CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 20809/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA Nel procedimento di correzione di errore materiale promosso dall’Ufficio,iscritto al n. 2616/2023 R.G. tra : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di liquidatrici della [OSCURATO:SOCIETA]., già in liquidazione, rappresentate e difese, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Via F. [OSCURATO:PERSONA] 55; –ricorrente – e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso [OSCURATO:PERSONA] N. 1421/2022 depositata il 18 gennaio 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. L’URP [OSCURATO:PERSONA] segnalato l’errore materiale di cui al dispositivo dell’ordinanza in epigrafe che, a propria volta, aveva corretto, su istanza dei contribuenti, l’ordinanza n. 5605 del 2021 , affetta da errore materiale . In particolare, l’Ufficio ha rilevat o che l’ordinanza che disponeva la correzione riportava in dispositivo un numeroerroneo di registro generale dell’ordinanza da correggere ; che, invece,il numero esatto era quello indicat o in epigrafe. Ritenuto che: 1. Nel procedimentodi ufficio di correzione , previsto dall’art. 391 - bis cod. proc. civ., la notifica alle parti originarie, a cura della cancelleria, del decreto di fissazione dell’adunanza camerale, con facoltà di depositare memorie, deve ritenersi sufficiente all’integrazione del contraddittorio (Cass. 31/05/2022, n. 17565). 2. L ’ordinanza di correzione n. 1421 del 2022 , è relativa all’ordinanza n. 5605del 2021, correttamente indicata nell’epigrafe ed il cui dispositivo, nel suo contenuto è riportato nella parte motiva. Ciononostante, la medesima reca nel dispositivo un numero errato dell’ordinanza da correggereed anche un’errata data di deposito. 3. Pertanto, deve provvedersi alla correzione del dedotto errore materiale nei termini di cui in dispositivo. P.Q.M. La Corte dispone di ufficiola correzione d ell’ errore materiale di cui al dispositivodell’ordinanza n. 1421 del 2022 depositata il 18 gennaio 2022 (che, a propria volta ha corretto l’ordinanza n. 5605 del 2021) nei seguenti termini: nella parte del dispositivole parole «n. 27151/20 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]» sono sostituite dalle parole «n. 5605/21 depositata il 02/03/2021». Dispone l’annotazione della presente correzione, in calce sia a ll’ordinanza n. 5605/2021 che all’ordinanza n. 1421/2022a cura della C