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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19193/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i due motivi di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di invasione arbitraria di un terreno, non sono consentiti dalla legge in questa sede, essendo privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 581, comma 1, cod. proc. pen.; che, infatti, omettendo un effettivo confronto con la congrua e logica motivazione della sentenza impugnata e censurando, in termini del tutto vaghi una erronea valutazione delle risultanze processuali, si prospettano deduzioni generiche, che non indicano con puntualità e concreta specificità le ragioni di fatto e di diritto giustificanti il ricorso, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, a tal proposito, giova ribadire che «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.) debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (per tutte, in motivazione: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); che, nel caso in esame, la Corte di appello ha offerto ampia motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente, richiamando gli accertamenti della polizia giudiziaria, le dichiarazioni delle persone offese riscontrate da documentazione, la testimonianza di un geometra che era andato sui luoghi ed, infine, le ammissioni del ricorrente tratte da una scrittura privata con la quale prendeva l'impegno, senza mantenerlo, di ripristinare lo stato dei luoghi, così riconoscendo l'altruità del bene; che rispetto a tali argomentazioni, le diverse censure difensive, comunque generiche, rimangono relegate al merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; biv 1 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i due motivi di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di invasione arbitraria di un terreno, non sono consentiti dalla legge in questa sede, essendo privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 581, comma 1, cod. proc. pen.; che, infatti, omettendo un effettivo confronto con la congrua e logica motivazione della sentenza impugnata e censurando, in termini del tutto vaghi una erronea valutazione delle risultanze processuali, si prospettano deduzioni generiche, che non indicano con puntualità e concreta specificità le ragioni di fatto e di diritto giustificanti il ricorso, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, a tal proposito, giova ribadire che «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.) debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (per tutte, in motivazione: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); che, nel caso in esame, la Corte di appello ha offerto ampia motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente, richiamando gli accertamenti della polizia giudiziaria, le dichiarazioni delle persone offese riscontrate da documentazione, la testimonianza di un geometra che era andato sui luoghi ed, infine, le ammissioni del ricorrente tratte da una scrittura privata con la quale prendeva l'impegno, senza mantenerlo, di ripristinare lo stato dei luoghi, così riconoscendo l'altruità del bene; che rispetto a tali argomentazioni, le diverse censure difensive, comunque generiche, rimangono relegate al merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; biv 1 P.Q.M
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