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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 gennaio 2026

Cassazione n. 02740/2026

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23261/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] B A [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 590/2022 depositata i l 08/04/2022, RG 169/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Bari, in accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa il 6/11/2017 dal Tribunale di Bari, dichiarava che questa aveva espletato dal 28/10/2003 al 31/10/2008 mansioni superiori di dirigente responsabile di struttura semplice; e quindi condannava la [OSCURATO:PERSONA] di Bari al pagamento in suo favore della somma netta di €. 124.409,40, oltre oneri previdenziali e ritenute Irpef, oltre accessori nei limiti di legge.

Rigettava invece l’appello proposto dall’Azienda.

2. [OSCURATO:PERSONA], collaboratore professionale amministrativo esperto di Cat.

DS3, aveva agìto in giudizio per i l riconoscimento delle differenze retributive di cui sopra, quantificate in €. 217.231,88, per aver svolto, nel periodo di cui sopra, attività quale Responsabile della [OSCURATO:PERSONA] di segreteria della Direzione generale dell’allora [OSCURATO:PERSONA]

4. Il Tribunale aveva riconosciuto lo svolgimento delle mansioni superiori solo dal 5/10/2004, e condannato per il periodo 5/3/2005-31/10/2018 per €. 99.488,75 netti oltre accessori.

3. A fondamento della decisione, il Tribunale aveva assunto che dall’istruzione orale e documentale era risultato che la ricorrente avesse svolto effettivamente ed in modo prevalente le mansioni in questione, dal 28/10/2003 al 31/10/2008, in ragione dell’assenza del dirigente precedente, non sostituito per un quinquennio, assumendo la direzione e non il mero coordinamento del servizio; che la Segreteria della Direzione Generale era una Struttura semplice, la preposizione alla quale spettava ad un dirigente, secondo deliberazione DG n.1607 del 9/8/2006, a nulla potendo rilevare, in senso contrario, il fatto che vi fosse designata come «Struttura di staff»; né le mansioni svolte rientravano nella qualifica e profilo di inquadramento, le cui declaratorie non contemplavano funzioni sostitutive di dirigenti assenti o impediti, né reggenze, né il compimento di atti di rilevanza esterna; che le differenze spettavano dal 5/3/2005, ossia dopo sei mesi dal conferimento dell’incarico, secondo l’art. 52, co.2, del d.lgs.n.165/2001.

4. L’Azienda aveva appellato per i seguenti motivi (in sintesi): a) le funzioni in questione erano state assegnate alla lavoratrice solo fino al 7/9/2004, sebbene ella le avesse poi svolte fino al 31/10/2008, ma “sine titulo”, e quindi senza diritto a differenze; b) si sarebbe trattato di una «mera responsabilità formale» di un mero Ufficio (e non di una Struttura semplice), trattandosi di mansioni del tutto coincidenti con quelle già disimpegnate secondo l’inquadramento; come sarebbe stato dato evincere dalla previsione che l’adibizione non avrebbe comportato alcun onere a carico del bilancio dell’Azienda; e dal fatto che la Nerini non avesse poi compiuto alcun atto di rilevanza esterna, né di spesa, né di direzione e controllo del personale, siccome previsto dall’art. 27, co.3 del CCNL dirigenza sanitaria tecnica.

Ancora, in subordine, l’Azienda aveva censurato l’omessa verifica della inquadrabilità delle mansioni alla fattispecie del dirigente “infraquinquennale” di cui alla lettera d) dell’art. 27 del CCNL; e l’omesso raffronto con quelle svolte dal dirigente sostituito, al quale «tale funzione non era neppure stata assegnata».

Ancora, aveva contestato che si fosse data prova dei requisiti di pienezza e prevalenza; e la correttezza del conteggio svolto dal consulente tecnico d’ufficio, al quale imputava di aver disatteso la sua richiesta di verificare l’esistenza nell’organico dell’Azienda del posto dirigenziale in questione.

5. [OSCURATO:PERSONA] aveva a sua volta appellato perché le differenze spettavano dall’epoca di assunzione delle mansioni superiori, e non dal momento successivo della delibera di incarico del 4/10/22004 dichiaratamente retroattiva per ricognizione, e tantomeno dal momento ancora successivo in cui la protrazione era divenuta illecita.

6. La Corte di appello rigettava il gravame proposto dall’Azienda perché (in sintesi): la disposizione di servizio del 4/10/2004, dopo aver dato atto del fatto che la lavoratrice, a seguito dell’assenza del Dirigente responsabile, espletava, sin dal 28/10/2003, «funzioni di coordinamento dell’attività della stessa segreteria», e che detto dirigente era cessato dal 7/9/2004, per «assicurare la continuità...», l’aveva «delegata all’esercizio di tale funzione in attesa dell’individuazione di altro dirigente idoneo....»; affermazioni poi reiterate con deliberazione del DG del 11/10/2004; che tanto era idoneo a dimostrare che sin dal 28/10/2003 la Nerini era subentrata in quelle stesse funzioni quali già precedentemente definite in deliberazione del 26/6/2003 «per tipologia ed estensione», come «affidate a dirigenti», e comprensive di poteri di liquidazione di spesa, e di acquisizione di beni; tanto più che la stessa deliberazione del DG del 17/7/2003 che aveva conferito lo stesso incarico al predecessore aveva richiamato il fatto di trattarsi di incarico che doveva essere assegnato ad un dirigente; ed attribuito allo stesso un punteggio di graduazione ai fini della posizione organizzativa.

La prova testimoniale aveva confermato, malgrado qualche variante generica o inconcludente, che la Nerini dirigeva in piena autonomia il personale dell’unità organizzativa, e svolgeva tutte le funzioni prima svolte dal suo predecessore cessato per pensionamento; v’erano inoltre evidenze documentali di atti firmati dalla lavoratrice come dirigente della struttura, anche di natura complessa ed impegnanti responsabilità (es. la costituzione di una [OSCURATO:PERSONA] e direttive di budget).

Era poi rimasto non specificamente contestato trattarsi (quantomeno) di “Struttura semplice”; tanto più che nella deliberazione del 17/7/2003 ad essa era stato attribuito il punteggio di graduazione delle “Strutture complesse”; ed in quella del 28/10/2004 la struttura era stata denominata “unità operativa semplice”.

A fronte della comprovata prosecuzione dello svolgimento dell’incarico, «con...prevalenza...ed assunzione di responsabilità» fino al 2008, il fatto che esso avesse formalmente termine 7/9/2004 era irrilevante, in mancanza di indicazione ed evidenze di prosecuzione “invito domino” o fraudolenta.

7. La Corte territoriale accoglieva invece l’appello della Nerini, sul rilievo che la retribuzione superiore spettava, secondo l’art. 52, co. 4 e 5 del TUPI, e costante giurisprudenza, anche per necessità costituzionale ex Cost.36, dall’inizio dello svolgimento delle relative mansioni, valendo la diversa regola della decorrenza dal superamento del termine per la copertura del posto nel caso della reggenza, caratterizzata dalla contestale apertura del procedimento per la copertura del posto, non emergente nel caso di specie; il che comportava l’applicazione della regola generale.

Il differenziale netto era stato correttamente calcolato dalla esperita consulenza tecnica d’ufficio, cui non spettava dar seguito alla richiesta di indagine proposta dall’Azienda, avente ad oggetto un fatto da dimostrare “aliunde”.

8. Per la cassazione della sentenza ricorre l’Azienda, con due motivi.

9. Resiste la Nerini con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denuncia, in relazione al n. 3) del primo comma dell’art. 360 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 52, co.3, del d.lgs. n.165/2001 e dell’art. 20 del CCNL 98/2001.

La ricorrente censura il passaggio motivazionale col quale la Corte di Appellotrae dal provvedimento del 4/10/2004, “ex tabulas”, evidenza/prova della consistenza dirigenziale dell’incarico di responsabile della segreteria della direzione generale; assumendo che l’atto sia stato male interpretato, non altro emergendo dallo stesso, che una mansione di coordinamento e di controllo delle attività amministrative e contabili di una unità operativa semplice, rientrante nel profilo di inquadramento della lavoratrice.

Si appella, al riguardo, a Cass. nn. 29093/2019 e 1496/2022.

Per altro verso, deduce che la Corte di meritoavrebbe derivato la natura dirigenziale delle mansioni dal mero fatto che le stesse fossero stata prima svolte da un dirigente che, per l’aggiunta, a sua volta, non era preposto ad una struttura semplice, trattandosi di posizione organizzativa secondo l’art. 20 del CCNL 98/2001.

Peraltro, la Nerini non aveva provato di aver svolto alcuna attività spettante ai dirigenti, ciò non potendo essere tratto dalla partecipazione alla redazione di delibere aziendali.

La Corte di Appello aveva ancora errato nel negare rilevanza al fatto che la predetta delibera la qualificasse funzionario e negasse che l’incarico comportasse nuovi oneri economici; nel darla invece alla sottoscrizione di sole dieci delibere dirigenziali in cinque anni.

Aveva ancora errato nel riconoscere il requisito di prevalenza in assenza di precisi riscontri.

2. Il motivo, a parte l’assunto, che non tiene conto della effettiva ratio decidendi della sentenza di appello , per cui la Corte territoriale avrebbe giudicato della natura dirigenziale delle mansioni sulla mera base del fatto che prima fossero state svolte da un dirigente, è inammissibile perchè il vizio di violazione di legge o contratto collettivo inerisce all’erronea interpretazione o applicazione degli stessi ai fatti come accertati dal giudice del merito (cd. vizio di sussunzione); e va svolto mostrando la contrarietà a diritto delle affermazioni in diritto spese o presupposte dalla sentenza impugnata (Cass.

SU n. 23745/2020; Cass. 20870/2024); mentre, se, come nella specie, la censura è mediata da un apprezzamento delle risultanze istruttorie in contrasto/ rivisitazione con quanto accertato e giudicato dal giudice del merito, sia sotto il profilo dell’accertamento del fatto che di quello della ascrizione dello stesso a fattispecie in concreto, essa ha la consistenza della denuncia di vizio motivazionale (ex plurimis, tra le più recenti, Cass. nn. 26110/2015, 195/2016, 24155/2017, 640/2019, 3340/2019, 35384/2021), ormai devolvibile solo nei limiti posti dal n.5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. (Cass. n. 31546/2019) peraltro qui preclusi da cd.

“doppia conforme”.

Tali princìpi sono stati ribaditi anche nelle impropriamente citate Cass. n. 29093/2019 e non smentiti in Cass. n. 1496/2022, peraltro entrambe riguardanti fattispecie contrattuali diverse da quella qui in esame.

3. Il secondo motivo denuncia, in relazione ai nn. 3 e 4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

La ricorrente lamenta che la Corte di Appelloabbia fondato il proprio convincimento sulle deposizioni dei testi, indicati a pag. 8 della sentenza di appello, malgrado l’estrema genericità delle stesse, la provenienza da sottoposti privi di capacità obiettiva di discernimento, il riferimento ad una Unità organizzativa semplice in realtà inesistente, ed il fatto che l’autorizzazione di ferie e permessi non fosse in sé dirigenziale; e disatteso quella più attendibile del direttore amministrativo, che aveva invece affermato che la Nerini aveva sempre svolto solo mansioni rientranti nel proprio profilo di inquadramento, formulando proposte operative per l’organizzazione del lavoro; e quella del Direttore sanitario, e di altri testi, indicati a pag. 9 della sentenza di appello, che avevano escluso la natura dirigenziale delle mansioni assegnate.

Si appella a Cass SU n. 24148/2013 ed a Cass. nn. 2056/2011, 13960/2014, 14541/2014, 1547/2015, 11892/2016, 27000/2016, 11176/2017 e 30182/2018, 13984/2022 per sostenere la sindacabilità in cassazione del giudizio di maggiore o minore attendibilità dei testimoni.

4. Anche questo motivo è inammissibile, perché la valutazione delle prove, anche in punto di maggiore o minore attendibilità di prove divergenti acquisite sullo stesso fatto, è attività riservata al giudice di merito (ex plurimis, Cass. 20553/2021, 32505/2023, 26739/2024); mentre la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. può ipotizzarsi solo se a base della decisione siano state assunte fonti di prova obiettivamente inesistenti (Cass.12971/2022), o illegittimamente acquisite, ovvero ancora per disattendimento di “prove legali”, ossia non soggette a valutazione; ovvero ancora nel caso che il giudice del merito abbia considerato prove legali, come tali non soggette ad apprezzamento critico, prove, invece, soggette a valutazione (Cass. 27000/2016, 1229/2019, 6774/2022).

Tale ultimo vizio, peraltro, al quale la ricorrente allude, attiene al giudizio sul valore probatorio della fonte, e non all’apprezzamento del materiale istruttorio soggetto a valutazione critica, che resta insindacabile in sede di legittimità.

5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali come da dispositivo.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23261/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] B A [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 590/2022 depositata i l 08/04/2022, RG 169/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Bari, in accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa il 6/11/2017 dal Tribunale di Bari, dichiarava che questa aveva espletato dal 28/10/2003 al 31/10/2008 mansioni superiori di dirigente responsabile di struttura semplice; e quindi condannava la [OSCURATO:PERSONA] di Bari al pagamento in suo favore della somma netta di €. 124.409,40, oltre oneri previdenziali e ritenute Irpef, oltre accessori nei limiti di legge. Rigettava invece l’appello proposto dall’Azienda. 2. [OSCURATO:PERSONA], collaboratore professionale amministrativo esperto di Cat. DS3, aveva agìto in giudizio per i l riconoscimento delle differenze retributive di cui sopra, quantificate in €. 217.231,88, per aver svolto, nel periodo di cui sopra, attività quale Responsabile della [OSCURATO:PERSONA] di segreteria della Direzione generale dell’allora [OSCURATO:PERSONA] 4. Il Tribunale aveva riconosciuto lo svolgimento delle mansioni superiori solo dal 5/10/2004, e condannato per il periodo 5/3/2005-31/10/2018 per €. 99.488,75 netti oltre accessori. 3. A fondamento della decisione, il Tribunale aveva assunto che dall’istruzione orale e documentale era risultato che la ricorrente avesse svolto effettivamente ed in modo prevalente le mansioni in questione, dal 28/10/2003 al 31/10/2008, in ragione dell’assenza del dirigente precedente, non sostituito per un quinquennio, assumendo la direzione e non il mero coordinamento del servizio; che la Segreteria della Direzione Generale era una Struttura semplice, la preposizione alla quale spettava ad un dirigente, secondo deliberazione DG n.1607 del 9/8/2006, a nulla potendo rilevare, in senso contrario, il fatto che vi fosse designata come «Struttura di staff»; né le mansioni svolte rientravano nella qualifica e profilo di inquadramento, le cui declaratorie non contemplavano funzioni sostitutive di dirigenti assenti o impediti, né reggenze, né il compimento di atti di rilevanza esterna; che le differenze spettavano dal 5/3/2005, ossia dopo sei mesi dal conferimento dell’incarico, secondo l’art. 52, co.2, del d.lgs.n.165/2001. 4. L’Azienda aveva appellato per i seguenti motivi (in sintesi): a) le funzioni in questione erano state assegnate alla lavoratrice solo fino al 7/9/2004, sebbene ella le avesse poi svolte fino al 31/10/2008, ma “sine titulo”, e quindi senza diritto a differenze; b) si sarebbe trattato di una «mera responsabilità formale» di un mero Ufficio (e non di una Struttura semplice), trattandosi di mansioni del tutto coincidenti con quelle già disimpegnate secondo l’inquadramento; come sarebbe stato dato evincere dalla previsione che l’adibizione non avrebbe comportato alcun onere a carico del bilancio dell’Azienda; e dal fatto che la Nerini non avesse poi compiuto alcun atto di rilevanza esterna, né di spesa, né di direzione e controllo del personale, siccome previsto dall’art. 27, co.3 del CCNL dirigenza sanitaria tecnica. Ancora, in subordine, l’Azienda aveva censurato l’omessa verifica della inquadrabilità delle mansioni alla fattispecie del dirigente “infraquinquennale” di cui alla lettera d) dell’art. 27 del CCNL; e l’omesso raffronto con quelle svolte dal dirigente sostituito, al quale «tale funzione non era neppure stata assegnata». Ancora, aveva contestato che si fosse data prova dei requisiti di pienezza e prevalenza; e la correttezza del conteggio svolto dal consulente tecnico d’ufficio, al quale imputava di aver disatteso la sua richiesta di verificare l’esistenza nell’organico dell’Azienda del posto dirigenziale in questione. 5. [OSCURATO:PERSONA] aveva a sua volta appellato perché le differenze spettavano dall’epoca di assunzione delle mansioni superiori, e non dal momento successivo della delibera di incarico del 4/10/22004 dichiaratamente retroattiva per ricognizione, e tantomeno dal momento ancora successivo in cui la protrazione era divenuta illecita. 6. La Corte di appello rigettava il gravame proposto dall’Azienda perché (in sintesi): la disposizione di servizio del 4/10/2004, dopo aver dato atto del fatto che la lavoratrice, a seguito dell’assenza del Dirigente responsabile, espletava, sin dal 28/10/2003, «funzioni di coordinamento dell’attività della stessa segreteria», e che detto dirigente era cessato dal 7/9/2004, per «assicurare la continuità...», l’aveva «delegata all’esercizio di tale funzione in attesa dell’individuazione di altro dirigente idoneo....»; affermazioni poi reiterate con deliberazione del DG del 11/10/2004; che tanto era idoneo a dimostrare che sin dal 28/10/2003 la Nerini era subentrata in quelle stesse funzioni quali già precedentemente definite in deliberazione del 26/6/2003 «per tipologia ed estensione», come «affidate a dirigenti», e comprensive di poteri di liquidazione di spesa, e di acquisizione di beni; tanto più che la stessa deliberazione del DG del 17/7/2003 che aveva conferito lo stesso incarico al predecessore aveva richiamato il fatto di trattarsi di incarico che doveva essere assegnato ad un dirigente; ed attribuito allo stesso un punteggio di graduazione ai fini della posizione organizzativa. La prova testimoniale aveva confermato, malgrado qualche variante generica o inconcludente, che la Nerini dirigeva in piena autonomia il personale dell’unità organizzativa, e svolgeva tutte le funzioni prima svolte dal suo predecessore cessato per pensionamento; v’erano inoltre evidenze documentali di atti firmati dalla lavoratrice come dirigente della struttura, anche di natura complessa ed impegnanti responsabilità (es. la costituzione di una [OSCURATO:PERSONA] e direttive di budget). Era poi rimasto non specificamente contestato trattarsi (quantomeno) di “Struttura semplice”; tanto più che nella deliberazione del 17/7/2003 ad essa era stato attribuito il punteggio di graduazione delle “Strutture complesse”; ed in quella del 28/10/2004 la struttura era stata denominata “unità operativa semplice”. A fronte della comprovata prosecuzione dello svolgimento dell’incarico, «con...prevalenza...ed assunzione di responsabilità» fino al 2008, il fatto che esso avesse formalmente termine 7/9/2004 era irrilevante, in mancanza di indicazione ed evidenze di prosecuzione “invito domino” o fraudolenta. 7. La Corte territoriale accoglieva invece l’appello della Nerini, sul rilievo che la retribuzione superiore spettava, secondo l’art. 52, co. 4 e 5 del TUPI, e costante giurisprudenza, anche per necessità costituzionale ex Cost.36, dall’inizio dello svolgimento delle relative mansioni, valendo la diversa regola della decorrenza dal superamento del termine per la copertura del posto nel caso della reggenza, caratterizzata dalla contestale apertura del procedimento per la copertura del posto, non emergente nel caso di specie; il che comportava l’applicazione della regola generale. Il differenziale netto era stato correttamente calcolato dalla esperita consulenza tecnica d’ufficio, cui non spettava dar seguito alla richiesta di indagine proposta dall’Azienda, avente ad oggetto un fatto da dimostrare “aliunde”. 8. Per la cassazione della sentenza ricorre l’Azienda, con due motivi. 9. Resiste la Nerini con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia, in relazione al n. 3) del primo comma dell’art. 360 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 52, co.3, del d.lgs. n.165/2001 e dell’art. 20 del CCNL 98/2001. La ricorrente censura il passaggio motivazionale col quale la Corte di Appellotrae dal provvedimento del 4/10/2004, “ex tabulas”, evidenza/prova della consistenza dirigenziale dell’incarico di responsabile della segreteria della direzione generale; assumendo che l’atto sia stato male interpretato, non altro emergendo dallo stesso, che una mansione di coordinamento e di controllo delle attività amministrative e contabili di una unità operativa semplice, rientrante nel profilo di inquadramento della lavoratrice. Si appella, al riguardo, a Cass. nn. 29093/2019 e 1496/2022. Per altro verso, deduce che la Corte di meritoavrebbe derivato la natura dirigenziale delle mansioni dal mero fatto che le stesse fossero stata prima svolte da un dirigente che, per l’aggiunta, a sua volta, non era preposto ad una struttura semplice, trattandosi di posizione organizzativa secondo l’art. 20 del CCNL 98/2001. Peraltro, la Nerini non aveva provato di aver svolto alcuna attività spettante ai dirigenti, ciò non potendo essere tratto dalla partecipazione alla redazione di delibere aziendali. La Corte di Appello aveva ancora errato nel negare rilevanza al fatto che la predetta delibera la qualificasse funzionario e negasse che l’incarico comportasse nuovi oneri economici; nel darla invece alla sottoscrizione di sole dieci delibere dirigenziali in cinque anni. Aveva ancora errato nel riconoscere il requisito di prevalenza in assenza di precisi riscontri. 2. Il motivo, a parte l’assunto, che non tiene conto della effettiva ratio decidendi della sentenza di appello , per cui la Corte territoriale avrebbe giudicato della natura dirigenziale delle mansioni sulla mera base del fatto che prima fossero state svolte da un dirigente, è inammissibile perchè il vizio di violazione di legge o contratto collettivo inerisce all’erronea interpretazione o applicazione degli stessi ai fatti come accertati dal giudice del merito (cd. vizio di sussunzione); e va svolto mostrando la contrarietà a diritto delle affermazioni in diritto spese o presupposte dalla sentenza impugnata (Cass. SU n. 23745/2020; Cass. 20870/2024); mentre, se, come nella specie, la censura è mediata da un apprezzamento delle risultanze istruttorie in contrasto/ rivisitazione con quanto accertato e giudicato dal giudice del merito, sia sotto il profilo dell’accertamento del fatto che di quello della ascrizione dello stesso a fattispecie in concreto, essa ha la consistenza della denuncia di vizio motivazionale (ex plurimis, tra le più recenti, Cass. nn. 26110/2015, 195/2016, 24155/2017, 640/2019, 3340/2019, 35384/2021), ormai devolvibile solo nei limiti posti dal n.5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. (Cass. n. 31546/2019) peraltro qui preclusi da cd. “doppia conforme”. Tali princìpi sono stati ribaditi anche nelle impropriamente citate Cass. n. 29093/2019 e non smentiti in Cass. n. 1496/2022, peraltro entrambe riguardanti fattispecie contrattuali diverse da quella qui in esame. 3. Il secondo motivo denuncia, in relazione ai nn. 3 e 4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. La ricorrente lamenta che la Corte di Appelloabbia fondato il proprio convincimento sulle deposizioni dei testi, indicati a pag. 8 della sentenza di appello, malgrado l’estrema genericità delle stesse, la provenienza da sottoposti privi di capacità obiettiva di discernimento, il riferimento ad una Unità organizzativa semplice in realtà inesistente, ed il fatto che l’autorizzazione di ferie e permessi non fosse in sé dirigenziale; e disatteso quella più attendibile del direttore amministrativo, che aveva invece affermato che la Nerini aveva sempre svolto solo mansioni rientranti nel proprio profilo di inquadramento, formulando proposte operative per l’organizzazione del lavoro; e quella del Direttore sanitario, e di altri testi, indicati a pag. 9 della sentenza di appello, che avevano escluso la natura dirigenziale delle mansioni assegnate. Si appella a Cass SU n. 24148/2013 ed a Cass. nn. 2056/2011, 13960/2014, 14541/2014, 1547/2015, 11892/2016, 27000/2016, 11176/2017 e 30182/2018, 13984/2022 per sostenere la sindacabilità in cassazione del giudizio di maggiore o minore attendibilità dei testimoni. 4. Anche questo motivo è inammissibile, perché la valutazione delle prove, anche in punto di maggiore o minore attendibilità di prove divergenti acquisite sullo stesso fatto, è attività riservata al giudice di merito (ex plurimis, Cass. 20553/2021, 32505/2023, 26739/2024); mentre la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. può ipotizzarsi solo se a base della decisione siano state assunte fonti di prova obiettivamente inesistenti (Cass.12971/2022), o illegittimamente acquisite, ovvero ancora per disattendimento di “prove legali”, ossia non soggette a valutazione; ovvero ancora nel caso che il giudice del merito abbia considerato prove legali, come tali non soggette ad apprezzamento critico, prove, invece, soggette a valutazione (Cass. 27000/2016, 1229/2019, 6774/2022). Tale ultimo vizio, peraltro, al quale la ricorrente allude, attiene al giudizio sul valore probatorio della fonte, e non all’apprezzamento del materiale istruttorio soggetto a valutazione critica, che resta insindacabile in sede di legittimità. 5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali come da dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorr