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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26358/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero e ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad [OSCURATO:PERSONA] perché nel quinquennio il condannato ha commesso un altro reato; Rilevato che con il ricorso si denuncia la nullità del provvedimento impugnato in quanto all'epoca della commissione dei reati il condannato aveva meno di 21 anni e,pertanto il limite della sospensione condizionale era 2 anni e mezzo e, sotto altro profilo, poi, si evidenzia che tra i due illeciti andrebbe riconosciuta la continuazione; Rilevato che le doglianze sono inconferenti in ordine al tenore del provvedimento in quanto la circostanza che il condannato all'epoca dei fatti avesse 21 anni non ha nulla a che vedere con le ragioni della revoca del beneficio concesso e, con la seconda, in buona sostanza, si chiede alla Corte di pronunciarsi in merito a un istituto, la continuazione, che non è stata oggetto del provvedimento del giudice dell'esecuzione; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile anche in quanto teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero e ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad [OSCURATO:PERSONA] perché nel quinquennio il condannato ha commesso un altro reato; Rilevato che con il ricorso si denuncia la nullità del provvedimento impugnato in quanto all'epoca della commissione dei reati il condannato aveva meno di 21 anni e,pertanto il limite della sospensione condizionale era 2 anni e mezzo e, sotto altro profilo, poi, si evidenzia che tra i due illeciti andrebbe riconosciuta la continuazione; Rilevato che le doglianze sono inconferenti in ordine al tenore del provvedimento in quanto la circostanza che il condannato all'epoca dei fatti avesse 21 anni non ha nulla a che vedere con le ragioni della revoca del beneficio concesso e, con la seconda, in buona sostanza, si chiede alla Corte di pronunciarsi in merito a un istituto, la continuazione, che non è stata oggetto del provvedimento del giudice dell'esecuzione; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile anche in quanto teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 26358/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris