CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 marzo 2023
Cassazione n. 08016/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dro Gnani [OSCURATO:PERSONA]: La Corte d’appello di Brescia confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r. l. avverso due avvisi di addebito emessi dall’Inps e aventi ad oggetto il pagamento di contributi omessi in relazione a quote di retribuzione che la società aveva trattenuto dalle buste paga dei lavoratori per recuperare il premio assicurativo a copertura di rischio professionale pagato per conto dei lavoratori. Riteneva la Corte che non si applicasse l’art.51, co.2, lett. a) TUIR in quanto le somme versate dalla cooperativa per conto dei lavoratori erano prelevate dalla retribuzione erogata, che dunque era soggetta a contribuzione, diversamente da quanto sarebbe stato in caso di pagamento del premio assicurativo con somme aggiuntive rispetto alla normale retribuzione. Avverso la sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r. ricorre per due motivi, illustrati da memoria. Inps resiste con controricorso. All’adunanza camerale, il collegio ha fissato in giorni 60 il termine per il deposito della presente ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo di ricorso si deduce erronea e falsa applicazione dell’art.12 l. n.153/69 e dell’art.9-bis l. n.166/91, per non aver la Corte F i r m a t o D a : B E R R I N O U M B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 c d f b 2 b 1 3 c 4 2 1 b 3 b 1 f a e 0 3 8 9 d f 8 1 1 3 b 5 - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 Numero registro generale 29385/2017 Numero sezionale 1425/2023 Numero di raccolta generale 8016/2023 considerato che, ai sensi di tale ultima norma, i premi pagati dai datori Data pubblicazione 20/03/2023 per assicurare i lavoratori da rischi legati all’attività lavorativa sono esenti da contribuzione. Con il secondo motivo di ricorso si deduce erronea e falsa applicazione dell’art.51, co.1, lett. a) d.P.R. n.917/86, per non avere la Corte considerato che ai sensi di tale norma i contributi di assistenza sanitaria versati dai lavoratori sono esenti da contribuzione. I due motivi, che possono trattarsi congiuntamente, sono manifestamente infondati. Non si tratta di inammissibilità ex art.348- ter c.p.c., come eccepito dall’Inps, in quanto il ricorso non contesta i dati di fatto come accertati dalla Corte d’appello, ovvero che: a) il premio assicurativo era pagato dai lavoratori utilizzando una parte della retribuzione; b) la cooperativa anticipava il pagamento del premio e poi tratteneva dalla retribuzione il corrispondente importo. Dati questi elementi di fatto, l’art.9-bis l. n.166/91 invocato col primo motivo di ricorso è inapplicabile, poiché la norma riguarda i pagamenti effettuati dal datore di lavoro (Cass.20994/04), mentre nel caso di specie, come detto, l’onere economico gravava sui lavoratori. Questa Corte, nel caso in cui i pagamenti vengano effettuati dai lavoratori con somme prelevate dalla retribuzione, ha escluso l’applicabilità della esenzione contributiva (v. Cass.9499/00, Cass.9634/00). Inapplicabile è anche l’art.51, co.1, lett. a) d.P.R. n.917/86, che esenta da contribuzione i pagamenti fatti, tra l’altro, dai lavoratori in favore di enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale. Pure in questo caso si deve trattare infatti di pagamenti eseguiti non con somme ricevute a titolo retributivo dal datore, poiché, trattandosi di elemento retributivo, esso è soggetto a contribuzione ex art.12 l. n.153/69 ancor prima e a prescindere da quale uso ne facciano poi i lavoratori. Come ha rilevato la Corte d’appello, l’esonero da contribuzione poteva eventualmente aversi qualora i premi assicurativi fossero stati pagati con somme superiori a quelle dovute in base alla retribuzione pattuita.F i r m a t o D a : B E R R I N O U M B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 c d f b 2 b 1 3 c 4 2 1 b 3 b 1 f a e 0 3 8 9 d f 8 1 1 3 b 5 - F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7