CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00232/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 25 febbraio 2021 della Corte di appello di Roma che, in riforma di quella del 6 maggio 2015 del Tribunale di Civitavecchia, ha assolto dal reato sub c) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato; ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo b) perché estinto per presc -i ?ione; ha rideterminato la pena per il reato sub capo d) ex art. 5 d.lgs. 74/2C00, 7elativo alla dichiarazione Ires relativa all'anno 2011. Si deduce la prescrizione ance del reato di cui al capo d). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondzto; l tesi proposta nel ricorso è contraria al dettato normativo. Il termine di prescrizione massimo per il reato ex art. 5 d.lgs. 74/2000 commesso il 16 giugno 2012, come indicato nel ricorso, è di 10 anni ex art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 74/2000. ,icchè non era decorso all'atto della sentenza di appello. Non può valutarsi il successivo decorso del termine di prescrizione perché l'estinzione del reato può essere dichiarata solo se il ricorso 5;iei ritenuto ammissibile (Sez. U n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 -- 01). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al ragarientc delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della senten za della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga mem( delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 26/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore