CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04934/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16268/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia, 405,presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresenta to e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, sezione staccata di Catania,n. 4 555 /2015 , depo sitata il 29 / 10 /20 15 ; IRPEF RIMBORSOudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato che: 1. L’ Agenzia delle entrate ricorre, con tre motivi , nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, che ha rigettato l’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza della C.t.p. di Ragusa che, invece, aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosisull’istanza del contribuente di rimborso pari al 90 per cento dell'I rpef versata in eccedenza negli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, in applicazione dell’art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289. Considerato che: 1. Con il primo motivo, in relazio ne all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, legge 27dicembre 2002 n. 289 . La ricorrente assume che il soggetto avente diritto al rimborso è esclusivamente il sostituto d’imposta, obbligato al versamento, e non il sostituito. Per l’effetto, censurala sentenza impugnata per non aver valutato che il ricorrente, in qualità di sostituito d’imposta, non era legittimato a richiedere il beneficio e per aver ritenuto che quest’ultimo, producendo i modelli 740 e 101 avesse documentato il pagamento. 2. Con il secondo motivo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ. l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.1, comma, 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190. L’Ufficio, rilevato che il contribuente, nell’anno 1991, era titolare di reddito autonomo, assume che la sentenza impugnata è in violazione dei principi affermati dalla Commissione Europea con la decisione C/2015, 5549final che ha escluso la legittimità dell’agevolazione per i redditi di impresa in quanto integrante un aiuto di Stato in contrasto con il mercato unico.3. Con il terzo motivo in relazione all’art. 360, p rimo comma, n.4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, lett.d) cod. proc. civ., dell’art. 36, comma 2, lett. d) d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Censura la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciare circa un punto decisivo della controversia, rappresentato con l’appello, e per non aver tenuto conto delle considerazioni svolte dall’Ufficio quanto alla «nota questione sostituto-sostituito». 4. I motivi primo e terzo,da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi,sono infondat i . 4.1. Perché ricorra il vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilitàpur in assenza di una specifica argomentazione (cfr. ex plurimisCass. 29/01/2021, n. 2151; Cass. 02/04/2020, n. 7662; Cass. 30/01/2020, n. 2153). E’ stato quindi ritenuto che non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, purnon essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass.04/06/2019, n. 1525). Deve,pertanto, concludersi che, nel caso di specie, non vi è stata omessa pronuncia sull’eccezione relativa al difetto di legittimazione del sostituito a richiedere il rimborso,ma rigetto implicito della stessa, per cui il motivo formulato ai sensi del n. 4 dell’art. 3 60, primo comma, cod. proc. civ., va rigettato. 4.2. La Corte ha statuito che l'art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002 –che consente al contribuente delle province siciliane coinvolte nel sisma del 1990 di recuperare il 90 per cento di quanto dovuto e versato a titolo d'imposte –risponde ad una logica particolare e diversa dagli altri provvedimenti di sanatoria, in quanto tesa ad indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi, sicché la legittimazione sicuramente spetta al soggetto passivo d'imposta in senso sostanziale. Si è, altresì, chiarito che tale principio ha trovato l'avallo del Legislatore che con l'art. 16-octies, comma 1, lett. b), legge n. 123 del 2017, di conversione con modifiche del d.l. n. 5 91 del 2017, ha modificato l'art. 1, comma 665, legge n. 190 del 2014 specificando espressamente che tra «i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, [...], che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e che «hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, [..] al rimborso di quanto indebitamente versato», sono «compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite» (Cass. 28/02/2020, n. 5498, Cass. 26/03/2018 n. 7509). 5. Il secondo motivo è fondato. 5.1. LaDecisione della Commissione UE del 14/08/2015, C (2015) 5549 final, stabilisce all'art. 1 che «Le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni; L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni; D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, colma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni; L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamitànaturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'art.108, Par. 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno». 5.2. La medesima decisione, tuttavia, ha fatta salva l'ipotesi in cui si tratti di un «aiuto individuale» che «al momento sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014», ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti c.d. de minimis(art. 2 dec. cit.). 5.3.Ove, come nel caso di specie, sia pacifico lo svolgimento di un'attività̀ economica da parte del contribuente, se pure per l’anno 1991, il giudice di merito ̀ tenuto a verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento d e minimis applicabile (artt. 2 e 3 dec. cit.), «tenendo conto, in specie, che la regola,stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l’art. 92, n. 1, T.F.U.E., può̀considerarsi inapplicabile, costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, sicchéquando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio deve essere negato nella sua interezza» (tra le più recenti Cass. 10/10/2022, n. 29503). 5.4. In difetto, il giudice di merito deve valutare la sussisten za delle condizioni che, secondo la ridetta decisione della Commissione UE, fanno ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b), T.F.U.E., ovvero che si tratti di «aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamitànaturale» (§ 150, lett. b), dec. cit.), sempre che sussista «un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l'aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame» (§ 136 dec. cit.). Il che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita dalla calamità naturale al momento dell'evento, e che sia evitata una sovra-compensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o da altre misure di aiuto:§ 148 dec cit.). 5.5. P er il rispetto del principio de minimis , non basta che l'importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell'UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo. 5.6. Le decisioni adottate dalla Commissione UE, nell'ambito delle funzioni ad essa conferite dal Trattato CE sull'attuazione e lo sviluppo della politica della concorrenza nell'interesse comunitario, ancorché prive dei requisiti della generalità̀e dell'astrattezza, costituiscono fonte di produzione di diritto comunitario, anche con specifico riguardo alla materia degli aiuti di Stato, e quindi vincolano il giudice nazionale nell'ambito dei giudizi portati alla sua cognizione, obbligandolo a dare attuazione al diritto comunitario, se necessario anche attraverso la disapplicazione delle norme interne che siano in contrasto con esso (ex plurimis Cass. 26/09/2017, n. 22377). Nel caso di specie, recando una normativa che, all'evidenza, detta una nuova disciplina del rapporto controverso, la decisione della Commissione costituisce ius superveniens (ex plurimis Cass. 26/06/2019, n. 17199). 5.7. E’ quindi necessario, ai fini della spettanza a monte dell’agevolazione in questione, che sia accertato, in fatto, se ilbeneficio individuale de quosia, o meno, in linea con il regolamento de minimis applicabile. Nel caso di specie, la C.t.r.ha omesso la verifica in concreto della sussistenza dei presupposti del c.d. regime de minimis , resa però indispensabile dal ridetto ius superveniens , rappresentato dalla decisione della Commissione. 6. Tutto ciò premesso, il secondo motivo di ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per i necessari accertamenti in fatto, la quale si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo di ricorso , rigettati gli altri ; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania