CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 32076/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato integralmente la pronuncia di condanna emessa in data 30 marzo 2017 dal Tribunale di Roma, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di cui all'art. 629 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge in relazione agli artt.629 cod. pen. e 530 e 533 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione, riguardo alla ribadita affermazione di responsabilità in ordine al delitto di estorsione, per cattivo governo del compendio probatorio (e, in particolare, della pretesa confutazione dell'assunto difensivo sulla volontà dell'imputato di restituire le due autovetture, del mancato rilievo delle antinomie emergenti dalla deposizione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], della qualificazione quali minacce di frasi prive di ogni connotazione intimidatoria e comunque inidonee a coartare la volontà della destinataria). 2.2. Con il secondo motivo, si censura, sotto il profilo della violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen., e manifesta illogicità della motivazione, il diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla base dei precedenti penali e sulla pericolosità emergente dalle plurime minacce, non essendo stato considerato che le precedenti condanne erano risalenti nel tempo e le minacce non potevano dirsi in concreto gravi e dirette. 2.3. Il terzo motivo, evidenziando violazione di legge in relazione agli artt.133 e 629 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione, è diretto a contestare la dosimetria della pena pecuniaria inflitta (euro 1.500), dal momento che la Corte di appello ha ritenuto che il Tribunale avesse fissato la pena base nel minimo, come tale non modificabile in me/ius, laddove invece la forbice edittale vigente ratione temporis muoveva dal minor importo di euro 516 e anche quella in vigore oggi individua il minimo della pena in euro 1.000. 3. Si è proceduto mediante trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 1. Per quel che concerne il primo motivo, il ricorrente, non senza evocare in larghissima misura censure in fatto non proponibili in questa sede, invoca in concreto, pur nell'alveo formale delineato dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., una radicale rilettura del materiale probatorio con conseguente nuova ricostruzione dei fatti, preclusa alla competenza di questa Corte. Nell'atto di impugnazione ci si è, inoltre, per lo più limitati a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata. 1.1. La Corte capitolina, condividendo appieno la ricostruzione della vicenda operata in primo grado, ha confutato in primo luogo l'ipotesi della difesa secondo cui l'imputato avrebbe avuto intenzione di restituire spontaneamente le due autovetture. La sentenza di secondo grado ricorda, preliminarmente, come la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] avesse riferito di essere stata avvisata dal compagno, [OSCURATO:PERSONA], che quest'ultimo aveva contratto un debito per la fornitura di cocaina con [OSCURATO:PERSONA] e, non avendo la possibillità di onorarlo, di come due vetture dell'autosalone gestito dalla coppia fossero state cedute in garanzia all'imputato. Dopo di che, Pontolillo, impaurito per le minacce ricevute, si rese irreperibile e Terrasi si rivolse direttamente a [OSCURATO:PERSONA], intimandole di versare quanto dovuto (diecimila euro, che sarebbero raddoppiati di giorno in giorno, a suo dire) o in caso contrario di effettuare il passaggio di proprietà delle due auto; queste richieste erano accompagnate da numerose minacce, che facevano riferimento alla necessità di provvedere con urgenza, perché il debito era stato trasferito a un'associazione criminale napoletana estremamente pericolosa. [OSCURATO:PERSONA] si rivolse ai Carabinieri che, predisposto un sistema di osservazione, bloccarono l'odierno imputato all'incontro concordato telefonicamente con la persona offesa (che gli operanti avevano avuto occasione in precedenza di ascoltare dal dispositivo in modalità "viva voce"). Terrasi si presentò all'appuntamento a bordo di un veicolo di sua proprietà e la restituzione della Golf di proprietà della Concessionaria avvenne solo dopo apposita intimazione dei militari dell'Arma, a seguito della quale fu mostrato il veicolo, parcheggiato poco distante, con una targa di prova custodita all'interno dell'abitacolo. La generica possibilità di riconsegna spontanea del mezzo, ventilata durante l'ultima conversazione telefonica, non avrebbe trovato dunque conferma nella situazione di fatto riscontrata dagli operanti; in particolare, nulla sta a indicare che la restituzione sarebbe avvenuta senza contropartita, qualora non fosse intervenuta la polizia giudiziaria. Solo successivamente, Terrasi fece recapitare all'autosalone anche l'altra auto, una BMW, da un terzo soggetto (tale Montefusco, originariamente co-imputato e assolto dal Tribunale). Non contrastano, secondo i giudici di appello, con la linearità di questa narrazione la disponibilità di una targa di prova e la sottoscrizione di un documento di "scarico di responsabilità" per la presa in consegna della BMW, in quanto presupposto per la libera circolazione, anche al fine di tenere Terrasi indenne da eventuali controlli delle Forze dell'ordine. A fronte di ciò, resta quindi non revocabile in dubbio che il possesso delle due vetture di pregio, di valore superiore ai cinquantamila euro in totale, costituiva un chiaro strumento di pressione sulla vittima, data l'evidente sproporzione rispetto all'asserito debito di droga. Le velleità di Terrasi di conguagliare la differenza di prezzo mediante assegni postdatati non hanno poi trovato sblocchi concreti, nell'ambito complessivo delle pressioni e richieste avanzate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Quanto poi all'asserita contraddittorietà delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione della attendibilità della persona offesa rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 240524; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342). Nella fattispecie, la Corte di appello ha ritenuto - con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici - pienamente credibile il racconto della donna, peraltro in presenza di molteplici riscontri oggettivi (in primis, il diretto ascolto della conversazione in viva voce da parte del maresciallo Umbro, ma anche la testimonianza della dipendente Sani in merito ai toni intimidatori usati dall'imputato all'interno della concessionaria e all'impossessamento senza consenso di un'automobile). Osservano sul punto, condivisibilmente, i giudici di appello come, rispetto alla complessiva attendibilità della dichiarante, risulti del tutto giustificabile qualche trascurabile imprecisione nel ricordo della vicenda, da cui non discende un effettivo contrasto rispetto ad altre versioni, considerando anche che la deposizione è avvenuta cinque anni dopo i fatti e che la testimone ha giustificato alcune marginali incertezze del proprio racconto con il momento di estrema confusione vissuto allora. 1.3. Nessun dubbio può sussistere sulla natura minatoria delle intimidazioni e delle richieste. Può rammentarsi sul punto la tradizionale interpretazione secondo cui la minaccia costitutiva del reato, oltre che palese; esplicita e determinata, può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta e indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa versa (cfr., ex pluribu.s, Sez. 2, n. 27649 del 09/03/2021, Salvia, Rv. 281467). Ha fatto buon governo di questo principio la Corte di appello, riconducendo all'ambito della minaccia anche le insistenti prospettazioni dell'imputato riguardo all'intervento di un fantomatico clan partenopeo, dalla cui violenza egli stesso non avrebbe potuto proteggere la persona offesa. In un'occasione, peraltro, questi avvertimenti sono stati direttamente sentiti anche dal maresciallo Umbro. In assenza di concrete emergenze processuali a dimostrazione del contrario, l'accenno a un brutale intervento esterno costituisce, dunque, una mera strategia ricattatrice dell'imputato. La stessa [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato l'efficienza intimidatrice delle minacce, che la fecero precipitare in una situazione di angoscia e di terrore, per sé stessa e per la figlia. 1.4. L'apparato argomentativo sopra riassunto si dimostra tutt'altro che manifestamente illogico o contraddittorio, e mantiene piena e costante aderenza alle emergenze istruttorie, confermando la correttezza delle valutazioni già espresse dal Tribunale. Sul punto, la sentenza, in conclusione, è pertanto insuscettibile di censure in questa sede di legittimità. 2. È manifestamente priva di fondamento la doglianza inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. A fondamento della statuizione contestata, i giudici di merito hanno incensurabilmente valorizzato i precedenti e le gravità dei fatti accertati, in maniera coerente con il consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al fine di ritenere od escludere l'applicabilità dell'art. 62-bis cod. pen., il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quelli che ritiene prevalenti e idonei a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo dato attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle sue modalità di esecuzione può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (cfr., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163). Nel caso di specie, il ricorrente si limita a richiamare l'epoca risalente di commissione dei precedenti reati (circostanzia che gli era già comunque valsa il mancato riconoscimento della contestata recidiva da parte del Tribunale), la pretesa tenuità delle minacce (ampiamente sconfessata dalla motivazione) e il collaborativo comportamento all'esito dell'intervento dei Carabinieri (tutt'altro che spontaneo, secondo i giudici di merito). Anche in questo caso le valutazioni della Corte territoriale risultano scevre da vizi di illogicità e contraddittorietà e sono dunque impermeabili rispetto a uno scrutinio di legittimità, diretto a una nuova ponderazione nel merito delle risultanze procedimentali. 3. La Corte di appello, rispondendo allo stringato motivo di gravame con cui ci si doleva della eccessività della pena in considerazione della asserita lievità del dolo, ha rilevato - con evidente riferimento alla sola pena detentiva - come il Tribunale avesse indicato il minimo di legge e pertanto non fosse possibile un trattamento più mite in parte qua. Quanto alla pena pecuniaria, basti sottolineare come la pena base per la multa, rispetto alla forbice edittale (da euro 516 a euro 2.065, secondo il testo della disposizione vigente al momento dei fatti), sia di poco superiore alla media edittale. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; è necessaria una specifica spiegazione del ragionamento seguito quando la pena irrogata sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283). La congruità della sanzione concretamente inflitta appare illustrata in maniera logica e aderente al dato processuale laddove i giudici di merito richiamano con cospicui argomenti la complessiva gravità del fatto. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, apparendo evidente che ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), va altresì condannato, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti da ricorso, nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ri