CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09421/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dello Stato-controricorrente–avverso la sentenza n. 7537/2021 della Commissione tributaria regionaledella Campania, depositata in data 22.10.2021, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 11254/2022Numero sezionale 1993/2026Numero di raccolta generale 9421/2026Data pubblicazione 14/04/20261. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava l’avviso di accertamenton. TF503AH03646/2018, con cui l’Agenzia delle Entrate – direzioneregionale II di Napoli aveva accertato maggiore Iva per € 31.666,00 emaggiore Ires per € 22.656,00, oltre sanzioni e interessi per l’anno diimposta 2013. Nello specifico, l’accertamento era conseguitoall’applicazione dell’aliquota del 21% a tutte le operazioni di venditarelative all’acquisto di oro da privati, effettuate nel periodo dal 1° gennaio-11 febbraio 2013. Circa l’Ires, il rilievo era scaturito dal mancatoriconoscimento nella determinazione dell’imponibile, di due voci di spesa,in quanto per esse non vi era delucidazione nella nota integrativa albilancio.2. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, con sentenza n.9188/2019, depositata il 30 agosto 2019, rigettava il ricorso,condannando la società ricorrente al pagamento delle spese di lite.3. La C.T.R. della Campania, adita dalla società contribuente, rigettava ilgravame, ritenendo che non potesse esser presa in considerazione ladocumentazione allegata all’atto di appello, in applicazione delladisposizione di cui all’art. 32, comma 4, del D.P.R. n. 600/73. Confermavaindi il ragionamento del giudice di prime cure, atteso che la società nonaveva fornito prova alcuna degli acquisti dai privati, presupposto perl’applicazione del regime speciale. Non essendo stato prodotto il registroacquisti era impossibile verificare il primo presupposto. Né la diciturausata in fattura ("destinato alla fusione") provava che l’oro fosse statoeffettivamente utilizzato come materia prima per la rilavorazione e noncommercializzato ulteriormente. Circa l’Ires, rilevava che l’appellante nonaveva prodotto documentazione o fornito informazioni utili a provarel’effettiva deducibilità dei costi ripresi a tassazione.4. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione,affidato ad un unico motivo.Numero registro generale 11254/2022Numero sezionale 1993/2026Numero di raccolta generale 9421/2026Data pubblicazione 14/04/20265. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.6. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo ed unico motivo, rubricato «Violazione ed errataapplicazione delle norme di diritto “Art. 58 comma 2 D.Lgs 546/92»,la parte ricorrente lamenta che la C.T.R. non abbia ritenuto necessaried indispensabili i documenti prodotti (allegati nn. 4;5;6;7;8;) in fasedi iscrizione a ruolo del ricorso in appello, il che avrebbe consentito didissipare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale dellavicenda. L’art. 58 consente infatti la produzione di nuovi documenti inappello, anche se tale possibilità incontra un limite nell’articolo 32 delD.Lgs. n. 546/92, il quale stabilisce che le parti possono depositaredocumenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione. Nelcaso di specie, il deposito era stato effettuato in fase di iscrizione aruolo del ricorso in appello e dunque tempestivamente. Inoltre, iregistri furono visionati dagli accertatori in fase di contraddittorio,come afferma l’Ufficio nello stesso avviso di accertamento alla pag. 3,sebbene non depositati nei termini, non per propria negligenza.L'Amministrazione, nell’invito a comparire, non aveva fissato untermine minimo per la consegna dei documenti e non aveva avvertitodelle conseguenze pregiudizievoli che sarebbero derivatedall'inottemperanza.2. Il motivo è inammissibile, in quanto la deduzione della violazionedell’art. 58 del decreto legislativo n. 546/1992 appare del tuttoeccentrica rispetto alla motivazione adottata dalla C.T.R.3. La parte ricorrente, invero, non si confronta con le argomentazionidei giudici di appello, i quali hanno ritenuto inammissibile laproduzione documentale non perché tardiva, ai sensi del combinatodisposto degli articoli 58 e 32 del decreto legislativo n. 546/1992,Numero registro generale 11254/2022Numero sezionale 1993/2026Numero di raccolta generale 9421/2026Data pubblicazione 14/04/2026quanto piuttosto per essere la stessa inutilizzabile ai sensi dell’art.32, comma 4, del d.p.r. 600/73, avendo rilevato che, con invito n.I008823/2018, l’Ufficio aveva invitato la società appellante a fornirela documentazione giustificativa della divergenza rilevata e che ilsuddetto invito conteneva: la ragione del controllo, le norme sotteseall’esercizio del potere di invito, nonché l’avvertimento delleconseguenze della mancata presentazione della documentazione,del funzionario incaricato dell’istruttoria e tutti i recapiti utili al fine diagevolare il contraddittorio e che tali deduzioni non erano stateoggetto di contestazione da parte della società. La società avevaesibito in visione il registro degli acquisti vidimato dalla Polizia diStato, detenuto per gli acquisti dell’oro usato da parte di soggettiprivati, ma nonostante la richiesta dell’Ufficio, non ne aveva fornitocopia. Non era pertanto contestato che l’Ufficio avesse fatto unarichiesta specifica di documentazione e che avesse avvertito delleconseguenze della mancata produzione della stessa nei termini. Lasocietà appellante, sempre secondo la C.T.R., neppure avevadichiarato contestualmente di non aver potuto adempiere allerichieste degli Uffici per causa ad essa non imputabile.4. La C.T.R. ha pertanto ritenuto inammissibile la documentazioneprodotta in grado di appello, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.P.R.n. 600/73, secondo cui “le notizie e i dati non addotti e gli atti, idocumenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in rispostaagli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione afavore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sedeamministrativa e contenziosa”, dando atto della richiesta didocumentazione specifica, del fatto che il contribuente era statoavvisato delle conseguenze della mancata produzione dei documentie del fatto che la documentazione non era stata prodotta in primoNumero registro generale 11254/2022Numero sezionale 1993/2026Numero di raccolta generale 9421/2026Data pubblicazione 14/04/2026grado con contestuale dichiarazione di non aver potuto adempiereper causa non imputabile, in conformità all’orientamento consolidatodi questa Corte, secondo cui in tema di accertamento tributario,l'inottemperanza del contribuente a seguito dell'invio del questionarioda parte dell'Amministrazione finanziaria, ex art. 32, comma 4, deld.P.R. n. 600 del 1973, comporta l'inutilizzabilità in sedeamministrativa e processuale dei documenti espressamente richiestidall'Ufficio, salvo che il contribuente, all'atto di produrre ladocumentazione unitamente al ricorso di primo grado (e dunque nonper la prima volta in grado di appello), non dichiari di non averepotuto adempiere alla richiesta; detta inutilizzabilità opera anche inassenza di eccezione dell'Amministrazione resistente, trattandosi dipreclusione processuale rilevabile d'ufficio ( Cass. 3442/2021, Cass.16548/2018).5. La parte ricorrente invoca pertanto una norma, l’art. 58 del decretolegislativo n. 546/1992, non pertinente, anziché confutare leargomentazioni poste a fondamento della decisione adottata.6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Cortedà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte della parte ricorrente dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile;condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, cheliquida in euro 4.500,00, oltre spese prenotate a debito.Numero registro generale 11254/2022Numero sezionale 1993/2026Numero di raccolta generale 9421/2026Data pubblicazione 14/04/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dàparte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.3.2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])