CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 novembre 2013
Cassazione n. 23699/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20573/15 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo procuratore speciale, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]Orso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], n. 21. – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 27. - controricorrente – Avversola sentenza della COMM. TRIB. REG. PUGLIA n. 340/29/15 depositata in data 16/02/15. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2022 del consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con ricorso proposto dinanzi la C.t.p. di Taranto, [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'iscrizione al ruolo e la relativa cartella di Oggetto: avv. accer. IRPEF- altro 2004 pagamento numero 10620110007495384000 alla quale era seguito un atto di pignoramento da parte di Equitalia sud s.p.a. 2. La C.t.p., con sentenza n. 593/4/13, depos itata il 20/11/2013, rigettava il ricorso dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice tributario e ordinando alla parte di riassumere il processo innanzi al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Taranto. 3. Avverso la suddetta sentenza proponev a appello il contribuente eccependo l'erroneità della declaratoria del difetto di giurisdizione, con richiesta della remissione della causa dinanzi alla C.t.p., nonché la contraddittorietà della sentenza e la mancata notifica degli atti prodromici. 4. La C .t.r., con sentenza 340/29/15, depositata il 16/02/2015, accoglieva il gravame e dichiarava la nullità della sentenza appellata disponendo che la causa venisse rimessa alla C.t.p. di Taranto. 5. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. sulla scorta di un solo motivo di ricorso. Si è costituita in giudizio con controricorso [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 7 giugno 2022, per la quale sono state depositate memorie. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. l’ha condannata alle spese nonostante non avesse mai avversato la richiesta di parte appellante di dichiarare la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. 2. Deve anzitutto premettersi che l’argomentazione difensiva dedotta dal controricorrente e relativa alla asserita inammissibilità del ricorso per cassazione per essere spirato il termine per la sua proposizione è fondata. Il controricorrente afferma, invero, di aver notificato alla Agenzia delle Entrate, in data 30/04/2015, la sentenza della C.t.r. n. 340/29/15 e che, conseguentemente, alla data della notifica del ricorso, ossia il 29/07/2015, era ampiamente decorso il termine previsto dall’art. 325 ult. capoverso, cod. proc. civ. Dal fascicolo di ufficio risultano depositate le fotocopie: della ricevuta di avvenuta spedizione della raccomandata n. 149672222176-4 da [OSCURATO:PERSONA] all’avv. di [OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:PERSONA]Orso ed un avviso di ricevimento della medesima raccomandata con su stampigliati meccanograficamente la dicitura «consegnata ai sensi dell’art. 20 d.m. 01/10/2008», la data del 30/4/2015, un nome ed il bollo dell’Ufficio di distribuzione. Sul punto, questa Corte (Cass. 19/07/2019 n.19547) ha affermato che: «nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto d'appello per il notificante nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall'elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all'apposizione di quest'ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all'ufficio postale (Cass. 29 settembre 2017, n. 22878); nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto di appello è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell'elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste, poiché la veridicità dell'apposizione delladata mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d'identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge ad substantiam(Cass. 4 giugno 2018, n. 14163)» Nel caso di specie, si ripete, risulta allegata l’avviso di spedizione della raccomandata e la cartolina di ricevimento che attesta sufficientemente l’avvenuta notifica della sentenza impugnata in data 30/04/2015 senza che possa valere, in contrario, alcun dubbio circa la riferibilità della notifica alla sentenza della C.t.r. pugliese. Conseguentemente, alla data della notifica del ricorso per cassazione (29/07/2015) era spirato il termine previsto dagli art.325 e 326 cod. proc. civ., posto che l’art. 62, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 espressamente contempla il rinvio alle norme dettate dal cod. proc. civ. in tema di ricorso per cassazione. 3. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.700,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre ad IVA e c.p.a. come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pa