CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25160/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15791/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentate e difes e ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono elettivamente domiciliatein Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 20, presso il suostudio; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio n. 48/2024 , depositata i l 3 gennaio 2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA], previa riconvocazione, nella successiva camera di consiglio dell’11 settembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] veniva iscritto un pignoramento esattoriale presso terzi, ai sensi dell’art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, per una serie di crediti erariali, molti dei quali di natura tributaria. Il pignoramento in discorso indicava, quali atti da questo presupposti, una alcunedi cartelle di pagamento, nonché tre avvisi di accertamento esecutivi, emessi e notificati dall’Amministrazione fiscale ( n. TK7011002259/2016, n. TK7011002948/2016 e n. TK7011004995/2016), cui erano seguite intimazioni di pagamento, notificate dall’Agente della riscossione, di cui all’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973. Il pignoramento esattoriale aveva a oggetto un credito vantato dal debitore esecutato nei confronti di una compagnia di assicurazioni per prestazioni pecuniarie da questa dovute. Il contribuente impugnava l’atto di pignoramento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma. [OSCURATO:PERSONA] adita, con sentenza n. 16280/23/2019 depositata in data 28novembre 2019, dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento ai crediti recati dalle cartelle esattoriali oggetto della richiesta di adesione alla c.d. “rottamazione bis”. Per il resto veniva invece accolto il ricorso introduttivo, stante la mancata prova dell’avvenuta e valida notificazione degli atti presupposti del pignoramento esattoriale, quali le ulteriori cartelle esattoriali, non beneficiate della “rottamazione”, e gli avvisi di accertamento esecutivi. 2. –Avverso tale pronuncia, l’Ufficio proponeva atto di appello. Resisteva il contribuente con appello incidentale in ordine alla liquidazione delle spese di lite. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 48/2024 depositata in data 3gennaio 2024, respingeva l’appello erariale e compensava le spese di lite. 3. – Avverso tale pronuncia l’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Resiste il contribuente con controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] depositatouna requisitoria scritta . Il contribuente ha depositatouna memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Preliminarmente va osservato che i n relazione alla causa in oggetto la Cancelleria ha individuato un altro procedimento (ricorso RG. n. 15624 / 2024 [OSCURATO:PERSONA] contro Ag enzia delle en trat e ) avente ad oggetto lo stesso provvedimentoqui impugnato . Vapertanto disposto il rinvio al nuovo ruolo al fine di consentire la trattazione congiunta dei due procedimenti. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il procedimento a nuovo ruolo . Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 29 maggio 2025 e,