CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32715/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17334/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Palermo ha par- zialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Trapani del 22 dicembre 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato in ordine ai reati di furto aggravato e di furto in abitazione aggravato (rispettivamente ascritti ai capi A) e B) dell'imputazione), dichiarando di non doversi procedere per il reato di cui al capo A) per mancanza di querela, con conseguente rideterminazione della pena in anni quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di affermazione della responsabilità, per la mancanza di prova certa circa la colpevolezza dell'imputato, atteso che la stessa si assume raggiunta sulla scorta della sola prova testimoniale resa dall' operatore di P.G. in conseguenza della visione dei filmati delle videocamere di sicurezza poi andati perduti, e a distanza di circa sette anni dai fatti. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. In data 15 settembre 2025 sono pervenute conclusioni a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che allega nomina fiduciaria da parte del ricrrente, atto di remis- sione di querela ad opera di don [OSCURATO:PERSONA], rappresentante legale dell'ente ecclesiastico [OSCURATO:PERSONA] di Trapani con contestuale accettazione da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Allega altresì attestazione della [OSCURATO:PERSONA] di Trapani attestante la qualità del remittente la querela. 2. In premessa, va rilevato che la prodotta remissione di querela è innpro- duttiva di effetti. In primis, infatti, la stessa non è rispettosa delle formalità di cui agli artt. 339 («La dichiarazione può anche essere fatta oralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un notaio, i quali, accertata l'identità del rinunciante, redigono ver- bale. Questo non produce effetti se non è sottoscritto dal dichiarante») e 340 cod. proc. pen. («1. La remissione della querela è fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall'autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità. 2. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela»). La remissione in questione, infatti, non risulta operata dinanzi a pubblico ufficiale e la firma del rimettente è autenticata da un non nneglio precisato avvo- cato.N. 17334/2025 R.G. La remissione di querela in questione sarebbe stata in ogni caso improdut- tiva di effetti in quanto operata rispetto ad un reato, qual è quello di cui al capo b) dell'imputazione, che anche dopo la c.d. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto perseguibile d'ufficio trattandosi di furto in abitazione ex art. 624 bis in relazione al quale, in maniera inequivoca (cfr. pag. 13 della sentenza di primo grado) è intervenuta doppia conforme affermazione di responsabilità. 3. Venendo al contenuto del ricorso, del tutto generico ed aspecifico, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Lo stesso, in particolare, si limita a reite- rare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello con corretti argomenti giuridici e non sono scanditi da specifica critica delle argo- mentazioni a base della sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 3.1. I giudici del gravame del merito hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, a tal fine evidenziando la non decisività della circostanza sollevata dalla difesa, posto che la distruzione dei fo- togrammi estratti dalle videocamere di sicurezza presenti sul luogo di consuma- zione del reato attiene esclusivamente ai fatti di reato di cui al capo A), per i quali è intervenuta l'assoluzione, dovendosi inoltre ritenere pienamente affidabile il ri- conoscimento effettuato dagli operanti di p.g., vantando gli stessi una pregressa personale conoscenza dell'imputato, già loro noto, unitamente ai coimputati nel presente procedimento, per diversi precedenti giudiziari e di polizia. La sentenza impugnata si colloca, pertanto, nel solco del consolidato orien- tamento di legittimità, secondo cui «in materia di valutazione della prova il giudice può trarre il proprio convincimento da ogni elemento purché acquisito non in vio- lazione di uno specifico divieto: in tal senso anche l'individuazione fotografica cui abbia proceduto la polizia giudiziaria può essere legittimamene assunta come prova, la cui certezza non dipende dal riconoscimento in sé, ma dalla attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell'imputato, si dice certo della sua identificazione» (Sez. 4, n. 16902 del 04/02/2004, Pantaleo, Rv. 228043 - 01), fermo restando che, come già ricordato dalla Corte territoriale, «il ricono- 3 191, N. 17334/2025 R.G. scimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle teleca- mere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal per- sonale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito» (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013 - 01). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell