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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 febbraio 2010

Cassazione n. 17851/2022

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a seguente ORDINANZA sull'istanza di remissione in termini proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 10 settembre 1982; visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con atto depositato il 27 gennaio 2022, avanzava istanza per la restituzione in termini per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dal Tribunale di Catania il 26 novembre 2021.

Nell'istanza, il ricorrente faceva presente di aver assunto informazioni orali in cancelleria a metà del mese di dicembre (in particolare nel corso dell'accesso del 23 dicembre 2021); che in quell'occasione gli era stato informalmente comunicato che la sentenza non era ancora stata depositata; che solo il 14 gennaio successivo, nuovamente contattato l'ufficio per richiedere informazioni, aveva avuto contezza dell'avvenuto deposito; che il 17 gennaio successivo riceveva formale certificazione delle predette circostanze da parte del funzionario della cancelleria; che quindi, per causa di forza maggiore, non si era potuto rispettare il termine per proporre impugnazione, spirato, nelle more, il 10 gennaio 2022.

All'istanza, veniva allegato, oltre alla sentenza, divenuta irrevocabile, anche il messaggio di posta elettronica inviato all'ufficio di cancelleria e la certificazione a firma del funzionario giudiziario, a riprova delle circostanza in fatto indicate nel corpo dell'istanza.

Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore.

La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.

Come già ritenuto da questa Corte, l'errata informazione rilasciata dal personale di cancelleria al difensore circa il mancato tempestivo deposito della sentenza nei termini di legge o fissati dal giudice integra un caso di forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione (Sez. 5, n. 10796 del 03/02/2010, Rv. 246368; sez. 2, n. 44509 del 7 luglio 2015, Rv. 264965).

Ed in concreto l'istante ha prodotto una attestazione di cancelleria dalla quale emerge la fondatezza del suo assunto.

Sotto il profilo della tempestività, poi, la forza maggiore può ritenersi cessata solo il 17 gennaio 2022, con la formale certificazione rilasciata dalla cancelleria, e la domanda è stata proposta il 27 gennaio successivo, quindi nel rispetto dei dieci giorni indicati nella norma.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Catania in data 26.11.2021, della quale dichiara la non esecutività.

Così deciso il 7 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] Stefg19 ,Pa I CORTE DI C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sull'istanza di remissione in termini proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 10 settembre 1982; visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con atto depositato il 27 gennaio 2022, avanzava istanza per la restituzione in termini per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dal Tribunale di Catania il 26 novembre 2021. Nell'istanza, il ricorrente faceva presente di aver assunto informazioni orali in cancelleria a metà del mese di dicembre (in particolare nel corso dell'accesso del 23 dicembre 2021); che in quell'occasione gli era stato informalmente comunicato che la sentenza non era ancora stata depositata; che solo il 14 gennaio successivo, nuovamente contattato l'ufficio per richiedere informazioni, aveva avuto contezza dell'avvenuto deposito; che il 17 gennaio successivo riceveva formale certificazione delle predette circostanze da parte del funzionario della cancelleria; che quindi, per causa di forza maggiore, non si era potuto rispettare il termine per proporre impugnazione, spirato, nelle more, il 10 gennaio 2022. All'istanza, veniva allegato, oltre alla sentenza, divenuta irrevocabile, anche il messaggio di posta elettronica inviato all'ufficio di cancelleria e la certificazione a firma del funzionario giudiziario, a riprova delle circostanza in fatto indicate nel corpo dell'istanza. Il ricorso è fondato. Ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. Come già ritenuto da questa Corte, l'errata informazione rilasciata dal personale di cancelleria al difensore circa il mancato tempestivo deposito della sentenza nei termini di legge o fissati dal giudice integra un caso di forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione (Sez. 5, n. 10796 del 03/02/2010, Rv. 246368; sez. 2, n. 44509 del 7 luglio 2015, Rv. 264965). Ed in concreto l'istante ha prodotto una attestazione di cancelleria dalla quale emerge la fondatezza del suo assunto. Sotto il profilo della tempestività, poi, la forza maggiore può ritenersi cessata solo il 17 gennaio 2022, con la formale certificazione rilasciata dalla cancelleria, e la domanda è stata proposta il 27 gennaio successivo, quindi nel rispetto dei dieci giorni indicati nella norma. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Catania in data 26.11.2021, della quale dichiara la non esecutività. Così deciso il 7 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] Stefg19 ,Pa I CORTE DI C
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