CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2026
Cassazione n. 29575/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di Savonadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con ordinanza del 17.2.2026, il Tribunale di Savona, in funzione digiudice dell’esecuzione, revocava la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilitàapplicata all’odierno ricorrente con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del15.1.2025, irrev. il 1.2.2025; osservava che, con nota del 3.12.2025, l’UEPEaveva comunicato che l’imputato aveva “sin da subito” comunicato l’impossibilitàdi svolgere le 840 ore di lavoro di pubblica utilità per impossibilità di conciliaretale attività con i propri impegni lavorativi ed essendo impegnato, nel finesettimana, con la propria famiglia; che ciò determinava una totaleinottemperanza all’obbligo ed evidenziava che egli, sin dal momento dell’accordoprocessuale, aveva programmato di rimandare l’esecuzione della pena, purfruendo della riduzione di cui all’art. 444 cod. proc. pen.; che sussistevano,quindi, i presupposti per la revoca della pena sostitutiva dei lavori di pubblicautilità e per la loro conversione con la pena detentiva sostituita, posto che ilcomportamento dell’imputato non consentiva di formulare una prognosi positivain ordine al rispetto delle più stringenti prescrizioni delle altre pene sostitutive;rilevato che avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente, lamentando la mancanza di motivazione sulla possibilità di sostituire ilavori di pubblica utilità con altra pena sostitutiva, come, ad es. la detenzionedomiciliare sostitutiva e senza tenere conto delle ragioni che avevano impeditol’esecuzione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità;ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto le censure sollevate sono, daun lato, del tutto generiche e non si confrontano concretamente con leargomentazioni del giudice dell’esecuzione, il quale ha ritenuto che la condottadell’imputato, che ha strumentalizzato l’istituto processuale per lucrare unbeneficio con l’intenzione di non assolvere agli obblighi che ne derivavano, nonconsente una prognosi favorevole circa la corretta osservanza delle più rigideprescrizioni che derivano da altre pene sostitutive e, dall’altro, ha proposto unarivalutazione dei fatti posti a fondamento della revoca non ammissibile in questasede; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]