Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41015/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Firenze, il 25 novembre 2020, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] de Dieu per i reati di lesioni personali e minaccia, commessi il 7 ottobre 2012.

Considerato che il ricorso lamenta la maturazione del termine prescrizionale prima della sentenza di primo grado, in particolare collocandola all'H novembre 2020 e che esso è fondato, in quanto la risposta del Giudice di pace ad analoga eccezione formulata in primo grado è errata; in particclare, ai termine di prescrizione di anni sette e mesi sei che andava a cadere il 7 aprile 2020, dovevano essere aggiunti solo i 217 giorni di sospensione legati al rinvio per astensione dal 2 dicembre 2019 al 6 luglio 2020, mentre non andava calcolata anche la sospensione di 64 giorni dal 9 marzo al 11 maggio 2020, sia perché relativa a periodo già ricompreso in quello di rinvio, sia perché, in quel periodo, non era fissata alcuna udienza e non vi era termine processuale che decorresse (Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 — 02).

Rilevato, pertanto, che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per prescrizione.

P.Q.M., Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Firenze, il 25 novembre 2020, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] de Dieu per i reati di lesioni personali e minaccia, commessi il 7 ottobre 2012. Considerato che il ricorso lamenta la maturazione del termine prescrizionale prima della sentenza di primo grado, in particolare collocandola all'H novembre 2020 e che esso è fondato, in quanto la risposta del Giudice di pace ad analoga eccezione formulata in primo grado è errata; in particclare, ai termine di prescrizione di anni sette e mesi sei che andava a cadere il 7 aprile 2020, dovevano essere aggiunti solo i 217 giorni di sospensione legati al rinvio per astensione dal 2 dicembre 2019 al 6 luglio 2020, mentre non andava calcolata anche la sospensione di 64 giorni dal 9 marzo al 11 maggio 2020, sia perché relativa a periodo già ricompreso in quello di rinvio, sia perché, in quel periodo, non era fissata alcuna udienza e non vi era termine processuale che decorresse (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 — 02). Rilevato, pertanto, che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per prescrizione. P.Q.M., Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 41015/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris