CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 12619/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 19117-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELL'EMPORIO 16/A, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] 284 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 442/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/05/2016 R.G.N. 585/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 10.5.2016, la Corte d'appello di Firenze, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso gli avvisi di addebito con cui l'INPS gli aveva ingiunto il pagamento di differenze contributive dovute in relazione a taluni lavoratori agricoli assunti a tempo determinato; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura; che l'INPS ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] che, nelle more della decisione, parte ricorrente ha depositato memoria con allegato atto di rinuncia al ricorso per cassazione notificato all'INPS, per avere nelle more aderito alla definizione agevolata dei carichi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 6, d.l. n. 195/2016 (conv. con i. n. 225/2016); che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, giacché, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (cfr. da ult. Cass. n. 10140 del 2020); che, dato atto della rinuncia del ricorrente, va senz'altro dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.; che, in tema di definizione agevolata delle controversie ai sensi dell'art.6, dl. n. 193/2016, cit., ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391, comma 2°, c.p.c., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la rado della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, sicché, anche se l'ente impositore non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese (Cass. nn. 10198 e 28311 del 2018); che, in considerazione dell'esito del giudizio, non sussistono neanche i presupposti per condannare il ricorrente al raddoppio del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002 (Cass. nn. 19560 del 2015 e 25485 del 2018); P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. 11/ Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. / IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] IL 1 UN:273N1-13 JIYIZIARIO lacoia L-",) Funzion32-10(m.-...-.1,_.