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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 76/1962

ECLI:IT:COST:1962:76
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Con atto 18 maggio 1960, [OSCURATO:PERSONA], premesso di aver lavorato come pastore alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA], conveniva quest'ultimo davanti al Pretore di Roma, chiedendone la condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e del compenso per ferie non godute e per lavoro prestato nelle festività nazionali e infrasettimanali e nelle domeniche. [OSCURATO:PERSONA], accertato che l'attore era stato addetto alla pastorizia brada, alle dipendenze del convenuto, con sentenza non definitiva ne respingeva le domande, salvo il capo relativo al compenso del lavoro prestato nelle domeniche.

Quanto a quest'ultimo, con ordinanza 30 maggio 1961, adeguatamente motivata, sollevava d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, n. 6, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, in relazione all'art. 36, terzo comma, della [OSCURATO:PERSONA].

L'ordinanza è stata regolarmente notificata al Presidente del Consiglio, ai Presidenti delle Camere e alle parti.

Non vi è stato intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, né costituzione nell'interesse delle parti.

Pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 9, comma primo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la causa è stata trattata in camera di consiglio. : La Corte ritiene fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata d'ufficio dal Pretore di Roma.

L'art. 1 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, dopo aver affermato nel primo comma che ai prestatori di lavoro subordinato è dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive, enumera nel secondo comma una serie di categorie, alle quali dichiara non applicabile la legge stessa.

Tra esse è compresa, al n. 6, la categoria del "personale addetto alla pastorizia brada", la quale resta così esclusa dal diritto al riposo settimanale.

Tale esclusione è ribadita dall'art. 8 della legge medesima, nel quale, mentre si stabilisce che per gli addetti ai lavori agricoli il riposo settimanale sarà regolato dai contratti collettivi di lavoro, si tien fermo "il disposto dell'art. 1, nn. 6, 7 e 8", con la conseguenza che alle categorie indicate nei detti numeri non si applica né la legge n. 370, ne la regolamentazione collettiva del riposo settimanale, alla quale, invece, si rinvia per le altre categorie di lavoratori agricoli.

Va però considerato che, mentre, per altre categorie di lavoratori subordinati, come quella degli addetti ai lavori di risicoltura, di cui al ricordato n. 8 dell'art. 1 della legge n. 370, l'esclusione dall'ambito di applicazione di quest'ultima si spiega con la particolare disciplina dei relativi rapporti, comprendente norme regolatrici del riposo settimanale, per il personale addetto alla pastorizia brada chiaramente emerge la volontà della legge di escluderlo del tutto dal diritto a quel riposo e da ogni disciplina, legislativa o collettiva, di esso.

Ma egualmente chiaro è il contrasto con l'art. 36, terzo comma, della [OSCURATO:PERSONA], il quale riconosce al lavoratore un diritto soggettivo perfetto e irrinunciabile al riposo settimanale, e costituzionalmente lo garantisce.

La conseguente dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1, secondo comma, n. 6, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, non esclude che, data la peculiarità del rapporto, il riposo settimanale degli addetti alla pastorizia brada possa essere regolato, sempre in conformità all'art. 36, ultimo comma, della [OSCURATO:PERSONA], in maniera diversa dalla detta legge n. 370 del 1934.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, n. 6, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, concernente il riposo domenicale e settimanale, in riferimento all'art. 36, terzo comma, della [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1962.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Con atto 18 maggio 1960, [OSCURATO:PERSONA], premesso di aver lavorato come pastore alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA], conveniva quest'ultimo davanti al Pretore di Roma, chiedendone la condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e del compenso per ferie non godute e per lavoro prestato nelle festività nazionali e infrasettimanali e nelle domeniche. [OSCURATO:PERSONA], accertato che l'attore era stato addetto alla pastorizia brada, alle dipendenze del convenuto, con sentenza non definitiva ne respingeva le domande, salvo il capo relativo al compenso del lavoro prestato nelle domeniche. Quanto a quest'ultimo, con ordinanza 30 maggio 1961, adeguatamente motivata, sollevava d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, n. 6, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, in relazione all'art. 36, terzo comma, della [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza è stata regolarmente notificata al Presidente del Consiglio, ai Presidenti delle Camere e alle parti. Non vi è stato intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, né costituzione nell'interesse delle parti. Pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 9, comma primo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la causa è stata trattata in camera di consiglio. : La Corte ritiene fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata d'ufficio dal Pretore di Roma. L'art. 1 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, dopo aver affermato nel primo comma che ai prestatori di lavoro subordinato è dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive, enumera nel secondo comma una serie di categorie, alle quali dichiara non applicabile la legge stessa. Tra esse è compresa, al n. 6, la categoria del "personale addetto alla pastorizia brada", la quale resta così esclusa dal diritto al riposo settimanale. Tale esclusione è ribadita dall'art. 8 della legge medesima, nel quale, mentre si stabilisce che per gli addetti ai lavori agricoli il riposo settimanale sarà regolato dai contratti collettivi di lavoro, si tien fermo "il disposto dell'art. 1, nn. 6, 7 e 8", con la conseguenza che alle categorie indicate nei detti numeri non si applica né la legge n. 370, ne la regolamentazione collettiva del riposo settimanale, alla quale, invece, si rinvia per le altre categorie di lavoratori agricoli. Va però considerato che, mentre, per altre categorie di lavoratori subordinati, come quella degli addetti ai lavori di risicoltura, di cui al ricordato n. 8 dell'art. 1 della legge n. 370, l'esclusione dall'ambito di applicazione di quest'ultima si spiega con la particolare disciplina dei relativi rapporti, comprendente norme regolatrici del riposo settimanale, per il personale addetto alla pastorizia brada chiaramente emerge la volontà della legge di escluderlo del tutto dal diritto a quel riposo e da ogni disciplina, legislativa o collettiva, di esso. Ma egualmente chiaro è il contrasto con l'art. 36, terzo comma, della [OSCURATO:PERSONA], il quale riconosce al lavoratore un diritto soggettivo perfetto e irrinunciabile al riposo settimanale, e costituzionalmente lo garantisce. La conseguente dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1, secondo comma, n. 6, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, non esclude che, data la peculiarità del rapporto, il riposo settimanale degli addetti alla pastorizia brada possa essere regolato, sempre in conformità all'art. 36, ultimo comma, della [OSCURATO:PERSONA], in maniera diversa dalla detta legge n. 370 del 1934. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, n. 6, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, concernente il riposo domenicale e settimanale, in riferimento all'art. 36, terzo comma, della [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1962. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].