CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35900/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2023 del GIP TRIBUNALE di AVEZZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso. L'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Avezzano, in data 10/11/2023, applicava al ricorrente la pena di mesi 10 di reclusione in relazione ai reati di furto, resistenza pubblico ufficiale e lesioni, sostenendo che, in atti, non esisteva alcuna valida querela sporta dalla persona offesa in relazione al reato di furto. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile. Il ricorso è inammissibile perché la querela è, invece, ben presente in atti e risulta sporta il 1/12/2022 innanzi alla Stazione CC di Carsoli. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il