Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 22914/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO La corte di appello di Firenze con sentenza . in data 10 settembre .2021 confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Lucca in data 5 giugno 2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 640, 61 n. 7 c.p.; 110, 477, 482, 61 n. 2 c.p.; nonché 110, 648, 61 n. 2 c.p.

Proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati deducendo differenti motivi; il Butu deduceva: - manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 606, co.1 lett.

E) c.p.p., con riferimento alla condotta partecipativa nella truffa e nella ricezione dell'assegno rubato. il Levak lamentava: - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, co.1 lett.

E) c.p.p., stante l'assenza di prove circa il contributo, morale o materiale, del Levak in ordine alla realizzazione dei reati contestati.

I ricorsi vanno entrambi dichiarati inammissibili.

Invero, avuto riguardo alla posizione del Butu, si sottolinea come le censure prospettate dalla difesa nel ricorso descrivano solo in parte la fattispecie concreta; si rileva, infatti, che la corte di appello ha compiutamente individuato (pagine 12 e 13 della sentenza impugnata) una serie di altri elementi emblematici della condotta partecipativa del Butu in ciascuno dei momenti dell'intera vicenda.

Ne consegue affermarsi che l'impugnata sentenza non difetta di motivazione in ordine alla individuazione delle condotte di concorso punibile nelle fattispecie di reato contestate e ritenute.

Quanto al Levak, emerge con tutta evidenza come il ricorrente insista nel ritenere l'imputato mero connivente, offrendo un'alternativa ricostruzione del fatto e delle fonti di prova senz'altro non censurabili in questa sede.

Sul punto va ricordato come in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428).

Esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità.

Entrambi i ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 17/05/2022 Il onsigliere Estens /Le / NÀ O P LDO a Ì/ [OSCURATO:PERSONA] >

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO La corte di appello di Firenze con sentenza . in data 10 settembre .2021 confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Lucca in data 5 giugno 2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 640, 61 n. 7 c.p.; 110, 477, 482, 61 n. 2 c.p.; nonché 110, 648, 61 n. 2 c.p. Proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati deducendo differenti motivi; il Butu deduceva: - manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 606, co.1 lett. E) c.p.p., con riferimento alla condotta partecipativa nella truffa e nella ricezione dell'assegno rubato. il Levak lamentava: - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, co.1 lett. E) c.p.p., stante l'assenza di prove circa il contributo, morale o materiale, del Levak in ordine alla realizzazione dei reati contestati. I ricorsi vanno entrambi dichiarati inammissibili. Invero, avuto riguardo alla posizione del Butu, si sottolinea come le censure prospettate dalla difesa nel ricorso descrivano solo in parte la fattispecie concreta; si rileva, infatti, che la corte di appello ha compiutamente individuato (pagine 12 e 13 della sentenza impugnata) una serie di altri elementi emblematici della condotta partecipativa del Butu in ciascuno dei momenti dell'intera vicenda. Ne consegue affermarsi che l'impugnata sentenza non difetta di motivazione in ordine alla individuazione delle condotte di concorso punibile nelle fattispecie di reato contestate e ritenute. Quanto al Levak, emerge con tutta evidenza come il ricorrente insista nel ritenere l'imputato mero connivente, offrendo un'alternativa ricostruzione del fatto e delle fonti di prova senz'altro non censurabili in questa sede. Sul punto va ricordato come in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428). Esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. Entrambi i ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2022 Il onsigliere Estens /Le / NÀ O P LDO a Ì/ [OSCURATO:PERSONA] >
Sentenza Cassazione n. 22914/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris