CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 dicembre 2011
Cassazione n. 20430/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso;udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito perl’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTOCon ordinanza depositata in data 8 gennaio 2026, il Tribunale del Riesame di Romarigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avversol’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, che avevadisposto la misura degli arresti domiciliari per [OSCURATO:PERSONA], indagato per riciclaggio; avversol’ordinanza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo:1.1 mancanza di motivazione in relazione alla questione difensiva circa la diversaqualificazione giuridica dei fatti addebitati: la difesa aveva sostenuto che la condotta diCaranzetti fosse più correttamente inquadrabile nel delitto di ricettazione, e precisamentenell’ipotesi della mediazione; la possibilità per il tribunale del riesame di modificare laqualificazione giuridica data dal Pubblico Ministero era stata riconosciuta dalle Sezioni Unitedi questa Corte, e la richiesta della riqualificazione riverberava particolare effetti anche inordine all’apparato razionale della decisione del Tribunale; parimenti illogica appariva lamotivazione in ordine alla carenza di interesse rispetto alla censura formulata, tenuto contodella significativa valenza per un futuro giudizio di merito e per le strategie difensive daadottare, visto che dall’inquadramento giuridico nella fattispecie della ricettazione potevaderivare una richiesta di messa alla prova ai sensi dell’art. 168-bis cod. pen. o di definizionedel giudizio con rito abbreviato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.1. Si deve infatti ribadire che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti delibertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'attoimpugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e,dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto alfine giustificativo del provvedimento (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep.2012, Siciliano, Rv. 251760-01). La sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza exart. 273 cod. proc. pen., è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nellaviolazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità dellamotivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità, inparticolare, non riguarda né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice dimerito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cuinon sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvononella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dimerito (Sez. 1, n. 1769 del 23/3/95, Ciraolo, Rv. 201177-01), sicché, ove venga denunciato ilvizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandataal giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte dicassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamenteconto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità o meno del quadro indiziarioa carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto chegovernano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007,Terranova, Rv. 237012-01; cfr. altresì, Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv.202001-01).Ciò premesso, si deve rilevare che all’indagato viene contestato di avere gestito letrattative per la vendita dei veicoli riciclati, inserendone i relativi annunci sul sito “subito.it”,interloquendo con gli interessati e fornendo assistenza materiale nella vendita tramite lapresentazione delle vetture ed accompagnando il formale venditore ad effettuare ilpassaggio di proprietà; è stato quindi evidenziato il contributo concorsuale del ricorrente perla commissione del reato di riciclaggio, con conseguente impossibilità di configurare il piùlieve reato di ricettazione: infatti il ruolo del ricorrente è stato individuato “nellaconsapevolezza della provenienza delittuosa e dell’assistenza offerta al gruppo criminaleche si occupava del riciclaggio, rafforzando i propositi criminali degli autori” (pag.7 ordinanzaimpugnata).Sul punto, si deve ribadire che “costituisce riciclaggio e non ricettazione la condotta dicolui che non solo pone in contatto l'acquirente ed il venditore, ma che intervienematerialmente nel trasferimento del bene, in quanto, mentre la mediazione è un'attivitàaccessoria al contratto di acquisto, il materiale trasferimento del bene dall'uno all'altrocostituisce una condotta ulteriore e diversa che inserisce il mediatore tra coloro cheagiscono per ostacolare la possibilità di identificazione del bene, indipendentementedall'accertamento del reato presupposto” (Sez.2, n. 18607 del 16/04/2010, Rv. 247540).2. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con ilprovvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve esserecondannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]