CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 25496/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7/2025 della Corte di appello di CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza, depositata il 22 gennaio 2026, la Corte di appello di Catan-zaro ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata daSalvatore [OSCURATO:PERSONA], in relazione al periodo di restrizione cautelare sofferta, inregime di custodia in carcere, nell'arco temporale tra il 16 febbraio 2015 e il 6maggio 2016, conseguente a ordinanza applicativa emessa, all’esito di convalidadel fermo eseguito il 16 febbraio 2015, dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Castrovillari, poi dichiaratosi incompetente, in data 19 febbraio 2015(confermata, con nuova ordinanza, dal Giudice per le indagini preliminari del Tri-bunale di Catanzaro in data 10 marzo 2015) in relazione a un procedimento chelo vedeva indagato dei reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen., 74 e 73 d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309 (Capi 7, 20 e 21).1.1. Secondo l’accusa, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto parte, con il ruolo di partecipe,con numerosi altri soggetti, di un’associazione di tipo mafioso facente capo adAbruzzese [OSCURATO:PERSONA], operante nel territorio dei comuni di Cassano all’Ionio, Co-senza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e in tutta la provincia di Cosenza (capo 21);avrebbe, inoltre, fatto parte, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],con il ruolo di promotore e dirigente, di un’associazione per delinquere dedita altraffico di stupefacenti (capo 20) e concorso con il [OSCURATO:PERSONA] all’acquisto di unapartita di cocaina da [OSCURATO:PERSONA]: in particolare, si assumeva che il Ginesee il [OSCURATO:PERSONA] avessero acquistato la cocaina dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], il qualeaveva consegnato la droga a [OSCURATO:PERSONA] a una persona non identificata, che era stataincaricata di trasportarla lungo il tratto di strada fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],per poi cederla agli acquirenti (capo 7).All’esito del giudizio di primo grado, celebrato nelle forme del rito abbreviato,il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, con sentenza emessain data 5 ottobre 2016, condannava il [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 74 e 73d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 7 e 20 della rubrica) e lo assolveva dal reato di cuiall’art. 416 bis cod. pen. (capo 21), per il quale la misura era stata già annullatadal Tribunale del riesame, per assenza di gravità indiziaria, con ordinanza del 15dicembre 2015.[OSCURATO:PERSONA] veniva, poi, assolto, in via definitiva, dalle residue imputazioni, conla formula «per non aver commesso il fatto», con sentenza emessa in data 23settembre 2020, divenuta irrevocabile, dalla Corte di appello di Catanzaro, a se-guito di annullamento della precedente sentenza di conferma, disposto dalla Cortedi cassazione. Per le suddette imputazioni la misura era stata già revocata dallaCorte di cassazione con sentenza del 6 maggio 2016, per inosservanza dei terminiprocessuali di cui all’art. 311 cod. proc. pen.1.2. Nel provvedimento impugnato, la Corte territoriale, dopo aver prelimi-narmente escluso il diritto alla riparazione per alcune frazioni del periodo di de-tenzione, in applicazione del disposto di cui all’art. 314, comma 4, cod. proc. pen.,ha, per il periodo residuo, rigettato la richiesta, ritenendo che le accertate fre-quentazioni ambigue dell’istante con i coimputati, integrassero un'ipotesi di com-portamento, tenuto con colpa grave, che, sul piano eziologico, aveva assunto ri-lievo nella restrizione cautelare sofferta, avendo contribuito a indurre l’autoritàgiudiziaria competente a considerare fondate le accuse formulate a suo carico.2. Avverso la prefata ordinanza ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA], per il tramitedel difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con cui si denuncia violazionedi legge e vizio di motivazione in punto di spettanza dell'equa riparazione.Si lamenta, in particolare, che la Corte territoriale abbia attribuito rilievo osta-tivo a fatti espressamente esclusi dal giudicato assolutorio, in violazione dei prin-cipi più volte affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.Si rammenta che, nel seguire le indicazioni fornite dalla Corte di cassazionenella sentenza rescindente, i giudici di merito avevano ritenuto, in relazione alreato di cui al capo 7), indimostrato che il [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato all’incontro,tenutosi a [OSCURATO:PERSONA], tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] nonché che l’auto intestataal [OSCURATO:PERSONA], che seguiva, nel viaggio di andata, quella con a bordo il [OSCURATO:PERSONA],fosse stata utilizzata per il trasporto della sostanza stupefacente. Si afferma, al-tresì, sempre con riferimento a tale imputazione, che i giudici della riparazionesono incorsi in un travisamento del materiale processuale, laddove hanno affer-mato che il ricorrente aveva assistito alla conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale il primo aveva comunicato al secondo di es-sere stato perquisito, a riprova della consapevolezza da parte del [OSCURATO:PERSONA] dell’ille-cito rapporto intercorrente tra i due, atteso che dalla motivazione della sentenzaassolutoria emerge che quel giorno erano stati intercettati tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] solo messaggi su chat.Ugualmente, in ordine al delitto associativo, i giudici di merito avevano rite-nuto non provato che il ricorrente avesse partecipato all’incontro con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non essendo stato accertato che la persona da essiconvocata, indicata con il nomignolo «Pono», fosse da identificare con il [OSCURATO:PERSONA],restando, quindi, come unico dato, equivoco, che il [OSCURATO:PERSONA], a fronte dell’ordinericevuto dall’[OSCURATO:PERSONA] di dare avviso al «Pono», si fosse recato presso l’abita-zione del [OSCURATO:PERSONA].3. In data 10 aprile 2026 il Procuratore generale della Corte di cassazione harassegnato le conclusioni scritte riportate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, per quanto di seguito esposto.2. Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione,come sintetizzato da Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, non mass., in termini ri-presi di recente da Sez. 4, n. 19432 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non mass., e, in questa sede,condivisi e ribaditi, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato oconcorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementiprobatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante − e secondo uniter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processodi merito − non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata ilpresupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autoritàprocedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (explurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 - 01; Sez.4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 - 01).La colpa grave (o il dolo), di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elementonegativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto, nonnecessita, infatti, di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, inforza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'or-dinanza cautelare (sul punto si vedano Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito,non mass.; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996 - 01, in motivazione,oltre che i precedenti ivi richiamati, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep.2014, Maltese, Rv. 259082 - 01).Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta delrichiedente, da ricostruirsi in considerazione della sentenza assolutoria, e le ragionisottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza, con motivazione chedeve apprezzare la sussistenza di comportamenti che rivelino (dolo o) eclatante omacroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, seadeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 20963 del14/03/2023, non mass.; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, non mass.; Sez. 4, n.27458 del 05/02/2019, Rv. 276458 - 01, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642del 21/03/2017, Rv. 270001 - 01). Occorre, quindi, muovere non dagli elementifondanti la misura cautelare bensì dall'accertamento della condotta del richie-dente, in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poivalutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa gravee del loro collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle cir-costanze sottese all'ordinanza cautelare (si veda, in particolare, Sez. 4, n. 9910del 16/01/2024, non mass., nonché, tra le precedenti: Sez. 4, n. 18593 del16/11/2023, dep. 2024, non mass.; Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, dep. 2024,non mass.; Sez. 4, n. 51610 del 07/11/2023, non mass.). In tale ottica, si è, inpiù occasioni, sottolineata l’esigenza di distinguere nettamente l’operazione logicapropria del giudice del processo penale, volta all’accertamento della sussistenza diun reato e della sua commissione da parte dell’imputato, da quella propria delgiudice della riparazione, il quale, pur dovendo operare eventualmente sullo stessomateriale, deve seguire un iter logico – motivazionale del tutto autonomo, perchéè suo compito stabilire, non se determinate condotte costituiscano o meno reato,ma se queste si sono poste come fattore condizionante, anche nel concorso dell’al-trui errore, nella produzione dell’evento detenzione. Si è precisato che, in relazionea tale aspetto, il giudice della riparazione ha piena e ampia libertà di valutare ilmateriale acquisito nel processo, − sempre che non si tratti di fatti esclusi o rite-nuti non provati dal giudice di merito −, rivalutandolo, non nella sua valenza indi-ziaria o probante del reato (smentita dall’assoluzione), bensì al fine di controllarela ricorrenza o meno di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. 4,n. 53386 del 22/11/2016, Arlotta, Rv. 268687 – 01).2.1. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rap-presentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiustadetenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tantoextraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le di-chiarazioni rese dallo stesso richiedente (con particolare riferimento alla possibilerilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato in fattispecie successivealla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., si vedano Sez. 4, n. 30056del 30/06/2022, D., Rv. 283453 - 01, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico,Rv. 282581).2.2. Tra le condotte di cui innanzi si annoverano, in particolare, per quel chequi rileva, a determinate condizioni, anche le «frequentazioni ambigue» con sog-getti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti.Una prima condizione è che le frequentazioni siano effettivamente avvenute.Nulla quaestio qualora la prova della loro esistenza provenga da chi ha chiesto lariparazione ovvero quando siano state ammesse dall’istante nell’ambito del pro-cesso penale oppure quando siano frutto d’intercettazioni o di servizi di o.p.c., checoinvolgono direttamente il soggetto. La valutazione di tale comportamento, ai finidel giudizio di riparazione, è, invece, più problematica allorché provenga soltantoda affermazioni di terzi, ad esempio nell’ambito di conversazioni intercettate. Inquest’ultimo caso è necessario che le anzidette affermazioni dei terzi trovino unriscontro sul piano fattuale o logico. È stato, infatti, affermato da questa Corte chele frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali ocoinvolti in traffici illeciti – integranti la condizione ostativa al riconoscimentodell’indennizzo – può essere tratta da conversazioni intercorse tra terze persone,legittimamente intercettate, purché la portata del loro significato in senso sfavo-revole al ricorrente sia stato univocamente accertato dalla sentenza di assoluzione(Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436 - 01).La rilevanza delle frequentazioni, ai fini dell’accertamento del comportamentoostativo al riconoscimento dell’indennizzo, è condizionata, poi, come emerge daiprecedenti giurisprudenziali, dalla consapevolezza da parte dell’indagato o dell’im-putato che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, dal collegamento eziologicodelle frequentazioni con la detenzione e dalla mancanza di rapporti di parentelache le giustifichino.Quanto alla consapevolezza da parte dell’indagato o imputato che trattasi disoggetti coinvolti in traffici illeciti, va osservato che le frequentazioni, che configu-rano un comportamento ostativo al riconoscimento dell’indennizzo, sono, nellamaggior parte dei casi, quelle con soggetti coimputati, condannati in relazione agliaddebiti per i quali l’interessato ha patito la custodia cautelare e dai quali è statoassolto per non avere commesso il fatto, ovvero con soggetti gravati da specificiprecedenti penali connessi con il delitto per il quale l’istante ha subito la deten-zione. Vengono in rilievo nella casistica giurisprudenziale le frequentazioni conpersone indagate quali partecipi di associazioni per delinquere. In tale contesto lefrequentazioni sono state valutate come condotta gravemente colposa idonea aconcorrere a ingenerare il convincimento della partecipazione all’attività illecita,purché sia stata accertata la consapevolezza da parte dell’indagato o imputato chetrattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep.2014, Calò, Rv. 258610 – 01; Sez. 4, n. 51722 del 16.10.2013, Fratepietro, Rv.257878 – 01). Il medesimo principio è stato affermato con riguardo alla detenzionedisposta nei confronti di persona indagata di tentata rapina commessa in concorsocon altri soggetti ai danni di una gioielleria, essendo stata ravvisata la colpa gravenell’incontro dell’istante con l’intero gruppo dei rapinatori, avvenuto il giornostesso della rapina, in concomitanza di altri gravi indizi, quali la disponibilità delfurgone utilizzato per la rapina o l’aver accompagnato il giorno prima uno dei ra-pinatori dinanzi alla gioielleria, in contesti temporali ed ambientali compatibili conla compartecipazione alla commissione del reato (Sez. 4, n. 21575 del29/01/2014, Antognetti, Rv. 259213 - 01). È stata ritenuta, altresì, suscettibile diintegrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa ripara-zione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevoledell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una suacontiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, nonmass.; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, non mass.; Sez. 4, n. 7956 del20/10/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280547 - 01).Quanto al collegamento eziologico delle frequentazioni con la detenzione, se-condo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini del riconoscimento dellacausa ostativa in esame, non basta la dimostrazione di frequentazioni ambiguecon i soggetti condannati nel medesimo procedimento o gravati da precedenti pe-nali connessi con il delitto per il quale è stata emessa la custodia cautelare; è,altresì, imprescindibile che il giudice della riparazione fornisca adeguata motiva-zione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità,in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, sia sotto il profiloquantitativo (occasionali, isolate) che sotto quello della distanza temporale dai fattioggetto di contestazione (risalenti), così da essere poste quanto meno in una re-lazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 53361del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498 – 01).Quanto alla mancanza di rapporti di parentela che giustifichino le frequenta-zioni, non si è mancato di affermare che le frequentazioni ambigue con soggetticondannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamentogravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all’indennizzo, anchenel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purchésiano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traf-fici illeciti e non siano assolutamente necessitate (Sez. 4, n. 29550 del05/06/2019, Morabito, Rv. 277475 - 01).3. Ciò precisato, va rilevato che i giudici della riparazione, dopo aver illustratoil compendio indiziario utilizzato dal giudice della cautela, posto alla base dellasentenza di condanna in primo grado e in grado di appello, poi oggetto di annul-lamento, hanno dato atto delle ragioni che hanno condotto al proscioglimento delGinese, ricordando, con riferimento al capo 7), che la Corte aveva escluso (se-condo le indicazioni fornite nella sentenza rescindente) che la presenza del Ginesenell’autovettura del [OSCURATO:PERSONA] nel viaggio di ritorno e l’intestazione allo stessodell’autovettura che nel viaggio di andata seguiva quella su cui si trovava il Soli-mando, fossero idonei a dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA] fosse con il [OSCURATO:PERSONA] anche nelviaggio di andata e che fosse partecipe degli accordi prodromici (intercorsi traSolimando e [OSCURATO:PERSONA]) finalizzati all’acquisto della droga, e, con riferimento alcapo 20), che vi fossero elementi sufficienti a dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA] fosse il«Pono» di cui si parlava nelle intercettazioni.Hanno, quindi, osservato che la sentenza di assoluzione non aveva escluso néla frequentazione con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetti condannati in via defini-tiva per il reato di cui al capo 7), a conferma del fatto che il viaggio ivi descrittoera finalizzato all’acquisto di droga, né la possibilità che avesse partecipato a unsummit, in cui si parlava di un’importazione di droga dal [OSCURATO:PERSONA], con i coim-putati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati in via definitiva per il reato di cui al capo20). I giudici della riparazione hanno, poi, proceduto a una rivalutazione del ma-teriale probatorio acquisito, richiamando (pag. 13 – 15 del provvedimento impu-gnato) stralci delle sentenze di condanna, valorizzando il contenuto delle intercet-tazioni ivi menzionate, la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] fosse presente a bordo dell’autodel [OSCURATO:PERSONA], quando questi aveva avvertito il [OSCURATO:PERSONA] dell’infruttuoso esitodella perquisizione, il tracciamento del GPS dell’autovettura con a bordo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Femia, rite-nendo così accertata: la presenza del [OSCURATO:PERSONA] sull’autovettura del [OSCURATO:PERSONA] anchenel viaggio di andata dal [OSCURATO:PERSONA]; l’utilizzo dell’auto a lui intestata, che gliinquirenti, visionando le immagini registrate dalle telecamere posizionate sull’A3,avevano notato seguire a breve distanza quella su cui era il [OSCURATO:PERSONA], per iltrasporto della droga; la partecipazione al summit. All’esito di tale ragionamentola Corte territoriale ha rigettato l'istanza di riparazione del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo chela condotta dell’istante, come ricostruita, denotasse una condizione di connivenzagravemente colposa, ostativa al richiesto indennizzo.4. L’’iter logico-giuridico seguito dalla decisione impugnata non risulta in lineacon i principi sopra esposti.In considerazione della fattispecie di cd. «ingiustizia sostanziale» in oggetto,difatti, la Corte territoriale avrebbe dovuto muovere non dagli elementi fondantila misura cautelare e le pronunce di condanna, bensì − giova ribadirlo − dall'ac-certamento della condotta del richiedente, in ragione dei fatti ritenuti provati onon esclusi dal giudice penale con la sentenza assolutoria, per poi valutarla ai finidel giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del lorocollegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanzesottese all'ordinanza cautelare.Pur partendo da un corretto inquadramento della vicenda nell’alveo delle «fre-quentazioni ambigue», i giudici della riparazione, invece di valutare se esistesseroelementi (non esclusi dai giudici di merito), che consentissero di qualificarle intermini di colpa grave, in quanto indicativi, secondo i canoni ermeneutici sopraricordati, della consapevolezza degli illeciti traffici svolti e idonei a fondare un giu-dizio di apparente complicità, in chiave sinergica con la detenzione subita, hanno,all’esito di una rivalutazione del materiale probatorio acquisito in chiave accusato-ria, che esula dal perimetro cognitivo loro demandato, ritenuto certi fatti, la cuiesistenza era stata esclusa dai giudici di merito, giungendo a configurare nellacondotta dell’istante una connivenza connotata da colpa grave (nozione, peraltro,diversa dalle frequentazioni ambigue), che contrasta sul piano logico e ontologicocon il contenuto della pronuncia assolutoria. Viziata risulta, infatti, anche l’affer-mazione secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] era al corrente del fatto che a bordo dell’autovetturaa lui intestata era stata trasportata sostanza stupefacente, in quanto presente allacomunicazione che il [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto al [OSCURATO:PERSONA] all’esito dell’infruttuosaperquisizione della P.G., non essendo chiaro se si sia trattato di una telefonata,come indicato alla pag. 15, o di conversazioni via chat, come indicato alla pag. 13.Ugualmente erroneo risulta il riferimento alla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] non avessefornito una spiegazione alternativa, non più apprezzabile (a differenza del menda-cio, della reticenza e delle dichiarazioni ambigue) ai fini dell'accertamento dellacondotta ostativa ex art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., introdottadall'art. 4, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 188 del 2021 (ex plurimis, Sez. 4, n.48261 del 10/11/2022, Loiudice, non mass.; Sez. 4, n. 44576 del 21/10/2022,Tesfaldet, non mass.; Sez. 4, n. 47188, del 11/10/2022, Serafino, non mass.;Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, D'Antoni, non mass.).5. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio allaCorte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio, secondo le indicazioni sopraesposte. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di ap-pello di Catanzaro.Così deciso, il 06/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]