CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 febbraio 2020
Cassazione n. 11182/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28773/2020R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante pro tempore di GTI srl, rappresentat i e difes i dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Asti , via Garetti n.4 presso lo studio del primo; –controricorrenti/ricorrenti incidentali – Oggetto: accise prodotti alcoolici -trasporto - frode avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano n.20/2/2020, depositata il 29 settembre 2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl ed [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 108/1/19 della Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, che ne aveva respinto il ricorso contro l'avviso di pagamento per accise su prodotti alcoolici 2012. [OSCURATO:PERSONA] di appello osservava in particolare che non poteva affermarsi che gli appellanti fossero partecipi ovvero a conoscenza della frode basante l'atto impositivo impugnato ex art. 7, TUA, trattandosi di uno "svincolo irregolare" dei prodotti detenuti in regime sospensivo dell'accisa. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle dogane e dei monopoli deducendo un motivo unico. Resistono con controricorso il Trimarco e GTI, che peraltro propongono ricorso incidentale affidato ad un motivo unico. Considerato che: Con l’unico motivo dedotto –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente principale lamenta lavf degli artt. 8, comma 1, lett. a, punto ii della Direttiva 2008/118/CE, 7, comma 1, lett. a), d.lgs. 540/1995 (TUA), poiché la CTR ha affermato che il Trimarco e, per rappresentanza organica, la GTI non fossero consapevoli né in grado di conoscere la sussistenza della frode fiscale ingenerante lo svincolo irregolare dei prodotti soggetti all'accisa oggetto dell'atto impositivo impugnato. La censura è inammissibile. Va ribadito che: - «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» (ex multis Cass., n. 26110 del 2015); -«Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. n. 9097 del 07/04/2017). Lo sviluppo della censura collide radicalmente con le indicazioni sui limiti del giudizio di cassazione rivenienti dai principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali. Con essa invero la ricorrente -inammissibilmente- intende ottenere una "revisione" del giudizio fattuale di merito della Commissione tributaria di appello. Con l’unico motivo dedotto –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- i ricorrenti incidentali denunciano la violazione/falsa applicazione dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., poiché la CTR ha disposto la compensazione delle spese del secondo grado del giudizio. La censura è infondata. Va ribadito che « Nel processo tributario le "gravi ed eccezionali ragioni" indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità» (Sez. 5- , Ordinanza n. 2206 del 25/01/2019, Rv. 6523 28 - 01) . E' dunque chiaro che il limite del sindacato di questa Corte sull'interpretazione/applicazione dell’art. 15, comma 1, d.lgs 546/1992 nella versione vigente non può spingersi oltre la valutazione di illogicità/erroneità, che nel caso di specie non può essere affermata. Il giudice tributario di appello ha infatti motivato la statuizione de qua sulla base della « complessità e particolarità delle questioni » trattate e tale giudizio di merito non si presta ad una "revisione" in questa sede. In conclusione vanno rigettati sia il ricorso principale che il ricorso incidentale. Stante la reciproca soccombenza anche le spese del presente giudizio devono essere compensate