CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 luglio 2023
Cassazione n. 20858/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6126/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, domiciliatadigitalmente come per legge -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, domiciliata digitalmente comeper legge -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di PERUGIA n. 521/2023depositata il 25/07/2023. R.g. n. 6126 del 2024; Ad. 15/05/2025; est. C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 15/05/2025,dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] V alle . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale titolare di una ditta di lavori edili, subappaltatrice,era convenuta in giudizio dalla [OSCURATO:SOCIETA]. la quale affermava di aver corrisposto alla prima tutto quanto dovutole in dipendenza di sei contratti di subappalto relativi all'esecuzione di lavorazioni – dalla prima eseguite – in varie località della [OSCURATO:SOCIETA]., di accertamento negativo della debenza di ulteriori somme, traeva origine dalla richiesta della ricorrente che, a seguito di accesso agli atti presso la [OSCURATO:SOCIETA]., società di diritto pubblico committente dei lavori, si eraavveduta che i prezzi pattuiti nei contratti, pur se corrisposti, non compensavano i lavori effettivamente eseguiti, poiché, applicando i prezzi di capitolato, nella misura normativamente prevista per le unità di misura realmente – da essa ricorrente – re alizzate, era ancora creditrice della somma di € 636.794,92. [OSCURATO:PERSONA] chiese in via riconvenzionale la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della detta somma a titolo contrattuale e nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di risarcimento del danno, per essere stata indotta all'esecuzione dei lavori ritenendoli regolari, sotto il profilo autorizzativo e dello svolgimento. Il Tribunale di Perugia rigettò le domande formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] propose impugnazione e la Corte d’appello di Perugia, con la sentenza n. 521 del 25/07/2023 in sostanziale adesione alla richiesta della Dessì, che aveva esercitato l’azione civile nel processo penale nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e di alcuni suoi dipendenti, hadichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 75, comma 1, c.p.p. non provvedendo alla liquidazione delle spese, rimettendola al giudice penale. R.g. n. 6126 del 2024; Ad. 15/05/2025; est. C. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione la Dessì, con un unico motivo, corredato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. risponde con controricorso. Il ricorso è stato chiamato all’adunanza camerale del 15/05/2025. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Avverso la sentenza della Corte territoriale la Dessì propone ricorso per cassazione con un unico motivo sulle spese: per art. 360, primo comma nn. 3 e 4 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 91, 92 e 112, c.p.c. per non aver “rilevato”la domanda di compensazione delle spese del primo grado per i “giusti motivi” esposti in narrativa dell’appello con riferimento alle domande “non gravate da impugnazione” e ritenute “in giudicato” ed aver omesso la relativa pronuncia, in particolare, secondo la ricorrente la sentenza gravata non affronta il profilo della soccombenza in ordine alle spese, di rilevante entità, con riferimento alle domande di natura contrattuale, rigettate in primo grado, ritenute non attinte dall’appello. La Corte territoriale ha riformato la sentenza del Tribunale limitatamente al mancato rilievo del trasferimento del giudizio ex art.75 c.p.p. con riferimento alla domanda risarcitoria contro [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo “in giudicato”, per mancata impugnazione, il rigetto delle domande di condanna in virtù dei titoli contrattuali. Al rigetto di dette domande era conseguita la condanna alle spese. [OSCURATO:PERSONA] non si è pronunciata sulla richiesta di riforma, in ogni caso, della sentenza del Tribunale, e quindi, anche di quella parte ritenuta in giudicato, con riferimento alle spese legali del primo grado ed ha rimesso al Tribunale penale di Cagliari la liquidazione. 1.1.Il ricorso, di non perspicua esposizione, lamenta la mancata pronuncia, nel senso peraltro, della compensazione (quale esito sperato) da parte della Corte d’appello di Perugia, nella sentenza R.g. n. 6126 del 2024; Ad. 15/05/2025; est. C. Valle impugnata, sulle domande, rigettate, di natura contrattuale spiegate in primo grado dalla Dessì nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. 2.L’unico motivo proposto è inammissibile. A prescindere dalla circostanza che si tratterebbe appunto di capi di sentenza passati in giudicato sui quali verosimilmente la Corte territoriale non poteva tornare, proprio perché non oggetto di impugnazione, deve ritenersi la censura inammissibile, poiché la Dessì era comunque soccombente rispetto alla difesa della [OSCURATO:SOCIETA]., sebbene la vicenda processuale del trasferimento dell’azione civile di danno nel processo penale, tuttavia, non è equiparabile a una rinuncia all’azione, ma alla litispendenza, co me da tempo affermato da questa Corte (Cass. n. 35951 del 22/11/2021 Rv. 662913 -01). La prospettazione di un errore di diritto da parte della Corte d’appello, peraltro per omessa pronuncia, è del tutto inammissibile anche sotto altro profilo, non essendo individuabile una idonea impugnazione della statuizione relativa alle spese di lite adottata dal Tribunale, poiché nel ricorso per cassazione non è riportato il passo dell’atto di appello, che peraltro avrebbe dovuto essere anch’esso dotato di adeguata specificità- segnatamente in relazione alle spese di primo grado inerenti alle domande di natura contrattuale -relativo alla proposizione della detta censura e la stessa, peraltro, si risolverebbe, a quanto è dato comprendere,alla scarna formulazione del ricorso per cassazione, nella mancata compensazione delle spese di lite. Va in particolare rimarcato che l a censura sarebbe, dunque, di per sé inammissibile, in quanto la compensazione delle spese di lite non costituisce un diritto per la parte e l’unico criterio che non deve essere violato nella decisione sulle spese di lite è quello del divieto di porle integralmente a carico della parte vittoriosa(Cass. n. 26912 del 26/11/2020 Rv. 659925 - 01) restando del tutto discrezionale - e insindacabile - la valutazione di totale o parziale compensazione R.g. n. 6126 del 2024; Ad. 15/05/2025; est. C. Valle per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare, circostanza, quella dell’essere la Dessì parte interamente vittoriosa che , nella specie, non sarebbe in ogni caso dato di riscontrare, poiché la Dessì era comunque soccombente rispetto alle domande di carattere contrattuale nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. 3.Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e , tenuto conto dell’attività processuale espletata,in relazione al valore della controversia,sono liquidate come da dispositivo. 5.La decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore de lla controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto , per il ricorso, a norma del comma 1 - bis , dello ste