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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16195/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la SENTENZA del 30/09/2020 del TRIBUNALE di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Luigi GIORDANO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.. letta la memoria dell'avvocato, Danilo PENNA, difensore di fiducia dell'imputato, che ha concluso per l'inammissibilità/rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bari, quale giudice di appello - da cui l'imputato, con istanza formulata ai sensi dell'art. 41 del d.

I.gs. n. 274/200, aveva ottenuto, giusta ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado, - ha annullato, per omessa notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la sentenza del giudice di pace di quella stessa città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di minaccia.

2. Propone ricorso per cassazione la parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, il quale ha invocato i principi di diritto affermati dalle sezioni Unite 'Lovric' di questa Corte, per denunciare la nullità della ordinanza di restituzione nel termine e della sentenza di annullamento impugnata, per violazione di legge consistita nell'erroneo ricorso all'incidente di esecuzione, anziché alla rescissione del giudicato, ex art. 629 bis cod. proc. pen, per far valere la incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, neppure potendo la richiesta di incidente di esecuzione essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi.

3. Ha depositato memoria il difensore dell'imputato, che eccepisce la inammissibilità del ricorso della parte civile, consentito solo in presenza di una sentenza di condanna o di proscioglimento, nel caso di specie, trattandosi di pronuncia di annullamento.

Nel merito, conclude per il rigetto del ricorso della parte civile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.Va premesso che è ricorribile per cassazione dalla parte civile la sentenza di secondo grado che, annullando la prima di condanna, si presenti, di fatto, liberatoria per l'imputato, rimesso dinanzi al giudice di primo grado, per il rifacimento del giudizio.

Da qui, la sussistenza dell'interesse concreto della parte civile all'impugnazione, ove con la stessa si contesti l'erroneità di detta dichiarazione, onde ottenere, ponendo nel nulla la statuizione liberatoria per l'imputato, l'effetto a sé favorevole della riviviscenza della decisione di condanna e delle correlate statuizioni civili ( Sez. 5 n. 14015 del 18/02/2020, Rv. 278993).

La legittimazione della parte civile a impugnare deriva, dunque, direttamente dalla previsione dell'art. 576, comma 1, cod. proc. pen., mentre l'interesse concreto ( la cui valutazione, sussistente allorché il gravame sia in concreto idoneo a determinare, con l'eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più favorevole per l'impugnante, va operata con riferimento alla prospettazione rappresentata nel mezzo di impugnazione e non alla effettiva fondatezza della pretesa azionata(Sez.

U, n. 28911 del 28/03/2019, Rv. 27595302), deve individuarsi nella finalità di ottenere, con il ricorso per cassazione, attraverso l'annullamento della sentenza impugnata, il ribaltamento della decisione di appello e l'affermazione di responsabilità dell'imputato, sia pure ai soli fini delle statuizioni civili, senza la necessità di iniziare "ex novo" il giudizio civile (Sez.

U, n. 28911 del 28/03/2019 Ud. (dep. 03/07/2019 ), Massaria, Rv. 27595301).

2. Ciò posto, va ricordato che le Sezioni unite 'Lovric' hanno affermato che le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art.670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse ( sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021,Lovric, Rv. 28093101).

Nella lettura offertane dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 32848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990, la rescissione del giudicato si pone, infatti, quale mezzo di impugnazione straordinario e quale strumento di chiusura del sistema, dato che con essa è perseguito l'obiettivo del travolgimento del giudicato e dell'instaurazione ab initio del processo, quando si accerti la violazione dei diritti partecipativi dell'imputato.

2.1. Con la medesima pronuncia, il più autorevole Consesso di legittimità ha affermato l'ulteriore principio che "la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi" (Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021,Rv. 280931 -02).

2.2. Tali due istituti, hanno precisato le Sezioni Unite,"accomunati dall'essere rimedi giuridici proponibili dopo la definizione del processo di cognizione contro pronunce giudiziali irrevocabili, presentano caratteri distintivi, producono effetti autonomi e sono collocati in contesti sistematici differenti nell'ambito delle norme del codice di procedura penale.

Il primo si pone quale istanza volta a sollecitare il controllo giurisdizionale sull'esecuzione, non è soggetto al rispetto di termini e di forme rigide di proposizione, a vincoli particolari di legittimazione e di contenuto, né impone oneri probatori all'istante ed è rimedio idoneo a paralizzare il corso del rapporto esecutivo, che può essere sospeso.

Il secondo costituisce un'impugnazione straordinaria, ammessa in favore di una categoria specifica di legittimati, da presentare entro un termine perentorio e per ragioni specifiche e tassativamente delineate dalla norma processuale, attinenti al diritto dell'imputato di partecipare al processo, con onere di allegazione a carico del proponente e con l'effetto che, se accolto, la relativa decisione rimuove il giudicato e fa ripartire il processo dal primo grado, consentendo di formulare richiesta di ammissione di prove a discarico, di rinnovata acquisizione di prove già assunte e di accesso ai riti alternativi.

La loro coesistenza è, però, caratterizzata dalla progressiva sempre maggiore limitazione dell'ambito applicativo dell'art. 670 cod. proc. pen., specie se si voglia far valere nullità incidenti sulla corretta instaurazione del rapporto processuale.

Il sistema vigente ha i suoi referenti, quali punti di forza, negli artt. 420-bis, 604 e 629-bis cod. proc. pen.,perché è con i rimedi consentiti da tali disposizioni che si presta tutela in tutti i casi in cui la mancata comparizione in giudizio dell'imputato non sia frutto di una scelta volontaria ,conseguente alla rituale conoscenza del provvedimento di vocatio in iudicium" (par.6).

Hanno affermato, quindi, le Sezioni Unite che "Una volta precisata la differente natura giuridica dell'incidente di esecuzione e della rescissione del giudicato e la relazione di non interferenza reciproca, deve escludersi che, tramite le contestazioni sul titolo esecutivo secondo la previsione dell'art. 670 cod. proc. pen., possano farsi valere nullità assolute, verificatesi nella fase introduttiva del giudizio di cognizione nei confronti dell'imputato o del suo difensore, la cui deduzione o il cui rilievo d'ufficio sono preclusi dall'irrevocabilità della decisione, che definisce il procedimento.

La struttura testuale della disposizione e la sua funzione non consentivano in precedenza e non consentono tuttora, dopo l'introduzione della regolamentazione della disciplina del processo in assenza in luogo di quello contumaciale, di pervenire ad un diverso risultato ermeneutico.

Va piuttosto recepito l'orientamento secondo cui l'art. 629-bis cod. proc. pen. si pone in stretta correlazione con le previsioni dell'art. 420-bis cod. proc. pen. e offre una forma di tutela all'imputato non presente fisicamente in udienza, mediante la possibilità di proposizione di un mezzo straordinario di impugnazione, che realizza la reazione ripristinatoria del corretto corso del processo per situazioni di mancata partecipazione del soggetto accusato, in dipendenza dell'ignoranza incolpevole della celebrazione del processo stesso, che non siano state intercettate e risolte in precedenza in sede di cognizione.

Ignoranza che non deve essere a lui imputabile, né come voluta diserzione delle udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere."( par. 8).

2.3. Si trae da tali principi che lo strumento dell'incidente di esecuzione non può essere utilizzato per far valere vizi afferenti al procedimento di cognizione e alla sentenza che lo ha concluso, ostandovi le regole che disciplinano la cosa giudicata, la quale si forma anche nei confronti dei provvedimenti affetti da nullità assoluta.

Il formarsi del giudicato rende, pertanto, improponibile e irricevibile la deduzione di nullità attinenti alla notificazione degli atti del processo di cognizione, le quali, quand'anche sussistenti, non sopravvivono al giudicato stesso, che opera con efficacia di sanatoria generale e, quindi, da esso rimangono coperte.

2.4. Nel caso di specie, la nullità della sentenza è stata dichiarata all'esito di un incidente di esecuzione proposto ex art. 41 d.lgs. n. 274 del 2000, disposizione che richiama gli art. 666 e ss. c.p.p., e, avendo le Sezioni Unite, escluso la possibilità di riqualificare quale istanza di rescissione del giudicato la richiesta del condannato formulata ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., perché sia dichiarata la non esecutività della sentenza resa nei suoi confronti, consegue a tanto che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la SENTENZA del 30/09/2020 del TRIBUNALE di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Luigi GIORDANO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.. letta la memoria dell'avvocato, Danilo PENNA, difensore di fiducia dell'imputato, che ha concluso per l'inammissibilità/rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bari, quale giudice di appello - da cui l'imputato, con istanza formulata ai sensi dell'art. 41 del d. I.gs. n. 274/200, aveva ottenuto, giusta ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado, - ha annullato, per omessa notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la sentenza del giudice di pace di quella stessa città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di minaccia. 2. Propone ricorso per cassazione la parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, il quale ha invocato i principi di diritto affermati dalle sezioni Unite 'Lovric' di questa Corte, per denunciare la nullità della ordinanza di restituzione nel termine e della sentenza di annullamento impugnata, per violazione di legge consistita nell'erroneo ricorso all'incidente di esecuzione, anziché alla rescissione del giudicato, ex art. 629 bis cod. proc. pen, per far valere la incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, neppure potendo la richiesta di incidente di esecuzione essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi. 3. Ha depositato memoria il difensore dell'imputato, che eccepisce la inammissibilità del ricorso della parte civile, consentito solo in presenza di una sentenza di condanna o di proscioglimento, nel caso di specie, trattandosi di pronuncia di annullamento. Nel merito, conclude per il rigetto del ricorso della parte civile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.Va premesso che è ricorribile per cassazione dalla parte civile la sentenza di secondo grado che, annullando la prima di condanna, si presenti, di fatto, liberatoria per l'imputato, rimesso dinanzi al giudice di primo grado, per il rifacimento del giudizio. Da qui, la sussistenza dell'interesse concreto della parte civile all'impugnazione, ove con la stessa si contesti l'erroneità di detta dichiarazione, onde ottenere, ponendo nel nulla la statuizione liberatoria per l'imputato, l'effetto a sé favorevole della riviviscenza della decisione di condanna e delle correlate statuizioni civili ( Sez. 5 n. 14015 del 18/02/2020, Rv. 278993). La legittimazione della parte civile a impugnare deriva, dunque, direttamente dalla previsione dell'art. 576, comma 1, cod. proc. pen., mentre l'interesse concreto ( la cui valutazione, sussistente allorché il gravame sia in concreto idoneo a determinare, con l'eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più favorevole per l'impugnante, va operata con riferimento alla prospettazione rappresentata nel mezzo di impugnazione e non alla effettiva fondatezza della pretesa azionata(Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Rv. 27595302), deve individuarsi nella finalità di ottenere, con il ricorso per cassazione, attraverso l'annullamento della sentenza impugnata, il ribaltamento della decisione di appello e l'affermazione di responsabilità dell'imputato, sia pure ai soli fini delle statuizioni civili, senza la necessità di iniziare "ex novo" il giudizio civile (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019 Ud. (dep. 03/07/2019 ), Massaria, Rv. 27595301). 2. Ciò posto, va ricordato che le Sezioni unite 'Lovric' hanno affermato che le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art.670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse ( sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021,Lovric, Rv. 28093101). Nella lettura offertane dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 32848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990, la rescissione del giudicato si pone, infatti, quale mezzo di impugnazione straordinario e quale strumento di chiusura del sistema, dato che con essa è perseguito l'obiettivo del travolgimento del giudicato e dell'instaurazione ab initio del processo, quando si accerti la violazione dei diritti partecipativi dell'imputato. 2.1. Con la medesima pronuncia, il più autorevole Consesso di legittimità ha affermato l'ulteriore principio che "la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi" (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021,Rv. 280931 -02). 2.2. Tali due istituti, hanno precisato le Sezioni Unite,"accomunati dall'essere rimedi giuridici proponibili dopo la definizione del processo di cognizione contro pronunce giudiziali irrevocabili, presentano caratteri distintivi, producono effetti autonomi e sono collocati in contesti sistematici differenti nell'ambito delle norme del codice di procedura penale. Il primo si pone quale istanza volta a sollecitare il controllo giurisdizionale sull'esecuzione, non è soggetto al rispetto di termini e di forme rigide di proposizione, a vincoli particolari di legittimazione e di contenuto, né impone oneri probatori all'istante ed è rimedio idoneo a paralizzare il corso del rapporto esecutivo, che può essere sospeso. Il secondo costituisce un'impugnazione straordinaria, ammessa in favore di una categoria specifica di legittimati, da presentare entro un termine perentorio e per ragioni specifiche e tassativamente delineate dalla norma processuale, attinenti al diritto dell'imputato di partecipare al processo, con onere di allegazione a carico del proponente e con l'effetto che, se accolto, la relativa decisione rimuove il giudicato e fa ripartire il processo dal primo grado, consentendo di formulare richiesta di ammissione di prove a discarico, di rinnovata acquisizione di prove già assunte e di accesso ai riti alternativi. La loro coesistenza è, però, caratterizzata dalla progressiva sempre maggiore limitazione dell'ambito applicativo dell'art. 670 cod. proc. pen., specie se si voglia far valere nullità incidenti sulla corretta instaurazione del rapporto processuale. Il sistema vigente ha i suoi referenti, quali punti di forza, negli artt. 420-bis, 604 e 629-bis cod. proc. pen.,perché è con i rimedi consentiti da tali disposizioni che si presta tutela in tutti i casi in cui la mancata comparizione in giudizio dell'imputato non sia frutto di una scelta volontaria ,conseguente alla rituale conoscenza del provvedimento di vocatio in iudicium" (par.6). Hanno affermato, quindi, le Sezioni Unite che "Una volta precisata la differente natura giuridica dell'incidente di esecuzione e della rescissione del giudicato e la relazione di non interferenza reciproca, deve escludersi che, tramite le contestazioni sul titolo esecutivo secondo la previsione dell'art. 670 cod. proc. pen., possano farsi valere nullità assolute, verificatesi nella fase introduttiva del giudizio di cognizione nei confronti dell'imputato o del suo difensore, la cui deduzione o il cui rilievo d'ufficio sono preclusi dall'irrevocabilità della decisione, che definisce il procedimento. La struttura testuale della disposizione e la sua funzione non consentivano in precedenza e non consentono tuttora, dopo l'introduzione della regolamentazione della disciplina del processo in assenza in luogo di quello contumaciale, di pervenire ad un diverso risultato ermeneutico. Va piuttosto recepito l'orientamento secondo cui l'art. 629-bis cod. proc. pen. si pone in stretta correlazione con le previsioni dell'art. 420-bis cod. proc. pen. e offre una forma di tutela all'imputato non presente fisicamente in udienza, mediante la possibilità di proposizione di un mezzo straordinario di impugnazione, che realizza la reazione ripristinatoria del corretto corso del processo per situazioni di mancata partecipazione del soggetto accusato, in dipendenza dell'ignoranza incolpevole della celebrazione del processo stesso, che non siano state intercettate e risolte in precedenza in sede di cognizione. Ignoranza che non deve essere a lui imputabile, né come voluta diserzione delle udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere."( par. 8). 2.3. Si trae da tali principi che lo strumento dell'incidente di esecuzione non può essere utilizzato per far valere vizi afferenti al procedimento di cognizione e alla sentenza che lo ha concluso, ostandovi le regole che disciplinano la cosa giudicata, la quale si forma anche nei confronti dei provvedimenti affetti da nullità assoluta. Il formarsi del giudicato rende, pertanto, improponibile e irricevibile la deduzione di nullità attinenti alla notificazione degli atti del processo di cognizione, le quali, quand'anche sussistenti, non sopravvivono al giudicato stesso, che opera con efficacia di sanatoria generale e, quindi, da esso rimangono coperte. 2.4. Nel caso di specie, la nullità della sentenza è stata dichiarata all'esito di un incidente di esecuzione proposto ex art. 41 d.lgs. n. 274 del 2000, disposizione che richiama gli art. 666 e ss. c.p.p., e, avendo le Sezioni Unite, escluso la possibilità di riqualificare quale istanza di rescissione del giudicato la richiesta del condannato formulata ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., perché sia dichiarata la non esecutività della sentenza resa nei suoi confronti, consegue a tanto che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Così de
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