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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 giugno 2026

Cassazione n. 32371/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

'ordinanza del 18/02/2026 del GIUD.

SORVEGLIANZA di Cuneoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con ordinanza del 17 marzo 2026, il Magistrato disorveglianza di Cuneo ha revocato la pena della detenzione domiciliaresostitutiva disposta nei confronti [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte di appello diTorino con la sentenza del 15 luglio 2025, disponendo la conversione della penaresidua nelle forme della semilibertà sostitutiva, con obbligo di permanenza inIstituto penitenziario dalle ore 18.00 alle ore 6.30 dal lunedì a venerdì;che avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto reclamo alTribunale di sorveglianza, il quale, riqualificata l’impugnazione quale ricorso percassazione, ha trasmesso gli atti a questa Corte;che il ricorrente tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce che larevoca della detenzione domiciliare risulta sorretta da vizi motivazionali ecomunque in assenza dei presupposti richiesti dall’art. 66 della legge n. 689 del1981, che presuppone un inadempimento o una concreta impossibilità diesecuzione imputabile al condannato, nonché in violazione del principio digradualità che governa l’esecuzione delle pene sostitutive, di cui all’art. 62 l. cit.;rilevato che il difensore del ricorrente non risulta iscritto nell'albo specialedella Corte di cassazione;considerato che secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte lasottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscrittonell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.,l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia statoconvertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte.(Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000 – 01; nello stesso senso,Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208 – 01; Sez. 3, n. 19203del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690 - 01);che tale principio deve essere applicato anche nel caso di specie nel qualeil reclamo erroneamente proposto sia stato convertito in ricorso per cassazione;che, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensidell’art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.;che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenutaequa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 12/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'ordinanza del 18/02/2026 del GIUD. SORVEGLIANZA di Cuneoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con ordinanza del 17 marzo 2026, il Magistrato disorveglianza di Cuneo ha revocato la pena della detenzione domiciliaresostitutiva disposta nei confronti [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte di appello diTorino con la sentenza del 15 luglio 2025, disponendo la conversione della penaresidua nelle forme della semilibertà sostitutiva, con obbligo di permanenza inIstituto penitenziario dalle ore 18.00 alle ore 6.30 dal lunedì a venerdì;che avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto reclamo alTribunale di sorveglianza, il quale, riqualificata l’impugnazione quale ricorso percassazione, ha trasmesso gli atti a questa Corte;che il ricorrente tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce che larevoca della detenzione domiciliare risulta sorretta da vizi motivazionali ecomunque in assenza dei presupposti richiesti dall’art. 66 della legge n. 689 del1981, che presuppone un inadempimento o una concreta impossibilità diesecuzione imputabile al condannato, nonché in violazione del principio digradualità che governa l’esecuzione delle pene sostitutive, di cui all’art. 62 l. cit.;rilevato che il difensore del ricorrente non risulta iscritto nell'albo specialedella Corte di cassazione;considerato che secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte lasottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscrittonell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.,l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia statoconvertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte.(Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000 – 01; nello stesso senso,Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208 – 01; Sez. 3, n. 19203del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690 - 01);che tale principio deve essere applicato anche nel caso di specie nel qualeil reclamo erroneamente proposto sia stato convertito in ricorso per cassazione;che, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensidell’art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.;che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenutaequa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 12/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32371/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris