandeproposte dagli attori nei suoi confronti, riproponendo, insubordine, la domanda di manleva.Si costituivano in appello altresì [OSCURATO:PERSONA], FedericaStefano Fortuzzi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i qualichiedevano il rigetto dell’appello e la conferma integrale dellasentenza impugnata.Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello diBologna, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e,per l’effetto, confermava la pronuncia impugnata, condannandol’appellante al pagamento delle spese di lite, in favore dellecontroparti, per entrambi i gradi di giudizio.A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevavaper quanto di interesse in questa sede: a) che, a fronte dellasussistenza di luci irregolari, il punto nodale della questioneriguardava la conformità degli attuali infissi alla comune volontàdelle parti, espressa nella transazione del 23 dicembre 1992, inragione dell’avvenuta eliminazione del vetrocemento nella partebassa e della sua sostituzione con un infisso stabile; b) che nellarichiamata transazione le parti avevano acconsentito a che fosseeseguito l’allargamento delle tre luci, nella misura di ml. 3,00 diNumero registro generale 18916/2025Numero sezionale 1419/2026Numero di raccolta generale 16942/2026Data pubblicazione 30/05/2026larghezza e di ml. 2,45 di altezza, con l’impegno ad eseguire detteaperture con altezza di cm. 60 dal piano di calpestio della Banca,per la prima parte in vetrocemento, come da campione, e per laseconda parte in vetro apribile a vasistas, sicché da dettadescrizione emergeva la chiara volontà delle parti di utilizzaredette aperture con una parte fissa in vetrocemento; c) che, inconseguenza, la sostituzione della parte in vetrocemento con uninfisso fisso costituiva un’evidente alterazione dello statopreesistente, laddove la giurisprudenza consolidata avevaaffermato che il vetrocemento era equiparabile, per le suecaratteristiche, ad un muro, avendo funzioni di delimitazione e diriparo; d) che la successiva relazione di accompagnamento allarichiesta di autorizzazione edilizia costituiva atto unilaterale, chenon poteva di per sé integrare la ricostruzione della comunevolontà delle parti nei termini sopra precisati.3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.Hanno resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], FedericaSono rimasti intimati l’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:PERSONA].La ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., per avere la Corte diNumero registro generale 18916/2025Numero sezionale 1419/2026Numero di raccolta generale 16942/2026Data pubblicazione 30/05/2026merito mancato di verificare il senso letterale delle espressioniutilizzate nell’atto di transazione del 23 dicembre 1992, alla lucedel contesto negoziale delineato dagli allegati in esso richiamati.Osserva l’istante che la comune intenzione delle parti nonsarebbe stata quella di limitare le aperture mediantel’inserimento di pareti in vetrocemento, bensì assicurarsi il giustogrado di riservatezza mediante vetri che lasciassero passare laluce, impedendo la vista, con la conseguenza che la sostituzionedel vetrocemento con vetro retinato liscio non aveva determinatoalcuna violazione dell’accordo transattivo, stante che tale vetroretinato avrebbe impedito la visuale dall’interno del locale verso ilcortile e viceversa, come chiarito dal consulente tecnico d’ufficio.1.1.– Il motivo è inammissibile.E ciò perché l’interpretazione resa dalla Corte d’appello –secondo cui, in base all’accordo transattivo raggiunto tra le parti,non sarebbe stata consentita la sostituzione del previstovetrocemento nella parte bassa con un infisso stabile, seppure invetro retinato liscio, attesa l’equiparabilità del vetrocemento adun muro – è del tutto plausibile.Infatti, non possono considerarsi luci in senso tecnico,soggette alle limitazioni imposte dall’art. 901 c.c., le aperturepraticate nel muro comune, quando ad esse siano applicati deipannelli di vetrocemento che, pur consentendo l’ingresso dellaluce, presentino, tuttavia, caratteristiche analoghe alla strutturadel muro stesso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6192 del28/11/1984; Sez. 2, Sentenza n. 3258 del 11/05/1983; Sez. 2,Sentenza n. 5432 del 13/12/1977; Sez. 2, Sentenza n. 1316 del06/04/1977).Numero registro generale 18916/2025Numero sezionale 1419/2026Numero di raccolta generale 16942/2026Data pubblicazione 30/05/2026Orbene la parte che, con il ricorso per cassazione, intendadenunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamentonell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsia richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendoinvece l’onere di specificare i canoni che in concreto assumaviolati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice delmerito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censurerisolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione delricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poichéquest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile masolo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di unaclausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, nonè consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poidisattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità delfatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. Sez. L, Ordinanzan. 18214 del 03/07/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 16987 del27/06/2018; Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017; Sez. 1,Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017; Sez. L, Sentenza n. 25728del 15/11/2013; Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009).2.– Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 e 324 c.p.c., per avere la Corteterritoriale disposto la condanna dell’appellante al pagamentodelle spese di lite anche in ordine al giudizio di primo grado,benché compensate dal Tribunale, nonostante la mancanza diimpugnazione del capo della sentenza relativo a tali spese conappello accidentale, a cura degli appellati.Numero registro generale 18916/2025Numero sezionale 1419/2026Numero di raccolta generale 16942/2026Data pubblicazione 30/05/2026Obietta l’istante che, per effetto del rigetto del gravame, laCorte distrettuale non avrebbe potuto procedere d’ufficio ad unnuovo regolamento delle spese processuali relative al primogrado.2.1.– Il motivo è fondato.Infatti, come riconosciuto dagli stessi controricorrenti, intema di impugnazioni, il potere del giudice d’appello di procedered’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, qualeconseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in casodi riforma, in tutto o in parte, della sentenza impugnata, inquanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito inrelazione all’esito complessivo della lite, laddove, in caso diconferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese puòessere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativocapo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivod’impugnazione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 33412 del19/12/2024; Sez. 3, Sentenza n. 27606 del 29/10/2019; Sez. 3,Sentenza n. 58 del 07/01/2004).Nella fattispecie la sentenza d’appello ha confermato lasentenza impugnata, senza che gli appellati avessero interpostogravame sul capo relativo alla compensazione delle spese comedisposta dal Tribunale, sicché la Corte di secondo grado nonavrebbe potuto modificare, d’ufficio, la regolamentazione dellespese relative al giudizio di prime cure.3.– In definitiva, il secondo motivo del ricorso deve essereaccolto mentre il primo motivo va respinto.La sentenza impugnata va, dunque, cassata, limitatamente almotivo accolto e nei sensi precisati, e, decidendo la causa nelNumero registro generale 18916/2025Numero sezionale 1419/2026Numero di raccolta generale 16942/2026Data pubblicazione 30/05/2026merito, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fattoex art. 384, secondo comma, c.p.c., deve essere annullata lastatuizione di condanna alle spese del giudizio di primo grado, insostituzione della disposta compensazione delle spese relative atale grado di giudizio.Le spese e compensi del giudizio di legittimità devono esserecompensati per un terzo, in ragione della soccombenza reciprocadelle parti, mentre i residui due terzi seguono la soccombenzaprevalente e si liquidano, per l’intero, come da dispositivo. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazioneaccoglie il secondo motivo e rigetta il primo motivo delricorso;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,decidendo la causa nel merito, annulla la statuizione di condannaalle spese del giudizio di primo grado;compensa le spese del giudizio di cassazione per un terzo econdanna la ricorrente alla refusione, in favore deicontroricorrenti, dei residui due terzi di tali spese, che liquida,per l’intero, in complessivi euro 3.600,00, di cui euro 200,00 peresborsi, oltre accessori come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 26 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci