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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 settembre 2026

Cassazione n. 25369/2026

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9H224Z – (quale erede diDomenico Germanò), [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – MO-[OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] – c.f.

GMI-GCH53S18H501C – elettivamente domiciliati in Roma, al Largo dei Lombardi, n.4, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hannoindicato i rispettivi indirizzi di p.e.c. e che disgiuntamente e congiuntamente lirappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calceal ricorso.RICORRENTI[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8291/2025Numero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 25369/2026Data pubblicazione 15/09/2026controI.N.A.I.L. – [OSCURATO:PERSONA] per l'ASSICURAZIONE contro gli INFORTUNIsul LAVORO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA],direttore centrale della direzione centrale ricerca, rappresentato e difeso di-sgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato incalce al controricorso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -dell'Avvocatura generale dell'Istituto - i quali hanno indicato i rispettivi indirizzidi p.e.c.; elettivamente domiciliato in Roma, alla via IV Novembre, n. 144,presso la sede dell'Avvocatura.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 6402/2024 della Corte d'appello di Roma.Udita la relazione nella camera di consiglio del 10 settembre 2026 del consi-gliere [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.

Con atto ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],SPESL, a comparire dinanzi al Tribunale di Roma (cfr. ricorso, pagg. 4 - 7).Premettevano che erano stati nominati membri del Comitato scientifico dell'I-SPESL ([OSCURATO:PERSONA] per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro), poiconfluito nell'I.N.A.I.L., in virtù di decreti del Ministero della Salute in data19.12.2003 ed in data 25.2.2004, con incarico di natura libero professionale didurata triennale dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2006.Numero registro generale 8291/2025Numero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 25369/2026Data pubblicazione 15/09/2026Premettevano altresì che antecedentemente al conferimento dell'incarico l'I-SPESL, giusta delibera del consiglio di amministrazione n. 2 del 25.7.2003,aveva, oltre al rimborso delle spese di missione documentate, quantificato ilcompenso annuo nell'importo lordo di euro 20.000,00 ed il gettone di presenzanell'importo lordo di euro 300,00.Premettevano inoltre che con la medesima deliberazione n. 2/2003 si era datomandato al direttore generale dell'ISPESL, nelle more dell'approvazione da partedei Ministeri competenti, di provvedere alla corresponsione in via temporanea eprovvisoria nella misura del 70% dei compensi all'uopo determinati.Indi esponevano che, allorché gli incarichi erano stati da tempo conclusi, eraad essi pervenuta comunicazione datata 27.6.2008 – poi reiterata nel giugnodel 2012 dall'I.N.A.I.L., subentrato nei rapporti facenti capo all'ISPESL – con laquale l'ISPESL aveva loro richiesto “la restituzione della differenza tra quantopercepito in corso di rapporto professionale ed il compenso determinato conDecreto Interministeriale del 30.03.2007” (così ricorso, pag. 6).Chiedevano pertanto- che il Tribunale accertasse e dichiarasse l'illegittimità e comunque l'infon-datezza dell'avversa pretesa restitutoria in ragione dell'irretroattività e dunquedell'inefficacia della quantificazione degli emolumenti operata, successivamentealla cessazione degli incarichi, con il decreto interministeriale del 30.3.2007,all'uopo e se del caso disapplicandolo, nonché accertasse e dichiarasse la con-gruità e l'adeguatezza del compenso annuo, come quantificato con la deliberan. 2/2003 del C.d.A. dell'ISPESL, e quindi il loro diritto alla percezione degliimporti ulteriormente dovuti;Numero registro generale 8291/2025Numero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 25369/2026Data pubblicazione 15/09/2026- che il Tribunale, per l'effetto, condannasse l'I.N.A.I.L. al pagamento in fa-vore di ciascun attore, a titolo di differenza tra quanto dovuto e quanto perce-pito, della somma lorda di euro 6.000,00 per ogni anno di incarico ovvero delladiversa, anche maggiore, somma acclaranda pur ai sensi dell'art. 2233, 2° co.,cod. civ. in corso di causa con gli accessori di legge.1.1. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva altresì (cfr. ricorso, pag. 8)- che il Tribunale accertasse e dichiarasse l'illegittimità delle compensazionioperate in suo danno nel triennio 2007 – 2009 e, per l'effetto, condannassel'I.N.A.I.L. alla restituzione degli importi dovutigli, se del caso nella misura, an-che maggiore, acclaranda pur ai sensi dell'art. 2233, 2° co., cod. civ. in corso dicausa;- che il Tribunale accertasse e dichiarasse l'insufficienza dei compensi stabiliticon il decreto interministeriale del 30.3.2007 per il triennio 2007 – 2009, facesseluogo alla loro quantificazione in misura non inferiore a quella di cui alla deliberan. 2/2003 ovvero nella diversa misura, anche maggiore, acclaranda pur ai sensidell'art. 2233, 2° co., cod. civ. in corso di causa e, per l'effetto, condannassel'I.N.A.I.L. al pagamento degli importi tutti risultanti in favore di egli attore.2.

Spiegava intervento volontario [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ricorso, pag. 8).restitutoria esperita da [OSCURATO:PERSONA].3.

Si costituiva l'I.N.A.I.L.Instava per il rigetto delle avverse domande.In via riconvenzionale chiedeva condannarsi [OSCURATO:PERSONA], DomenicoGermanò, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla restitu-Numero registro generale 8291/2025Numero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 25369/2026Data pubblicazione 15/09/2026zione delle somme tutte indebitamente percepite in relazione al triennio2004/2006.4.

Con sentenza n. 10683/2017 il Tribunale di Roma così statuiva:- rigettava le domande tutte degli attori e dell'interveniente;- accoglieva la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condannava [OSCURATO:PERSONA] a pagare all'I.N.A.I.L. la somma di euro 22.283,87, condannavaVincenzo Monaco a pagare all'I.N.A.I.L. la somma di euro 22.613,13, condan-nava [OSCURATO:PERSONA] a pagare all'I.N.A.I.L. la somma di euro 11.111,69,condannava [OSCURATO:PERSONA] a pagare all'I.N.A.I.L. la somma di euro12.146,75; condannava in solido gli attori e l'interveniente alle spese di lite.5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello.Resisteva l'I.N.A.I.L.6.

Con sentenza n. 6402/2024 la Corte d'appello di Roma rigettava il gravamee condannava gli appellanti alle spese del grado.6.1.

Premetteva la Corte di Roma che il Tribunale aveva dato atto che l'iterprocedurale per la determinazione del compenso prevedeva l'adozione di un attodi proposta da parte dell'ISPESL, da inoltrare al Ministero della Salute – qualeMinistero vigilante ‒ ai fini della preliminare valutazione di congruità e poi, datale Ministero, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alMinistero dell'Economia per la definitiva valutazione di congruità degli emolu-menti e per l'adozione del decreto interministeriale (cfr. sentenza d'appello, pag.Indi reputava che erano appieno condivisibili i rilievi del Tribunale.Numero registro generale 8291/2025Numero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 25369/2026Data pubblicazione 15/09/2026Ossia che “la delibera n. 2/2003 del C.d.A. dell'ISPESL costitui[va] (…) solola proposta preliminare di compenso, di natura necessariamente provvisoria vi-sto il necessario iter procedurale (…) destinato alla fissazione del compenso de-finitivo” (cfr. sentenza d'appello, pag. 5).Ossia che in maniera del tutto legittima con il decreto interministeriale datato30.3.2007 era stato fissato in via definitiva il compenso annuo in euro 5.164,60e il gettone di presenza giornaliero in euro 180,80 ed in maniera del tutto legit-tima l'ISPESL aveva fatto luogo alle operazioni di conguaglio tra quanto perce-pito in via provvisoria ed il compenso quantificato in via definitiva.Ossia che gli attori non vantavano alcuna qualificata aspettativa a che il com-penso determinato in via provvisoria “dovesse essere quantificato in via defini-tiva solo mediante conguaglio in aumento”, siccome nessuna disposizione nor-mativa prevedeva che “la proposta originaria dell'ISPESL potesse essere variatasolo in aumento” (cfr. sentenza d'appello, pag. 6).Ossia che il disposto dell'art. 9, u.c., del d.P.R. n. 303/2002, contemplante ladeterminazione del compenso definitivo a mezzo del decreto interministeriale,“comporta[va] necessariamente la retroattività del provvedimento”, qualora,come nella specie, l'incarico avesse “avuto inizio nelle more della adozione deldecreto interministeriale di fissazione in via definitiva dei compensi” (cfr. sen-tenza d'appello, pagg. 6 - 7).Reputava del resto – ed aggiuntivamente ‒ la Corte che gli appellanti eranostati indotti in equivoco dalla “esecutività della delibera [n. 2/2003] che consen-tiva il pagamento pressoché immediato” e che, viceversa, nei termini assuntidal Tribunale ed all'uopo condivisi deponeva la previsione di cui al punto 3 dellamedesima deliberazione (cfr. sentenza d'appello, pagg. 7 - 8).Numero registro generale 8291/2025Numero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 25369/2026Data pubblicazione 15/09/2026Reputava dunque inconferente il richiamo ai principi del silenzio-assenso edella irretroattività della legge, “posto che ab initio era previsto che il compensosarebbe stato determinato in via definitiva solo con decreto interministeriale,per il quale non erano fissati limiti temporali”, “il che incide[va] anche sullabuona fede, posto che sin dall'inizio era nota a tutti gli appellanti la provvisorietàdella determinazione (…)” (così sentenza d'appello, pagg. 8 - 9).7.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] (quale erededi [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiestosulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.L'I.N.A.I.L. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibileo rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.8.

I ricorrenti hanno depositato memoria.CONSIDERATO CHE9.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 delle preleggi inrelazione agli artt. 9, 3° co., 14 e 15 d.P.R. n. 303/2002, al D.P.C.M. 9.1.2001,alla delibera del c.d.a. dell'ISPESL n. 2/2003, alla delibera del direttore generaledell'ISPESL dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e al decreto interministeriale del 30.3.2007 ed in rap-porto agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., all'art. 1326, 1° co., cod. civ., al principiodi affidamento ed all'art. 2233, 2° co., cod. civ.Deducono che ha errato la Corte di Roma ad opinare per l'applicazione re-troattiva del decreto interministeriale del 30.3.2007 “ad un rapporto professio-nale già concluso ed eseguito sulla base di un accordo contrattuale intervenutoNumero registro generale 8291/2025Numero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 25369/2026Data pubblicazione 15/09/2026avuto riguardo al maggior compenso stabilito dalla Delibera del C.d.A.

INAIL2/2003” (così ricorso, pag. 30).Deducono che la Corte d'appello non ha tenuto conto della natura privatisticadell'incarico conferito ai componenti del Comitato scientifico con conseguenteapplicabilità delle norme civilistiche (cfr. ricorso, pag. 30).Deducono segnatamente che prestarono il loro consenso alla conclusione delcontratto alle condizioni economiche di cui alla delibera n. 2/2003 del C.d.A.dell'ISPESL e “su tali basi negoziali si addivenne alla conclusione del contratto”(cfr. ricorso, pag. 32), sicché “non era nel potere dell'Amministrazione di modi-ficar[lo] unilateralmente (…)” (così ricorso, pag. 35).Deducono altresì che “la provvisorietà [era] espressamente riferita solo allaquota del 70% del compenso deliberato dal C.d.A.”, sicché avevano fatto “legit-timo affidamento, in perfetta buona fede, sul fatto che il compenso loro ricono-sciuto fosse pienamente dovuto e non suscettibile di alcuna modifica in peius”(così ricorso, pagg. 32 - 33).Deducono inoltre che gli artt. 14 e 15 del d.P.R. n. 303/2002 prevedono undoppio regime di efficacia delle deliberazioni dell'ISPESL ovvero un'efficacia ese-cutiva immediata ed un'efficacia conseguente al silenzio-assenso, qualora sianodecorsi novanta giorni dalla trasmissione ai Ministeri competenti senza osserva-zioni (cfr. ricorso, pagg. 33 – 34).Deducono poi che in alcun modo risulta che fossero stati informati della pos-sibilità che la quantificazione del compenso poteva esser sottoposta a congua-glio negativo (cfr. ricorso, pag. 35).Numero registro generale 8291/2025Numero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 25369/2026Data pubblicazione 15/09/2026Deducono quindi che la pretesa dell'I.N.A.I.L. è di certo contraria a corret-tezza e buona fede, avendo l'Amministrazione ingenerato il loro incolpevole af-fidamento (cfr. ricorso, pagg. 36 - 37).Deducono infine che la Corte distrettuale ha opinato per la retroattiva appli-cabilità della quantificazione del compenso operata con il decreto interministe-riale “senza operare alcuna valutazione di adeguatezza e sufficienza, nonostantela rideterminazione manchi totalmente di motivazione sulla ritenuta congruitàdi un compenso nettamente inferiore” (così ricorso, pag. 38).10.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1°co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362, 1° co.e 2° co., cod. civ.Deducono che la Corte di Roma ha erroneamente interpretato sia il d.P.R. n.303/2002 sia la delibera n. 2/2003 del C.d.A. dell'ISPESL di conferimento dell'in-carico ovvero ha errato a reputare che “l'originaria determinazione del com-penso effettuato dall'ISPESL con la delibera del proprio C.d.A. n. 2 del 25.7.2003sarebbe stata, nella sua interezza, “a titolo provvisorio e salvo conguaglio”, ri-chiamando testualmente la locuzione presente nel testo al punto n. 3” (cosìricorso, pag. 41).Deducono segnatamente che la Corte d'appello ha fatto luogo alla letturaparcellizzata del testo della delibera n. 2/2003 (cfr. ricorso, pag. 42).Deducono segnatamente che “dall'esame testuale della Delibera del C.d.A. sievince come al punto n. 2 era statuita la determinazione definitiva del compensoe del gettone [di] presenza dei membri del Comitato scientifico (…), mentre alpunto n. 3 si disponeva (per l' (…) urgenza di attivare subito l'operatività dell'or-gano in questione) di avviare, sentiti gli organi di vigilanza, gli atti volti a con-Numero registro generale 8291/2025Numero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 25369/2026Data pubblicazione 15/09/2026sentire la corresponsione, in via temporanea e provvisoria (…), [de]gli emolu-menti di che trattasi nella misura del 70% della proposta (…) ” (così ricorso,pag. 45).Deducono segnatamente che “l'indagine sulla volontà delle parti andava con-dotta sull'intero testo dei vari provvedimenti (…)” (così ricorso, pag. 45).Deducono altresì che la Corte territoriale non ha per nulla considerato il com-portamento delle parti e in sede di conclusione dell'accordo e in sede di esecu-zione dell'accordo (cfr. ricorso, pag. 42).Deducono segnatamente che hanno svolto l'incarico ad essi affidato e perce-pito il compenso parziale senza che l'Amministrazione avesse palesato in alcunmodo il proposito di rideterminare in peius gli importi stabiliti, sicché era deltutto ragionevole che confidassero nella liquidazione del residuo 30% (cfr. ri-corso, pagg. 42 - 43).11.

I motivi di ricorso sono all'evidenza connessi; il che ne suggerisce la di-samina contestuale; in ogni caso, ambedue i mezzi di impugnazione sono desti-tuiti di fondamento e vanno respinti.12.

I rilievi che seguono, si conformano, mutatis mutandis, ai rilievi motiva-zionali svolti da questa Corte nell'analogo procedimento iscritto al n. 15467/2024 r.g., trattato nel corso della medesima adunanza camerale e concernente,peraltro, il ricorso proposto dall'I.N.A.I.L. avverso la sentenza n. 127/2024 dellaCorte d'appello di Roma.13.

Nella specie esplica valenza specificamente la disposizione di cui al 3° co.dell'art. 9, rubricato “Comitato scientifico”, del d.P.R. 4.12.2002, n. 303 (rego-lamento di organizzazione dell'ISPESL a norma dell'articolo 9 del d.lgs. 20 otto-bre 1999, n. 149), alla cui stregua “il compenso per i componenti esterni delNumero registro generale 8291/2025Numero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 25369/2026Data pubblicazione 15/09/2026Comitato, nonché il gettone di presenza e le spese di missione, sono fissati condecreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze”.Non esplica valenza – ai fini che qui rilevano ‒ il disposto dell'art. 14 delmedesimo d.P.R., rubricato “Piano di attività e fabbisogno di personale” (il cui1° co., segnatamente, nella parte finale così recita “decorsi sessanta giorni dallaricezione degli atti senza che siano state comunicate osservazioni da parte deisuccitati Ministri, i pareri si intendono resi positivamente.

Decorsi novanta giornidalla ricezione degli atti senza osservazioni da parte del Ministro della salute ilpiano e gli aggiornamenti annuali si intendono approvati”).Non esplica valenza – segnatamente ai fini che qui rilevano - il dispostodell'art. 15 del medesimo d.P.R., rubricato “Delibere e bilanci” (il cui 1° co.,segnatamente, così recita “le delibere dell'Istituto, ad eccezione di quelle rela-tive al piano triennale di attività e agli aggiornamenti annuali, nonché quellerelative all'adozione dei regolamenti, per le quali valgono i termini previsti daiprecedenti articoli, sono immediatamente esecutive”).14.

A fronte, dunque, del 3° co. dell'art. 9 cit. si reputa quanto segue.14.1.

Da un canto, vanno condivisi e reiterati i rilievi motivazionali della [OSCURATO:PERSONA], che, a sua volta, ha condiviso e recepito i rilievi del Tribunale.Ovvero, peraltro, la ricostruzione dell'iter procedurale operata dai giudici dimerito (cfr. sentenza d'appello, pag. 5) ai fini dell'emanazione del decreto in-terministeriale di fissazione dei compensi e quindi l'affermazione secondo cui ilC.d.A. dell'ISPESL, con la delibera n. 2/2003, ebbe a formulare una mera pro-posta di determinazione dei compensi (cfr. sentenza d'appello, pag. 5).

Cosicchéla corresponsione del 70% degli emolumenti proposti “in via temporanea e prov-visoria” – recte, la delibera del C.d.A. n. 2/2003 ‒ non può aver altro significato,Numero registro generale 8291/2025Numero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 25369/2026Data pubblicazione 15/09/2026non può che essere interpretata nel senso che permaneva salva ed impregiudi-cata la diversa, e pur in misura inferiore, determinazione del compenso e delgettone di presenza alla stregua dell'adottando decreto del Ministro della Salutee del Ministro dell'Economia e delle Finanze (poi identificatosi con il decreto in-terministeriale del 30.3.2007).Ovvero, peraltro, il rilievo motivazionale per cui solo con il decreto intermini-steriale del 30.2.2007 si ebbe a fissare in via definitiva il quantum del compensoannuale e del gettone di presenza (cfr. sentenza d'appello, pag. 6).

Cosicchéalcun accordo negoziale poteva reputarsi in precedenza perfezionato.Ovvero, peraltro, il rilievo motivazionale per cui del tutto inconferente era ilrichiamo ai principi del silenzio-assenso, della irretroattività della legge e dellabuona fede (cfr. sentenza d'appello, pagg. 8 - 9).14.2.

D'altro canto, non possono che esser disattese – in parallelo – le dedu-zioni dei ricorrenti di cui dapprima si è fornita analitica enunciazione.15.

Un'ulteriore duplice puntualizzazione si impone.In primo luogo, in maniera del tutto generica i ricorrenti prospettano, con ladoglianza infine veicolata dal primo mezzo, che la Corte di Roma non avrebbeoperato alcuna motivata valutazione di adeguatezza e sufficienza del compenso,siccome determinato in misura nettamente inferiore a quella iniziale.Ciò viepiù che trattasi di una ragione di doglianza che, da un lato, prescindedalla circostanza – di cui la Corte romana ha dato atto ‒ per cui, in ossequio al“parere espresso già in data 17.10.2005 dal M.E.F. (…) si riteneva congruo pa-rificare i compensi dei componenti esterni del comitato scientifico dell'ISPESL aNumero registro generale 8291/2025Numero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 25369/2026Data pubblicazione 15/09/2026quelli previsti per enti similari” (cfr. sentenza d'appello, pag. 6); e che, dall'altro,è volta a sollecitare questa Corte ad un riscontro di merito.In secondo luogo, i ricorrenti prospettano, con il secondo mezzo, una “quae-stio ermeneutica”.

E nondimeno, in relazione alla delibera n. 2/2003 del C.d.A.del ISPESL, non hanno compiutamente assolto gli imprescindibili oneri impostidalla regola dell' “autosufficienza”.Ciò viepiù che l'interpretazione dell'atto amministrativo a contenuto non nor-mativo è riservata al giudice di merito (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181;Cass. (ord.) 23.2.2022, n. 5966; Cass. sez. lav. 23.7.2010, n. 17367).

E che néla censura ex n. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ.possono risolversi – siccome nella specie ‒ nella mera contrapposizione di unadifferente interpretazione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006,n. 10131; Cass. (ord.) n. 5966/2022).16.

In dipendenza del rigetto del ricorso i ricorrenti vanno in solido condan-nati a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.La liquidazione segue come da dispositivo.17.

Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo uni-ficato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R.cit., se dovuto.

P.Q.MLa Corte così provvede:Numero registro generale 8291/2025Numero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 25369/2026Data pubblicazione 15/09/2026rigetta il ricorso;condanna in solido i ricorrenti a rimborsare al controricorrente, I.N.A.I.L., lespese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spesegenerali nella misura del 15% ed accessori come per legge;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, convincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 10 settembre 2026.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9H224Z – (quale erede diDomenico Germanò), [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – MO-[OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] – c.f. GMI-GCH53S18H501C – elettivamente domiciliati in Roma, al Largo dei Lombardi, n.4, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hannoindicato i rispettivi indirizzi di p.e.c. e che disgiuntamente e congiuntamente lirappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calceal ricorso.RICORRENTI[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8291/2025Numero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 25369/2026Data pubblicazione 15/09/2026controI.N.A.I.L. – [OSCURATO:PERSONA] per l'ASSICURAZIONE contro gli INFORTUNIsul LAVORO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA],direttore centrale della direzione centrale ricerca, rappresentato e difeso di-sgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato incalce al controricorso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -dell'Avvocatura generale dell'Istituto - i quali hanno indicato i rispettivi indirizzidi p.e.c.; elettivamente domiciliato in Roma, alla via IV Novembre, n. 144,presso la sede dell'Avvocatura.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 6402/2024 della Corte d'appello di Roma.Udita la relazione nella camera di consiglio del 10 settembre 2026 del consi-gliere [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Con atto ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],SPESL, a comparire dinanzi al Tribunale di Roma (cfr. ricorso, pagg. 4 - 7).Premettevano che erano stati nominati membri del Comitato scientifico dell'I-SPESL ([OSCURATO:PERSONA] per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro), poiconfluito nell'I.N.A.I.L., in virtù di decreti del Ministero della Salute in data19.12.2003 ed in data 25.2.2004, con incarico di natura libero professionale didurata triennale dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2006.Numero registro generale 8291/2025Numero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 25369/2026Data pubblicazione 15/09/2026Premettevano altresì che antecedentemente al conferimento dell'incarico l'I-SPESL, giusta delibera del consiglio di amministrazione n. 2 del 25.7.2003,aveva, oltre al rimborso delle spese di missione documentate, quantificato ilcompenso annuo nell'importo lordo di euro 20.000,00 ed il gettone di presenzanell'importo lordo di euro 300,00.Premettevano inoltre che con la medesima deliberazione n. 2/2003 si era datomandato al direttore generale dell'ISPESL, nelle more dell'approvazione da partedei Ministeri competenti, di provvedere alla corresponsione in via temporanea eprovvisoria nella misura del 70% dei compensi all'uopo determinati.Indi esponevano che, allorché gli incarichi erano stati da tempo conclusi, eraad essi pervenuta comunicazione datata 27.6.2008 – poi reiterata nel giugnodel 2012 dall'I.N.A.I.L., subentrato nei rapporti facenti capo all'ISPESL – con laquale l'ISPESL aveva loro richiesto “la restituzione della differenza tra quantopercepito in corso di rapporto professionale ed il compenso determinato conDecreto Interministeriale del 30.03.2007” (così ricorso, pag. 6).Chiedevano pertanto- che il Tribunale accertasse e dichiarasse l'illegittimità e comunque l'infon-datezza dell'avversa pretesa restitutoria in ragione dell'irretroattività e dunquedell'inefficacia della quantificazione degli emolumenti operata, successivamentealla cessazione degli incarichi, con il decreto interministeriale del 30.3.2007,all'uopo e se del caso disapplicandolo, nonché accertasse e dichiarasse la con-gruità e l'adeguatezza del compenso annuo, come quantificato con la deliberan. 2/2003 del C.d.A. dell'ISPESL, e quindi il loro diritto alla percezione degliimporti ulteriormente dovuti;Numero registro generale 8291/2025Numero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 25369/2026Data pubblicazione 15/09/2026- che il Tribunale, per l'effetto, condannasse l'I.N.A.I.L. al pagamento in fa-vore di ciascun attore, a titolo di differenza tra quanto dovuto e quanto perce-pito, della somma lorda di euro 6.000,00 per ogni anno di incarico ovvero delladiversa, anche maggiore, somma acclaranda pur ai sensi dell'art. 2233, 2° co.,cod. civ. in corso di causa con gli accessori di legge.1.1. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva altresì (cfr. ricorso, pag. 8)- che il Tribunale accertasse e dichiarasse l'illegittimità delle compensazionioperate in suo danno nel triennio 2007 – 2009 e, per l'effetto, condannassel'I.N.A.I.L. alla restituzione degli importi dovutigli, se del caso nella misura, an-che maggiore, acclaranda pur ai sensi dell'art. 2233, 2° co., cod. civ. in corso dicausa;- che il Tribunale accertasse e dichiarasse l'insufficienza dei compensi stabiliticon il decreto interministeriale del 30.3.2007 per il triennio 2007 – 2009, facesseluogo alla loro quantificazione in misura non inferiore a quella di cui alla deliberan. 2/2003 ovvero nella diversa misura, anche maggiore, acclaranda pur ai sensidell'art. 2233, 2° co., cod. civ. in corso di causa e, per l'effetto, condannassel'I.N.A.I.L. al pagamento degli importi tutti risultanti in favore di egli attore.2. Spiegava intervento volontario [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ricorso, pag. 8).restitutoria esperita da [OSCURATO:PERSONA].3. Si costituiva l'I.N.A.I.L.Instava per il rigetto delle avverse domande.In via riconvenzionale chiedeva condannarsi [OSCURATO:PERSONA], DomenicoGermanò, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla restitu-Numero registro generale 8291/2025Numero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 25369/2026Data pubblicazione 15/09/2026zione delle somme tutte indebitamente percepite in relazione al triennio2004/2006.4. Con sentenza n. 10683/2017 il Tribunale di Roma così statuiva:- rigettava le domande tutte degli attori e dell'interveniente;- accoglieva la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condannava [OSCURATO:PERSONA] a pagare all'I.N.A.I.L. la somma di euro 22.283,87, condannavaVincenzo Monaco a pagare all'I.N.A.I.L. la somma di euro 22.613,13, condan-nava [OSCURATO:PERSONA] a pagare all'I.N.A.I.L. la somma di euro 11.111,69,condannava [OSCURATO:PERSONA] a pagare all'I.N.A.I.L. la somma di euro12.146,75; condannava in solido gli attori e l'interveniente alle spese di lite.5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello.Resisteva l'I.N.A.I.L.6. Con sentenza n. 6402/2024 la Corte d'appello di Roma rigettava il gravamee condannava gli appellanti alle spese del grado.6.1. Premetteva la Corte di Roma che il Tribunale aveva dato atto che l'iterprocedurale per la determinazione del compenso prevedeva l'adozione di un attodi proposta da parte dell'ISPESL, da inoltrare al Ministero della Salute – qualeMinistero vigilante ‒ ai fini della preliminare valutazione di congruità e poi, datale Ministero, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alMinistero dell'Economia per la definitiva valutazione di congruità degli emolu-menti e per l'adozione del decreto interministeriale (cfr. sentenza d'appello, pag.Indi reputava che erano appieno condivisibili i rilievi del Tribunale.Numero registro generale 8291/2025Numero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 25369/2026Data pubblicazione 15/09/2026Ossia che “la delibera n. 2/2003 del C.d.A. dell'ISPESL costitui[va] (…) solola proposta preliminare di compenso, di natura necessariamente provvisoria vi-sto il necessario iter procedurale (…) destinato alla fissazione del compenso de-finitivo” (cfr. sentenza d'appello, pag. 5).Ossia che in maniera del tutto legittima con il decreto interministeriale datato30.3.2007 era stato fissato in via definitiva il compenso annuo in euro 5.164,60e il gettone di presenza giornaliero in euro 180,80 ed in maniera del tutto legit-tima l'ISPESL aveva fatto luogo alle operazioni di conguaglio tra quanto perce-pito in via provvisoria ed il compenso quantificato in via definitiva.Ossia che gli attori non vantavano alcuna qualificata aspettativa a che il com-penso determinato in via provvisoria “dovesse essere quantificato in via defini-tiva solo mediante conguaglio in aumento”, siccome nessuna disposizione nor-mativa prevedeva che “la proposta originaria dell'ISPESL potesse essere variatasolo in aumento” (cfr. sentenza d'appello, pag. 6).Ossia che il disposto dell'art. 9, u.c., del d.P.R. n. 303/2002, contemplante ladeterminazione del compenso definitivo a mezzo del decreto interministeriale,“comporta[va] necessariamente la retroattività del provvedimento”, qualora,come nella specie, l'incarico avesse “avuto inizio nelle more della adozione deldecreto interministeriale di fissazione in via definitiva dei compensi” (cfr. sen-tenza d'appello, pagg. 6 - 7).Reputava del resto – ed aggiuntivamente ‒ la Corte che gli appellanti eranostati indotti in equivoco dalla “esecutività della delibera [n. 2/2003] che consen-tiva il pagamento pressoché immediato” e che, viceversa, nei termini assuntidal Tribunale ed all'uopo condivisi deponeva la previsione di cui al punto 3 dellamedesima deliberazione (cfr. sentenza d'appello, pagg. 7 - 8).Numero registro generale 8291/2025Numero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 25369/2026Data pubblicazione 15/09/2026Reputava dunque inconferente il richiamo ai principi del silenzio-assenso edella irretroattività della legge, “posto che ab initio era previsto che il compensosarebbe stato determinato in via definitiva solo con decreto interministeriale,per il quale non erano fissati limiti temporali”, “il che incide[va] anche sullabuona fede, posto che sin dall'inizio era nota a tutti gli appellanti la provvisorietàdella determinazione (…)” (così sentenza d'appello, pagg. 8 - 9).7. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] (quale erededi [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiestosulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.L'I.N.A.I.L. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibileo rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.8. I ricorrenti hanno depositato memoria.CONSIDERATO CHE9. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 delle preleggi inrelazione agli artt. 9, 3° co., 14 e 15 d.P.R. n. 303/2002, al D.P.C.M. 9.1.2001,alla delibera del c.d.a. dell'ISPESL n. 2/2003, alla delibera del direttore generaledell'ISPESL dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e al decreto interministeriale del 30.3.2007 ed in rap-porto agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., all'art. 1326, 1° co., cod. civ., al principiodi affidamento ed all'art. 2233, 2° co., cod. civ.Deducono che ha errato la Corte di Roma ad opinare per l'applicazione re-troattiva del decreto interministeriale del 30.3.2007 “ad un rapporto professio-nale già concluso ed eseguito sulla base di un accordo contrattuale intervenutoNumero registro generale 8291/2025Numero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 25369/2026Data pubblicazione 15/09/2026avuto riguardo al maggior compenso stabilito dalla Delibera del C.d.A. INAIL2/2003” (così ricorso, pag. 30).Deducono che la Corte d'appello non ha tenuto conto della natura privatisticadell'incarico conferito ai componenti del Comitato scientifico con conseguenteapplicabilità delle norme civilistiche (cfr. ricorso, pag. 30).Deducono segnatamente che prestarono il loro consenso alla conclusione delcontratto alle condizioni economiche di cui alla delibera n. 2/2003 del C.d.A.dell'ISPESL e “su tali basi negoziali si addivenne alla conclusione del contratto”(cfr. ricorso, pag. 32), sicché “non era nel potere dell'Amministrazione di modi-ficar[lo] unilateralmente (…)” (così ricorso, pag. 35).Deducono altresì che “la provvisorietà [era] espressamente riferita solo allaquota del 70% del compenso deliberato dal C.d.A.”, sicché avevano fatto “legit-timo affidamento, in perfetta buona fede, sul fatto che il compenso loro ricono-sciuto fosse pienamente dovuto e non suscettibile di alcuna modifica in peius”(così ricorso, pagg. 32 - 33).Deducono inoltre che gli artt. 14 e 15 del d.P.R. n. 303/2002 prevedono undoppio regime di efficacia delle deliberazioni dell'ISPESL ovvero un'efficacia ese-cutiva immediata ed un'efficacia conseguente al silenzio-assenso, qualora sianodecorsi novanta giorni dalla trasmissione ai Ministeri competenti senza osserva-zioni (cfr. ricorso, pagg. 33 – 34).Deducono poi che in alcun modo risulta che fossero stati informati della pos-sibilità che la quantificazione del compenso poteva esser sottoposta a congua-glio negativo (cfr. ricorso, pag. 35).Numero registro generale 8291/2025Numero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 25369/2026Data pubblicazione 15/09/2026Deducono quindi che la pretesa dell'I.N.A.I.L. è di certo contraria a corret-tezza e buona fede, avendo l'Amministrazione ingenerato il loro incolpevole af-fidamento (cfr. ricorso, pagg. 36 - 37).Deducono infine che la Corte distrettuale ha opinato per la retroattiva appli-cabilità della quantificazione del compenso operata con il decreto interministe-riale “senza operare alcuna valutazione di adeguatezza e sufficienza, nonostantela rideterminazione manchi totalmente di motivazione sulla ritenuta congruitàdi un compenso nettamente inferiore” (così ricorso, pag. 38).10. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1°co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362, 1° co.e 2° co., cod. civ.Deducono che la Corte di Roma ha erroneamente interpretato sia il d.P.R. n.303/2002 sia la delibera n. 2/2003 del C.d.A. dell'ISPESL di conferimento dell'in-carico ovvero ha errato a reputare che “l'originaria determinazione del com-penso effettuato dall'ISPESL con la delibera del proprio C.d.A. n. 2 del 25.7.2003sarebbe stata, nella sua interezza, “a titolo provvisorio e salvo conguaglio”, ri-chiamando testualmente la locuzione presente nel testo al punto n. 3” (cosìricorso, pag. 41).Deducono segnatamente che la Corte d'appello ha fatto luogo alla letturaparcellizzata del testo della delibera n. 2/2003 (cfr. ricorso, pag. 42).Deducono segnatamente che “dall'esame testuale della Delibera del C.d.A. sievince come al punto n. 2 era statuita la determinazione definitiva del compensoe del gettone [di] presenza dei membri del Comitato scientifico (…), mentre alpunto n. 3 si disponeva (per l' (…) urgenza di attivare subito l'operatività dell'or-gano in questione) di avviare, sentiti gli organi di vigilanza, gli atti volti a con-Numero registro generale 8291/2025Numero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 25369/2026Data pubblicazione 15/09/2026sentire la corresponsione, in via temporanea e provvisoria (…), [de]gli emolu-menti di che trattasi nella misura del 70% della proposta (…) ” (così ricorso,pag. 45).Deducono segnatamente che “l'indagine sulla volontà delle parti andava con-dotta sull'intero testo dei vari provvedimenti (…)” (così ricorso, pag. 45).Deducono altresì che la Corte territoriale non ha per nulla considerato il com-portamento delle parti e in sede di conclusione dell'accordo e in sede di esecu-zione dell'accordo (cfr. ricorso, pag. 42).Deducono segnatamente che hanno svolto l'incarico ad essi affidato e perce-pito il compenso parziale senza che l'Amministrazione avesse palesato in alcunmodo il proposito di rideterminare in peius gli importi stabiliti, sicché era deltutto ragionevole che confidassero nella liquidazione del residuo 30% (cfr. ri-corso, pagg. 42 - 43).11. I motivi di ricorso sono all'evidenza connessi; il che ne suggerisce la di-samina contestuale; in ogni caso, ambedue i mezzi di impugnazione sono desti-tuiti di fondamento e vanno respinti.12. I rilievi che seguono, si conformano, mutatis mutandis, ai rilievi motiva-zionali svolti da questa Corte nell'analogo procedimento iscritto al n. 15467/2024 r.g., trattato nel corso della medesima adunanza camerale e concernente,peraltro, il ricorso proposto dall'I.N.A.I.L. avverso la sentenza n. 127/2024 dellaCorte d'appello di Roma.13. Nella specie esplica valenza specificamente la disposizione di cui al 3° co.dell'art. 9, rubricato “Comitato scientifico”, del d.P.R. 4.12.2002, n. 303 (rego-lamento di organizzazione dell'ISPESL a norma dell'articolo 9 del d.lgs. 20 otto-bre 1999, n. 149), alla cui stregua “il compenso per i componenti esterni delNumero registro generale 8291/2025Numero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 25369/2026Data pubblicazione 15/09/2026Comitato, nonché il gettone di presenza e le spese di missione, sono fissati condecreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze”.Non esplica valenza – ai fini che qui rilevano ‒ il disposto dell'art. 14 delmedesimo d.P.R., rubricato “Piano di attività e fabbisogno di personale” (il cui1° co., segnatamente, nella parte finale così recita “decorsi sessanta giorni dallaricezione degli atti senza che siano state comunicate osservazioni da parte deisuccitati Ministri, i pareri si intendono resi positivamente. Decorsi novanta giornidalla ricezione degli atti senza osservazioni da parte del Ministro della salute ilpiano e gli aggiornamenti annuali si intendono approvati”).Non esplica valenza – segnatamente ai fini che qui rilevano - il dispostodell'art. 15 del medesimo d.P.R., rubricato “Delibere e bilanci” (il cui 1° co.,segnatamente, così recita “le delibere dell'Istituto, ad eccezione di quelle rela-tive al piano triennale di attività e agli aggiornamenti annuali, nonché quellerelative all'adozione dei regolamenti, per le quali valgono i termini previsti daiprecedenti articoli, sono immediatamente esecutive”).14. A fronte, dunque, del 3° co. dell'art. 9 cit. si reputa quanto segue.14.1. Da un canto, vanno condivisi e reiterati i rilievi motivazionali della [OSCURATO:PERSONA], che, a sua volta, ha condiviso e recepito i rilievi del Tribunale.Ovvero, peraltro, la ricostruzione dell'iter procedurale operata dai giudici dimerito (cfr. sentenza d'appello, pag. 5) ai fini dell'emanazione del decreto in-terministeriale di fissazione dei compensi e quindi l'affermazione secondo cui ilC.d.A. dell'ISPESL, con la delibera n. 2/2003, ebbe a formulare una mera pro-posta di determinazione dei compensi (cfr. sentenza d'appello, pag. 5). Cosicchéla corresponsione del 70% degli emolumenti proposti “in via temporanea e prov-visoria” – recte, la delibera del C.d.A. n. 2/2003 ‒ non può aver altro significato,Numero registro generale 8291/2025Numero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 25369/2026Data pubblicazione 15/09/2026non può che essere interpretata nel senso che permaneva salva ed impregiudi-cata la diversa, e pur in misura inferiore, determinazione del compenso e delgettone di presenza alla stregua dell'adottando decreto del Ministro della Salutee del Ministro dell'Economia e delle Finanze (poi identificatosi con il decreto in-terministeriale del 30.3.2007).Ovvero, peraltro, il rilievo motivazionale per cui solo con il decreto intermini-steriale del 30.2.2007 si ebbe a fissare in via definitiva il quantum del compensoannuale e del gettone di presenza (cfr. sentenza d'appello, pag. 6). Cosicchéalcun accordo negoziale poteva reputarsi in precedenza perfezionato.Ovvero, peraltro, il rilievo motivazionale per cui del tutto inconferente era ilrichiamo ai principi del silenzio-assenso, della irretroattività della legge e dellabuona fede (cfr. sentenza d'appello, pagg. 8 - 9).14.2. D'altro canto, non possono che esser disattese – in parallelo – le dedu-zioni dei ricorrenti di cui dapprima si è fornita analitica enunciazione.15. Un'ulteriore duplice puntualizzazione si impone.In primo luogo, in maniera del tutto generica i ricorrenti prospettano, con ladoglianza infine veicolata dal primo mezzo, che la Corte di Roma non avrebbeoperato alcuna motivata valutazione di adeguatezza e sufficienza del compenso,siccome determinato in misura nettamente inferiore a quella iniziale.Ciò viepiù che trattasi di una ragione di doglianza che, da un lato, prescindedalla circostanza – di cui la Corte romana ha dato atto ‒ per cui, in ossequio al“parere espresso già in data 17.10.2005 dal M.E.F. (…) si riteneva congruo pa-rificare i compensi dei componenti esterni del comitato scientifico dell'ISPESL aNumero registro generale 8291/2025Numero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 25369/2026Data pubblicazione 15/09/2026quelli previsti per enti similari” (cfr. sentenza d'appello, pag. 6); e che, dall'altro,è volta a sollecitare questa Corte ad un riscontro di merito.In secondo luogo, i ricorrenti prospettano, con il secondo mezzo, una “quae-stio ermeneutica”. E nondimeno, in relazione alla delibera n. 2/2003 del C.d.A.del ISPESL, non hanno compiutamente assolto gli imprescindibili oneri impostidalla regola dell' “autosufficienza”.Ciò viepiù che l'interpretazione dell'atto amministrativo a contenuto non nor-mativo è riservata al giudice di merito (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181;Cass. (ord.) 23.2.2022, n. 5966; Cass. sez. lav. 23.7.2010, n. 17367). E che néla censura ex n. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ.possono risolversi – siccome nella specie ‒ nella mera contrapposizione di unadifferente interpretazione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006,n. 10131; Cass. (ord.) n. 5966/2022).16. In dipendenza del rigetto del ricorso i ricorrenti vanno in solido condan-nati a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.La liquidazione segue come da dispositivo.17. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo uni-ficato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R.cit., se dovuto. P.Q.MLa Corte così provvede:Numero registro generale 8291/2025Numero sezionale 3234/2026Numero di raccolta generale 25369/2026Data pubblicazione 15/09/2026rigetta il ricorso;condanna in solido i ricorrenti a rimborsare al controricorrente, I.N.A.I.L., lespese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spesegenerali nella misura del 15% ed accessori come per legge;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, convincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 10 settembre 2026.Il presidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 25369/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris