CassazionedecretoSezione 5Decisione del 20 luglio 2020
Cassazione n. 37893/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2019 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sntite le conclusioni del PG 19-e( e,. Lt LA, udito iL.difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato la Prima Sezione di questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dal condannato avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia, che, in accoglimento dell'impugnazione del PG territoriale lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'eZ1-.2,,,co,A2.. Dlgs 286/1998, così riqualificata l'originaria imputazione ex cv.C.12L,`; della medesima normativa. 1.1 Ha proposto ricorso straordinario per cassazione, ex art. 625 bis cpp, il difensore procuratore speciale deducendo che i Giudici di legittimità sarebbero incorsi in un errore di fatto, non essendosi avveduti dell'epoca del commesso reato, definita tra il 16.2.2009 ed il 20.3.2009, che in considerazione della pronunzia di rigetto, non avrebbe impedito il rilievo della prescrizione ormai maturata dopo la sentenza di appello. Ha puntualizzato la difesa che la recidiva contestata non rileverebbe in quanto non applicata nel giudizio di appello. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione ha concluso ritenendo fondato il ricorso e chiedendo l'adozione dei provvedimenti necessari a correggere l'errore. Il ricorso straordinario è fondato. Va, in primis, sottolineato, che, come concordemente sostenuto dal PG presso questa Corte e dalla difesa e come emerge dalla consultazione degli atti a disposizione del Collegio, la recidiva contestata non è stata applicata dai Giudici del merito e, pertanto, non rileva ai fini del computo del termine prescrizionale. Deve, altresì, ribadirsi il principio elaborato da questa Corte, per il quale l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art.625 bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di Cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Ne deriva che rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - restando quindi fermo, con riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di Cassazione - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di Cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta interpretazione del significato delle norme sostanziali e processuali. Sez. 4, Sentenza n. 3367 del 04/10/2016 Cc, (dep. 23/01/2017 ) Rv. 268953. La difesa si duole della mancata declaratoria di prescrizione del reato, in considerazione dell'epoca di perpetrazione, definita tra il 16.2.2009 ed il 20.3.2009, il cui termine si è compiuto al 20 Settembre 2016, essendo quindi, maturato dopo la sentenza di appello, e che, in considerazione della sentenza di rigetto del ricorso pronunziata dalla Prima sezione Penale nel Gennaio 2019, avrebbe dovuto essere oggetto di rilievo ex art 129 cpp. In proposito questa Corte regolatrice ritiene costantemente, anche nella sua massima espressione, (Sez. U, Sentenza n. 37505 del 14/07/2011 Cc. dep. 17/10/2011 ) Rv. 250528 ) che sia ammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto sulla prescrizione del reato, a condizione che la statuizione sul punto sia effettivamente l'esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, e non anche quando il preteso errore sulla causa estintiva derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto. In senso conforme: Sez. 3 , Sentenza n. 10417 del 25/02/2020 Cc. dep. 20/03/2020 Rv. 279065. Nel caso in esame risulta evidente dalla lettura della motivazione in esame che il mancato rilievo della prescrizione del reato sia stato frutto di una svista da parte dei Giudici della Prima sezione, poiché nel percorso argomentativo presente nella sentenza impugnata non è sviluppata alcuna argomentazione sul punto della prescrizione del reato. Alla luce dei suindicati principi e considerazioni occorre revocare la sentenza impugnata emessa dalla Prima sezione penale della Corte di Cassazione il 9 gennaio 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed annullare senza rinvio la medesima sentenza i perché il reato è estinto per prescrizione. PQM „— Revoca la sentenza della //sezione penale della Corte di Cassazione n. 11560/2019 emessa il 9 gennaio 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e per l'effetto annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Deciso il 20.7.2020 [OSCURATO:PERSONA]