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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 aprile 2022

Cassazione n. 16695/2024

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ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 13089-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., rappresentat o e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del curatore p.t., rappresentatoe difeso dall ’ a vvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il [OSCURATO:PERSONA] N . 3817/2022, depositatoil 15/4/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23 /1/202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. [OSCURATO:PERSONA], con decreto pubblicato il 15/4/2022 e comunicato il 19/4/2022, ha respinto l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l’ammissione in via Ric. 2022n. 13089 - Sez. 1 - CC del 23 gennaio 20 2 4 privilegiata, ex art. 2751 bis n. 2 c.c. , a llo stato passivo del fallimento della SACO s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), del credito di € 288.399,497 - interamente escluso dal G.D. - preteso a titolo di residuo compenso maturato per le prestazioni d’opera professionale (di progettazione architettonica e direzione dei lavori di ristrutturazione di immobili) eseguite in forza di tre contratti stipulati con la società poi fallita nel corso dell’anno 2008.

1.2. Il tribunaleha ritenuto che l’opponente non avesse assolto all’onere di provare adeguatamente il pieno svolgimento delle prestazionidalle quali derivava il diritto di credito azionato; ha, in particolare, rilevato che lo Studio: aveva dedotto solo genericamente di aver adempiuto ai contratti, senza neppure indicare quando aveva eseguito i vari incarichi affidatigli; non aveva dato conto dei pagamenti già ricevuti(essendosi limitato ad allegare in giudizio fatture,con la dicitura “pagato”, prive di data certa e un prospetto contabile unilateralmente redatto); aveva prodotto un “cumulo di documenti”, privi di data certae di riferimenti oggettivi e soggettivi dai quali poter desumere la loro riconducibilità alle prestazioni oggetto di causa; aveva articolato prove orali inammissibili perché generiche e dunque irrilevanti.

1.3. [OSCURATO:PERSONA], c on ricorso notificato il 19/5/2022, ha chiesto, per tre motiv i , la cassazione del decreto.

1.4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

1.5. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando in rubrica“violazione e falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 5 in relazione all’art. 2697 c.c. - artt. 115 e 116 , 134 n. 4 c.p.c. - Ric. 2022n. 13089 - Sez. 1 - CC del 23 gennaio 20 2 4 art. 24 e 111 Cost. - artt. 98 e 99 L. Fall.”, imputa al tribunale di aver fondato la decisione su argomentazioni generiche e prive di rilievo e di aver sostanzialmente omesso l’esame della copiosa documentazione tecnica prodotta , che attesta va il puntuale svolgimento delle specifiche attività oggetto di contratto.

2.2. Con il secondo mezzo [OSCURATO:PERSONA] , deducendo “nullità della sentenza ex art. 360 co. 1 n. 4 per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.”, censura il decreto “per totale difetto della motivazione e/o per motivazione carente e/o apparente, inidonea, illogica e apodittica”.

Osserva, in particolare, che il tribunale non ha illustrato le ragioni poste a base della decisione di non ammettere la prova orale articolata (interamente riportata nel motivo, in osservanza del principio di specificità), volta a dimostrare quali erano le attività professionali che il titolare di esso Studio aveva svolto su incarico e per conto della società poi fallita e quindi avente ad oggetto circostanze specifiche e decisive ai fini dell’accoglimento della domanda.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando “violazione e falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 5 in relazione all’art. 2697 c.c. - artt. 115 e 116 , 134 n. 4 c.p.c. – art. 24 e 111 Cost. –artt. 98 e 99 L. Fall.”, torna a lamentare la mancata ammissione della prova orale dedotta sotto il diverso profilo dell’omesso esame dei fatti decisivi che ne formavano oggetto.

2.4. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono, nei termini che seguono, fondati.

2.5. Il tribunale ha escluso che lo S tudio opponente avesse fornito “adeguata”prova dello svolgimento “pieno” della propria prestazione,“in conformità del contratto”, sulla scorta di una motivazione connotata da assoluta apoditticitàe dunque, in definitiva, meramente apparente o, comunque, al di sotto del cd. minimo costituzionale.Ric. 2022n. 13089 - Sez. 1 - CC del 23 gennaio 20 2 4

2.6. Invero,escluso ogni rilievo alla affermata genericità delle allegazioni dell’opponente, evidentemente non tradotta si nell’omissione o nell’assoluta incertezza dei fatti sui quali si fondava l’impugnazione (che altrimenti, in forza del comb.disp. degli artt. 93, comma 4°, e 99, comma 2°, n. 3, l.fall., avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile in rito), e considerata la palese erroneità dell’ulteriore affermazione concernente la carenza di prova dei pagamenti in acconto ricevuti dallo Studio (quasi che sia onere del creditore, e non del debitore, di documentarli e, per di più, con atti aventi data certa), la statuizione di rigetto è sorretta da due sole argomentazioni, la prima delle quali si sostanzia nella ritenuta irrilevanza (ma per ragioni vaghe, quali la “mancanza di riferimenti oggettivi e soggettivi alle prestazioni contrattuali ” , o errate, quali la mancanza di data certa o di prova della loro avvenuta “trasmissione” o “comunicazione”) dei numerosi document i tecnici (non già contrattuali) prodott i dall’odierno ricorrente a dimostrazione dell’attività professionale espletata e la seconda nell’inammissibilità, per una non meglio spiegata genericità/irrilevanza, di tutti i capitoli di prova testimoniale dallo stesso articolati.

2.7. Va aggiunto che il tribunale , lì dove ha r eputato inammissibili, perché generiche, le prove orali dedotte dall’opponente,non ha tenuto conto del principio per cui, ai fini dell’ammissione della provatestimoniale, l’indagine del giudice di merito sui requisiti dispecificità e rilevanza dei capitoli articolati dalla parte istante dev’essere condotta non soltanto alla stregua dellaloro letterale formulazione , ma anche ponendo il loro contenuto in correlazione agli altri atti di causa (nella specie, dunque, alla copiosa documentazione tecnica prodotta dall’opponente) e alle deduzioni dei contendenti nonché tenendo Ric. 2022n. 13089 - Sez. 1 - CC del 23 gennaio 20 2 4 conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi ai sensi dell’art. 253, comma 1°, c.p.c. (Cass. n. 11765 del 2019; Cass. n. 2149 del 2021).

2.8. L’esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre deve, invero, ritenersi soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, i fatti stessi siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllare l’influenza e la pertinenza della prova offerta e per mettere in grado la parte contro la quale essa è diretta di formulare un’adeguata prova contraria (Cass. n. 12642 del 2003; Cass. n. 22254 del 2021).

2.9. Non può d’altro canto dubitarsi che icapitoli di prova non ammessi dal tribunaleabbiano ad oggetto circostanze che (oltre che specifiche nei termini appena precisati), ove confermate, risulterebbero decisive ai fini dell’accoglimento dell’opposizione.

2.10. Il ricorso dev’essere quindi accolto e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato e rinviato, per un nuovo esame, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione, anche

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 13089-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., rappresentat o e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del curatore p.t., rappresentatoe difeso dall ’ a vvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il [OSCURATO:PERSONA] N . 3817/2022, depositatoil 15/4/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23 /1/202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA], con decreto pubblicato il 15/4/2022 e comunicato il 19/4/2022, ha respinto l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l’ammissione in via Ric. 2022n. 13089 - Sez. 1 - CC del 23 gennaio 20 2 4 privilegiata, ex art. 2751 bis n. 2 c.c. , a llo stato passivo del fallimento della SACO s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), del credito di € 288.399,497 - interamente escluso dal G.D. - preteso a titolo di residuo compenso maturato per le prestazioni d’opera professionale (di progettazione architettonica e direzione dei lavori di ristrutturazione di immobili) eseguite in forza di tre contratti stipulati con la società poi fallita nel corso dell’anno 2008. 1.2. Il tribunaleha ritenuto che l’opponente non avesse assolto all’onere di provare adeguatamente il pieno svolgimento delle prestazionidalle quali derivava il diritto di credito azionato; ha, in particolare, rilevato che lo Studio: aveva dedotto solo genericamente di aver adempiuto ai contratti, senza neppure indicare quando aveva eseguito i vari incarichi affidatigli; non aveva dato conto dei pagamenti già ricevuti(essendosi limitato ad allegare in giudizio fatture,con la dicitura “pagato”, prive di data certa e un prospetto contabile unilateralmente redatto); aveva prodotto un “cumulo di documenti”, privi di data certae di riferimenti oggettivi e soggettivi dai quali poter desumere la loro riconducibilità alle prestazioni oggetto di causa; aveva articolato prove orali inammissibili perché generiche e dunque irrilevanti. 1.3. [OSCURATO:PERSONA], c on ricorso notificato il 19/5/2022, ha chiesto, per tre motiv i , la cassazione del decreto. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 1.5. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando in rubrica“violazione e falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 5 in relazione all’art. 2697 c.c. - artt. 115 e 116 , 134 n. 4 c.p.c. - Ric. 2022n. 13089 - Sez. 1 - CC del 23 gennaio 20 2 4 art. 24 e 111 Cost. - artt. 98 e 99 L. Fall.”, imputa al tribunale di aver fondato la decisione su argomentazioni generiche e prive di rilievo e di aver sostanzialmente omesso l’esame della copiosa documentazione tecnica prodotta , che attesta va il puntuale svolgimento delle specifiche attività oggetto di contratto. 2.2. Con il secondo mezzo [OSCURATO:PERSONA] , deducendo “nullità della sentenza ex art. 360 co. 1 n. 4 per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.”, censura il decreto “per totale difetto della motivazione e/o per motivazione carente e/o apparente, inidonea, illogica e apodittica”. Osserva, in particolare, che il tribunale non ha illustrato le ragioni poste a base della decisione di non ammettere la prova orale articolata (interamente riportata nel motivo, in osservanza del principio di specificità), volta a dimostrare quali erano le attività professionali che il titolare di esso Studio aveva svolto su incarico e per conto della società poi fallita e quindi avente ad oggetto circostanze specifiche e decisive ai fini dell’accoglimento della domanda. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando “violazione e falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 5 in relazione all’art. 2697 c.c. - artt. 115 e 116 , 134 n. 4 c.p.c. – art. 24 e 111 Cost. –artt. 98 e 99 L. Fall.”, torna a lamentare la mancata ammissione della prova orale dedotta sotto il diverso profilo dell’omesso esame dei fatti decisivi che ne formavano oggetto. 2.4. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono, nei termini che seguono, fondati. 2.5. Il tribunale ha escluso che lo S tudio opponente avesse fornito “adeguata”prova dello svolgimento “pieno” della propria prestazione,“in conformità del contratto”, sulla scorta di una motivazione connotata da assoluta apoditticitàe dunque, in definitiva, meramente apparente o, comunque, al di sotto del cd. minimo costituzionale.Ric. 2022n. 13089 - Sez. 1 - CC del 23 gennaio 20 2 4 2.6. Invero,escluso ogni rilievo alla affermata genericità delle allegazioni dell’opponente, evidentemente non tradotta si nell’omissione o nell’assoluta incertezza dei fatti sui quali si fondava l’impugnazione (che altrimenti, in forza del comb.disp. degli artt. 93, comma 4°, e 99, comma 2°, n. 3, l.fall., avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile in rito), e considerata la palese erroneità dell’ulteriore affermazione concernente la carenza di prova dei pagamenti in acconto ricevuti dallo Studio (quasi che sia onere del creditore, e non del debitore, di documentarli e, per di più, con atti aventi data certa), la statuizione di rigetto è sorretta da due sole argomentazioni, la prima delle quali si sostanzia nella ritenuta irrilevanza (ma per ragioni vaghe, quali la “mancanza di riferimenti oggettivi e soggettivi alle prestazioni contrattuali ” , o errate, quali la mancanza di data certa o di prova della loro avvenuta “trasmissione” o “comunicazione”) dei numerosi document i tecnici (non già contrattuali) prodott i dall’odierno ricorrente a dimostrazione dell’attività professionale espletata e la seconda nell’inammissibilità, per una non meglio spiegata genericità/irrilevanza, di tutti i capitoli di prova testimoniale dallo stesso articolati. 2.7. Va aggiunto che il tribunale , lì dove ha r eputato inammissibili, perché generiche, le prove orali dedotte dall’opponente,non ha tenuto conto del principio per cui, ai fini dell’ammissione della provatestimoniale, l’indagine del giudice di merito sui requisiti dispecificità e rilevanza dei capitoli articolati dalla parte istante dev’essere condotta non soltanto alla stregua dellaloro letterale formulazione , ma anche ponendo il loro contenuto in correlazione agli altri atti di causa (nella specie, dunque, alla copiosa documentazione tecnica prodotta dall’opponente) e alle deduzioni dei contendenti nonché tenendo Ric. 2022n. 13089 - Sez. 1 - CC del 23 gennaio 20 2 4 conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi ai sensi dell’art. 253, comma 1°, c.p.c. (Cass. n. 11765 del 2019; Cass. n. 2149 del 2021). 2.8. L’esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre deve, invero, ritenersi soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, i fatti stessi siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllare l’influenza e la pertinenza della prova offerta e per mettere in grado la parte contro la quale essa è diretta di formulare un’adeguata prova contraria (Cass. n. 12642 del 2003; Cass. n. 22254 del 2021). 2.9. Non può d’altro canto dubitarsi che icapitoli di prova non ammessi dal tribunaleabbiano ad oggetto circostanze che (oltre che specifiche nei termini appena precisati), ove confermate, risulterebbero decisive ai fini dell’accoglimento dell’opposizione. 2.10. Il ricorso dev’essere quindi accolto e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato e rinviato, per un nuovo esame, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione, anche
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