CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09458/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
no in Campania, in personadell’amministratore p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2915/2020 pubblicatail 25 agosto 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoberta Alfano ha convenuto il Comprensorio di [OSCURATO:PERSONA] 48 davanti alTribunale di Napoli, impugnando la delibera condominiale del 21 ottobre 2016 equella del 20 dicembre 2016.Numero registro generale 5517/2021Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 9458/2026Data pubblicazione 14/04/2026Il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile per difetto di interessel’impugnazione della prima delibera e ha dichiarato cessata la materia delcontendere in ordine alla seconda per intervenuta rinuncia.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello.La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2915/2020, ha rigettatol’appello.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattromotivi.[OSCURATO:PERSONA] intimato si è difeso con controricorso e ha depositatomemoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 100 c.p.c. perché la corte territoriale avrebbe errato nel dichiarareinammissibile la domanda da lei proposta per carenza d’interesse in ordine alladelibera del 21 ottobre 2016.Sostiene che l’ordinanza n. 6089/2016 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nonsarebbe stata conseguenza di una sua “ulteriore impugnativa”: si sarebbetrattato semplicemente di un provvedimento di decadenza dell’attualeamministratore, ma non di nomina di uno nuovo.Evidenzia che, in ogni caso, nel periodo di tempo che andava dalla delibera(21 ottobre 2016) alla revoca (1° dicembre 2016) sarebbero trascorsi ben 41giorni, nei quali l’amministratore sarebbe rimasto in carica, danneggiandopotenzialmente gli amministrati. Pertanto, avrebbe avuto interesse a conseguireun vantaggio giuridicamente apprezzabile, rappresentato dalla dichiarazione diilliceità della nomina di tale amministratore.Numero registro generale 5517/2021Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 9458/2026Data pubblicazione 14/04/2026La censura è infondata, anche se deve essere corretta la motivazione dellasentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384 u.c. c.p.c., attesa la conformità adiritto del suo dispositivo.Invero, la corte territoriale ha errato a ritenere che la ricorrente non avesseun interesse a impugnare l’(asseritamente) illegittima nominadell’amministratore. Infatti, l’avvenuta revoca dell’amministratore ad operadell’autorità giudiziaria, anche se intervenuta prima dell’introduzione delgiudizio, non ha comportato il venire meno della delibera condominiale nellaparte contestata, con la conseguenza che anche il detto interesse non era venutomeno.Al riguardo, si osserva che, in tema di annullamento delle deliberazioni delleassemblee condominiali, sussiste l’interesse ad agire anche quando la relativaazione sia volta esclusivamente alla loro rimozione, ove il vizio abbia caratteremeramente formale e la delibera impugnata non abbia ex se alcuna incidenzadiretta sul patrimonio dell’attore (Cass., Sez. 6-2, n. 15434 del 20 luglio 2020;Cass. Sez. 2, n. 9387 del 5 aprile 2023). Nella specie, poi, l’interesse investivaprofili concernenti l’organizzazione interna del condominio (la nominadell’amministratore) che, attesa la loro portata generale, coinvolgevano, inconcreto, direttamente la sfera giuridica della condomina.In ogni caso, la decisione di appello merita conferma.Come emerge dalla lettura del ricorso (pagina 2), “L’interesse ad agire dellaDott.ssa Alfano è scaturito dalla circostanza che il supercondominio era statocostituito senza la convocazione dei 574 proprietari”. Si tratta, però, di unadenuncia che, eventualmente, avrebbe dovuto essere sollevata dai direttiinteressati e non dalla ricorrente, che non ha dedotto una lesione del suo dirittoad essere avvisata.Ciò è ribadito dalla giurisprudenza, per la quale il condomino regolarmenteconvocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altrocondomino, trattandosi di vizio che inerisce all’altrui sfera giuridica, come siricava dall’interpretazione evolutiva fondata sull’art. 66, comma 3, disp. att. c.c.,Numero registro generale 5517/2021Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 9458/2026Data pubblicazione 14/04/2026modificato dall’art. 20 della legge n. 220 del 2012 (Cass., Sez. 2, n. 23903 del23 novembre 2016).In particolare, il condomino regolarmente convocato non può impugnare ladelibera per difetto di convocazione di altro condomino in quanto l’interesse afare valere un vizio che renda annullabile una deliberazione dell’assemblea nonpuò ridursi al mero interesse alla rimozione dell’atto, ovvero ad un’astrattapretesa di sua assoluta conformità al modello legale, ma deve essere espressionedi una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di obiettivaincertezza che quella delibera genera quanto all’esistenza dei diritti e degliobblighi da essa derivanti (Cass., Sez. 2, n. 6735 del 10 marzo 2020;Cass., Sez.2, n. 10071 del 28 maggio 2020).Ne consegue che la ricorrente non era legittimata a impugnare la delibera inesame per la mancata comunicazione ad altri condomini dell'avviso diconvocazione dell'assemblea.2) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1136 e 1137 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio.Con tale motivo la ricorrente fa valere l’illegittimità della delibera del 21ottobre 2016 nella parte ove sarebbe stato nominato l’amministratore.La censura non è accoglibile, alla luce del rigetto della prima doglianza.3) Con il terzo motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1117 ss. c.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,rappresentando che erroneamente sarebbero state applicate le norme sullacomunione e non quelle sul condominio.La censura non deve essere accolta alla luce del rigetto della primadoglianza.4) Con il quarto motivo la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 91c.p.c., in quanto il rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello dicontroparte ne avrebbe comportato la parziale soccombenza.Numero registro generale 5517/2021Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 9458/2026Data pubblicazione 14/04/2026La censura è inammissibile, considerato che la soccombenza va valutatatenendo conto dell’esito complessivo dell’appello della ricorrente (in assenza diimpugnazioni incidentali della parte controricorrente), che è stato integralmenterigettato.5) Il ricorso è rigettato.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M- rigetta il ricorso;- condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite a parte controricorrente,che liquida in complessivi € 3.000,00 per compenso e in € 200,00 per esborsi,oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 19marzo 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa