CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07499/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 105/RG. 25587 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; 2. Con orientamento espresso a Sezioni unite, puntualmente richiamato dall'ordinanza impugnata, la Corte di legittimità ha stabilito che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). Come correttamente rappresentato dalla Corte di appello nell'ordinanza impugnata, l'imputato si è limitato a censurare, con enunciati espressi in modo generico, la sentenza di primo grado in relazione al trattamento sanzionatorio omettendo tuttavia di specificare per quali motivi questo fosse eccessivo, insistendo anche in questa sede con la medesima modalità assertiva del tutto inidonea a confutare le valutazioni della Corte, così da risultare aspecifico. 3. Dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il