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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14318/2026

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ege;-ricorrente-nei confronti di2 [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell’amministratore e legale rappresentante protempore; rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtùdi procura in calce al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-per la cassazione della sentenza n. 2896/2021 della CORTE d’APPELLOdi VENEZIA, pubblicata il 14 dicembre 2021;Numero registro generale 13612/2022Numero sezionale 1353/2026Numero di raccolta generale 14318/2026Data pubblicazione 14/05/2026udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La società 2 [OSCURATO:SOCIETA]. – subentrata nel contratto di affitto di ramod’azienda avente ad oggetto un immobile adibito a bar-cucina contiguoad un impianto di distribuzione di carburante, precedentementestipulato dalla società collettiva “[OSCURATO:PERSONA]” con l’affittuaria FedericaBaruffaldi – convenne quest’ultima dinanzi al Tribunale di Rovigo,perché fosse dichiarata la “risoluzione” del contratto per avvenutascadenza a far data dal 24 ottobre 2017 o, in subordine, perinadempimento dell’affittuaria (la quale non aveva pagato i canonimensili a far tempo dal febbraio 2017) con condanna della stessaall’immediato rilascio dell’azienda.2.

Costituendosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA], premesso di averrestituito l’azienda in data 23 ottobre 2017, non solo resistette alledomande ma – sull’assunto che la 2 [OSCURATO:SOCIETA]., dai primi mesi diquell’anno, aveva posto in essere condotte tali da violare le obbligazionidi cui all’art.1575 cod. civ. (mediante la chiusura dell’area adiacente allocale con una rete metallica e lasciando un varco di soli tre metri; ilposizionamento di blocchi di cemento in modo da lasciare solo unpassaggio pedonale per l’accesso al locale, privandolo del parcheggio;e l’asportazione di una vetrata dal locale medesimo, costringendola adapporre provvisoriamente pannelli di compensato) – propose domandariconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento dellalocatrice, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni (daquantificarsi in Euro 25.000, o nella somma ritenuta di giustizia)derivati dal crollo del volume di affari verificatosi in conseguenza dellepredette condotte.Numero registro generale 13612/2022Numero sezionale 1353/2026Numero di raccolta generale 14318/2026Data pubblicazione 14/05/2026In replica a questa domanda riconvenzionale, la società attricequantificò la morosità già posta a fondamento della originaria domandasubordinata di risoluzione per inadempimento, invocando, in via direconventio reconventionis, la condanna della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] alrelativo pagamento, oltre che al risarcimento dei danni ulteriori.3.

Istruita la causa mediante l’acquisizione di documentazione el’escussione di testimoni, il Tribunale di Rovigo, con sentenza n.782 del2019: dichiarò la risoluzione del contratto alla data del 24 ottobre2017; dichiarò cessata la materia del contendere in ordine alladomanda di rilascio; condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dellasomma di Euro 24.715,62 a titolo di canoni non corrisposti; rigettò ladomanda risarcitoria proposta dall’affittuaria e dichiarò inammissibilequella formulata dalla locatrice.4.

La decisione di primo grado è stata integralmente confermatadalla Corte d’appello di Venezia che, con sentenza 14 dicembre 2021,n. 2896, ha rigettato l’impugnazione spiegata da [OSCURATO:PERSONA].La Corte lagunare ha così deciso sulla base dei seguenti rilievi:I- la statuizione di condanna della conduttrice al pagamentodelle mensilità arretrate era stata specificamente censuratada quest’ultima sulla base della duplice deduzione per cui, daun lato, a partire dal gennaio 2015, il canone mensile sarebbestato ridotto da 1.700 a 1.000 Euro, dall’altro lato, essaavrebbe comunque versato le mensilità sino a gennaio 2017,sicché l’ammontare complessivo della morosità non avrebbepotuto superare la somma di 9.000 Euro; la censura era peròinfondata, atteso, per un verso, che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], nelcostituirsi nel giudizio di primo grado, non aveva contestatol’ammontare del canone, il quale risultava del resto dalcontratto prodotto da entrambe le parti; e considerato, perNumero registro generale 13612/2022Numero sezionale 1353/2026Numero di raccolta generale 14318/2026Data pubblicazione 14/05/2026altro verso, che alla documentazione prodotta dall’appellante(in particolare, il “doc. 13”), asseritamente dimostrativa dellapretesa riduzione del canone e del dedotto adempimento,non poteva attribuirsi alcuna inferenza probatoria in talsenso, trattandosi di una richiesta di pagamento, recantel’esposizione analitica dei pagamenti ricevuti, anche a titolodi acconto, e delle richieste, formulate dalla locatrice meseper mese, del pagamento delle somme «ancora a credito»,talché essa, «lungi dal dimostrare un accordo per la riduzionedel canone, [forniva] contezza delle pretese, coerenti con lepattuizioni contrattuali, rispetto alle quali alcuna prova laconduttrice ha fornito circa gli asseriti fatti estintividell’obbligazione assunta» (pag. 7 della sentenzaimpugnata);II- la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria propostadalla conduttrice era stata specificamente censurataribadendo il rilievo delle dedotte condotte illecite dellalocatrice, volte a turbare il godimento del bene in pregiudiziodell’affittuaria, ed evidenziando il carattere emulativo dellacondotta di rimozione della vetrata, in ragione della quale acarico dell’amministratore della 2 [OSCURATO:SOCIETA]. era stato ancheemesso decreto penale di condanna per il reato di cuiall’art.392 cod. pen.; anche questa censura, tuttavia, erainfondata, atteso, da un lato, che «il contratto di affittoriguardava solo i locali e non l’area circostante» (pag. 8 dellasentenza impugnata), ciò che toglieva rilievo alle condottediverse da quella volta alla rimozione della vetrata; econsiderato, dall’altro, con riguardo a tale ultimocomportamento, che non vi era prova che la conduttriceNumero registro generale 13612/2022Numero sezionale 1353/2026Numero di raccolta generale 14318/2026Data pubblicazione 14/05/2026avesse subìto danni per effetto di esso, non essendo statadimostrata la flessione del volume di affari che ne sarebbeconseguita, anche in ragione del fatto che l’azienda era statarestituita dopo soli tre mesi dal fatto.5.

Avverso la sentenza della Corte veneziana ha proposto ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi.Ha risposto con controricorso la 2 [OSCURATO:SOCIETA]..La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ..Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n. 3cod. proc. civ., “violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111Cost., degli artt. 416 e 447 bis 115, comma 1 c.p.c. nella parte in cuila sentenza impugnata rigetta il primo motivo di doglianze di parteappellante rilevando che “l’allora resistente, nel costituirsi nel giudiziodi primo grado, non ha per nulla contestato la misura del canonepattuito, la quale peraltro risulta dal contratto prodotto da entrambe leparti”.La ricorrente osserva, da un lato, che la condanna al pagamentodei canoni era stata domandata dalla società locatrice solo in sede direconventio reconventionis, sicché la contestazione era stataritualmente svolta nella memoria difensiva depositata successivamentealla formulazione di tale domanda; dall’altro lato, che ladocumentazione da lei depositata, al contrario di quella prodotta dacontroparte, non riproduceva solo il contratto originario ma anche lemodifiche intervenute in corso di rapporto.Numero registro generale 13612/2022Numero sezionale 1353/2026Numero di raccolta generale 14318/2026Data pubblicazione 14/05/20261.1.

Il motivo non sfugge ad un preliminare sanzione diinammissibilità per il fatto di attingere soltanto una delle due rationesposte a fondamento della statuizione impugnata, dal momento che laCorte di merito, come si è veduto, ha confermato la condanna alpagamento dei canoni, non solo in ragione della mancata contestazionedel loro ammontare, peraltro risultante dal testo del contratto, bensìanche in ragione della valutazione di inidoneità probatoria delladocumentazione depositata, valutata alla stregua di una mera richiestadi pagamento; trova, dunque, applicazione il principio, assolutamentepacifico e consolidato, secondo il quale, ove la sentenza sia sorretta dauna pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle qualigiuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisioneadottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile,per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendopassata in giudicato la ratio decidendi non impugnata, non potrebbeprodurre in nessun caso l’annullamento della sentenza (ex multis,Cass. 27/07/2017, n. 18641; Cass. 06/07/2020, n. 13880; Cass.14/08/2020, n. 17182).1.2.

Al di là di tale sanzione preliminare di inammissibilità, il motivoin esame è comunque inammissibile nella parte n cui contesta ilgiudizio di merito, motivatamente espresso sulla basedall’apprezzamento delle risultanze istruttorie documentali (e,pertanto, non censurabile in sede di legittimità), secondo cuil’ammontare del canone, al di là della non contestazione, comunquerisultava dal contratto prodotto da entrambe le parti, non potendosiinvece attribuire alla documentazione di parte convenuta inferenzaprobatoria né in ordine alla pretesa riduzione né in ordine agli allegatifatti estintivi.Numero registro generale 13612/2022Numero sezionale 1353/2026Numero di raccolta generale 14318/2026Data pubblicazione 14/05/20261.3.

Non può, infine sottacersi che, in ogni caso, il motivo sarebbepure infondato nella parte in cui critica la sentenza impugnata per nonaver tenuto conto della contestazione operata nella memoria difensivada essa depositata a seguito della reconventio reconventionis propostadalla società locatrice; la morosità della ricorrente era stata infatti giàinizialmente dedotta dalla 2 [OSCURATO:SOCIETA]. (originaria attrice) quale fattocostitutivo del diritto alla risoluzione per inadempimento e qualeelemento costitutivo della causa petendi in fatto della relativadomanda, proposta in via subordinata rispetto a quella di accertamentodell’avvenuta scadenza, sicché la conduttrice aveva l’onere dicontestare specificamente tale circostanza sin dalla originaria memoriadifensiva (arg. ex art.416, terzo comma, cod. proc. civ.).Il primo motivo di ricorso, pertanto, deve essere dichiaratoinammissibile.2.

Con il secondo motivo viene denunciata “violazione e falsaapplicazione degli artt. 24 e 111 Cost., degli artt. 112 e 115, comma1, 184 e 188, c.p.c., nonché l’omessa pronuncia sul motivo di gravamerelativo alla mancata remissione in istruttoria da parte del giudice dientrambi i gradi precedenti”.La ricorrente osserva che il Tribunale di Rovigo, dopo avereammesso e parzialmente espletato la richiesta prova per testimoni, conordinanza del 28 dicembre 2018, aveva omesso di concludernel’assunzione, ritenendo la causa matura per la decisone e fissandol’udienza di discussione; rammenta che, in funzione della modifica diquesta ordinanza, ella, sia in primo grado che in appello, avevainvocato la rimessione della causa in istruttoria, la prosecuzionedell’escussione testimoniale e l’ammissione di una CTU contabile perl’accertamento dell’ammontare del danno cagionatole dalla condottainadempiente della locatrice; sostiene che, non ottemperando a taleNumero registro generale 13612/2022Numero sezionale 1353/2026Numero di raccolta generale 14318/2026Data pubblicazione 14/05/2026richiesta, il giudice del merito avrebbe «gravemente violato il diritto didifesa ed il principio dispositivo delle prove» incorrendo, inoltre, in«omessa pronuncia» in ordine alla «richiesta di rimessione inistruttoria» (pag. 16 del ricorso).2.1.

Il motivo è manifestamente inammissibile.Ben vero, nel reputare superflua la prosecuzione della provatestimoniale e nel ritenere non necessaria la richiesta consulenzatecnica contabile sulla quantificazione del danno (evidentemente inragione del giudizio, poi esplicitato in sentenza, sulla mancatadimostrazione della sua sussistenza), il giudice del merito non è incorsonella dedotta violazione di legge, né, omettendo di secondare larichiesta di rimessione della causa in istruttoria, è incorso nelladenunciata violazione dell’art.112 cod. proc. civ..Da un lato, infatti, quest’ultima richiesta deve piuttosto ritenersiessere stata (del resto, esplicitamente) rigettata, sul persistente rilievo(oggetto di libero e riservato apprezzamento del giudice del merito)che la causa fosse matura per la decisione (arg. ex art. 187, primocomma, cod. proc. civ.).Dall’altro lato, in ordine alle statuizioni istruttorie, la Corte d’appello– come, prima, il Tribunale – ha legittimamente esercitato una suaspecifica prerogativa, essendole insindacabilmente devoluta non solola ricostruzione dei fatti e la valutazione dei risultati probatori ma anchela scelta dei mezzi di prova ritenuti più idonei a dimostrare la veridicitàdei fatti ad essi sottesi (Cass. 15 luglio 2009, n. 16499; Cass. 23maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass. 4 luglio2017, n. 16467; Cass.19/07/2021, n. 20553; Cass. 25/09/2023, n.27266).

Nell’ambito di tale riservata e insindacabile valutazione rientraquella circa l’irrilevanza della prova da ammettere o la superfluità dellaNumero registro generale 13612/2022Numero sezionale 1353/2026Numero di raccolta generale 14318/2026Data pubblicazione 14/05/2026prova da assumere o della prosecuzione dell’assunzione probatoria purprecedentemente ammessa (arg. ex art.209 cod. proc. civ.).Sotto tale ultimo aspetto, giova ricordare che il giudizio sullasuperfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabile incassazione, involgendo una valutazione di fatto che può esserecensurata soltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero suincongruenze di ordine logico (Cass. 10/09/2004, n. 18222;Cass.21/11/2022, n. 34189; Cass.14/12/2024, n. 32547); pertanto, lariduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un poteretipicamente discrezionale del giudice di merito, esercitabile anche nelcorso dell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurirel’esame di tutti i testimoni ammessi qualora, per i risultati raggiunti,ritenga superflua l’ulteriore assunzione della prova, con giudizio che sisottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivato anche perimplicito dal complesso della motivazione (Cass.9/06/2016, n. 11810).Il motivo in esame, dunque, ad onta della formale intestazione, sitraduce in una indebita critica al motivato giudizio di valutazioneprobatoria espresso dal giudice del merito, dal che discende la suainammissibilità.3.

Con il terzo e il quarto motivo, da illustrarsi ed esaminarsicongiuntamente per ragioni di stretta connessione, viene denunciato,ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivoe discusso: da un lato, per la mancata considerazione delladocumentazione prodotta dalla conduttrice a fondamento dellarichiesta di modifica dell’ordinanza ex art. 186 cod. proc. civ. (nonchédelle allegazioni da essa formulate in ordine all’esatto adempimentodell’obbligazione di pagamento del canone sino al mese di gennaio2017 e alla convenuta riduzione dello stesso ad Euro 1.000); dall’altrolato, per la mancata considerazione dei fatti attestati dal proprioNumero registro generale 13612/2022Numero sezionale 1353/2026Numero di raccolta generale 14318/2026Data pubblicazione 14/05/2026consulente di parte all’esito del sopralluogo del 20 novembre 2017, ovein occasione del quale si era rilevata l’avvenuta apposizione, da partedella società locatrice, di manufatti e di reti elettrosaldate nell’areacontigua al locale aziendale oggetto di affitto, che ne oscuravano lavisibilità.3.1.

I motivi in esame sono inammissibili.In virtù della regola già contenuta nell’art. 348-ter, ultimo comma,cod. proc. civ., applicabile ratione temporis (ora trasfusa nel nuovo art.360, quarto comma, cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. n.149 del2022), va esclusa la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi delnumero 5 dello stesso art. 360, nell’ipotesi in cui la sentenza d’appelloimpugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado(c.d.

“doppia conforme”); in proposito, questa Corte ha da tempochiarito che la predetta esclusione si applica, ai sensi dell’art. 54,comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotticon ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta lanotificazione dal giorno 11 settembre 2012, e che il presupposto diapplicabilità della norma risiede nella c.d.

“doppia conforme” in facto,sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità delmotivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., ha l’onere – nellaspecie non assolto – di indicare le ragioni di fatto poste a base delladecisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigettodell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass.18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass.06/08/2019, n. 20994).4.

In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] vadichiarato inammissibile.Numero registro generale 13612/2022Numero sezionale 1353/2026Numero di raccolta generale 14318/2026Data pubblicazione 14/05/20265.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza evengono liquidate come da dispositivo.6.

A norma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare alla società controricorrente lespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.305,00 percompensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art.13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 15 aprile 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ege;-ricorrente-nei confronti di2 [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell’amministratore e legale rappresentante protempore; rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtùdi procura in calce al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-per la cassazione della sentenza n. 2896/2021 della CORTE d’APPELLOdi VENEZIA, pubblicata il 14 dicembre 2021;Numero registro generale 13612/2022Numero sezionale 1353/2026Numero di raccolta generale 14318/2026Data pubblicazione 14/05/2026udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La società 2 [OSCURATO:SOCIETA]. – subentrata nel contratto di affitto di ramod’azienda avente ad oggetto un immobile adibito a bar-cucina contiguoad un impianto di distribuzione di carburante, precedentementestipulato dalla società collettiva “[OSCURATO:PERSONA]” con l’affittuaria FedericaBaruffaldi – convenne quest’ultima dinanzi al Tribunale di Rovigo,perché fosse dichiarata la “risoluzione” del contratto per avvenutascadenza a far data dal 24 ottobre 2017 o, in subordine, perinadempimento dell’affittuaria (la quale non aveva pagato i canonimensili a far tempo dal febbraio 2017) con condanna della stessaall’immediato rilascio dell’azienda.2. Costituendosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA], premesso di averrestituito l’azienda in data 23 ottobre 2017, non solo resistette alledomande ma – sull’assunto che la 2 [OSCURATO:SOCIETA]., dai primi mesi diquell’anno, aveva posto in essere condotte tali da violare le obbligazionidi cui all’art.1575 cod. civ. (mediante la chiusura dell’area adiacente allocale con una rete metallica e lasciando un varco di soli tre metri; ilposizionamento di blocchi di cemento in modo da lasciare solo unpassaggio pedonale per l’accesso al locale, privandolo del parcheggio;e l’asportazione di una vetrata dal locale medesimo, costringendola adapporre provvisoriamente pannelli di compensato) – propose domandariconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento dellalocatrice, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni (daquantificarsi in Euro 25.000, o nella somma ritenuta di giustizia)derivati dal crollo del volume di affari verificatosi in conseguenza dellepredette condotte.Numero registro generale 13612/2022Numero sezionale 1353/2026Numero di raccolta generale 14318/2026Data pubblicazione 14/05/2026In replica a questa domanda riconvenzionale, la società attricequantificò la morosità già posta a fondamento della originaria domandasubordinata di risoluzione per inadempimento, invocando, in via direconventio reconventionis, la condanna della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] alrelativo pagamento, oltre che al risarcimento dei danni ulteriori.3. Istruita la causa mediante l’acquisizione di documentazione el’escussione di testimoni, il Tribunale di Rovigo, con sentenza n.782 del2019: dichiarò la risoluzione del contratto alla data del 24 ottobre2017; dichiarò cessata la materia del contendere in ordine alladomanda di rilascio; condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dellasomma di Euro 24.715,62 a titolo di canoni non corrisposti; rigettò ladomanda risarcitoria proposta dall’affittuaria e dichiarò inammissibilequella formulata dalla locatrice.4. La decisione di primo grado è stata integralmente confermatadalla Corte d’appello di Venezia che, con sentenza 14 dicembre 2021,n. 2896, ha rigettato l’impugnazione spiegata da [OSCURATO:PERSONA].La Corte lagunare ha così deciso sulla base dei seguenti rilievi:I- la statuizione di condanna della conduttrice al pagamentodelle mensilità arretrate era stata specificamente censuratada quest’ultima sulla base della duplice deduzione per cui, daun lato, a partire dal gennaio 2015, il canone mensile sarebbestato ridotto da 1.700 a 1.000 Euro, dall’altro lato, essaavrebbe comunque versato le mensilità sino a gennaio 2017,sicché l’ammontare complessivo della morosità non avrebbepotuto superare la somma di 9.000 Euro; la censura era peròinfondata, atteso, per un verso, che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], nelcostituirsi nel giudizio di primo grado, non aveva contestatol’ammontare del canone, il quale risultava del resto dalcontratto prodotto da entrambe le parti; e considerato, perNumero registro generale 13612/2022Numero sezionale 1353/2026Numero di raccolta generale 14318/2026Data pubblicazione 14/05/2026altro verso, che alla documentazione prodotta dall’appellante(in particolare, il “doc. 13”), asseritamente dimostrativa dellapretesa riduzione del canone e del dedotto adempimento,non poteva attribuirsi alcuna inferenza probatoria in talsenso, trattandosi di una richiesta di pagamento, recantel’esposizione analitica dei pagamenti ricevuti, anche a titolodi acconto, e delle richieste, formulate dalla locatrice meseper mese, del pagamento delle somme «ancora a credito»,talché essa, «lungi dal dimostrare un accordo per la riduzionedel canone, [forniva] contezza delle pretese, coerenti con lepattuizioni contrattuali, rispetto alle quali alcuna prova laconduttrice ha fornito circa gli asseriti fatti estintividell’obbligazione assunta» (pag. 7 della sentenzaimpugnata);II- la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria propostadalla conduttrice era stata specificamente censurataribadendo il rilievo delle dedotte condotte illecite dellalocatrice, volte a turbare il godimento del bene in pregiudiziodell’affittuaria, ed evidenziando il carattere emulativo dellacondotta di rimozione della vetrata, in ragione della quale acarico dell’amministratore della 2 [OSCURATO:SOCIETA]. era stato ancheemesso decreto penale di condanna per il reato di cuiall’art.392 cod. pen.; anche questa censura, tuttavia, erainfondata, atteso, da un lato, che «il contratto di affittoriguardava solo i locali e non l’area circostante» (pag. 8 dellasentenza impugnata), ciò che toglieva rilievo alle condottediverse da quella volta alla rimozione della vetrata; econsiderato, dall’altro, con riguardo a tale ultimocomportamento, che non vi era prova che la conduttriceNumero registro generale 13612/2022Numero sezionale 1353/2026Numero di raccolta generale 14318/2026Data pubblicazione 14/05/2026avesse subìto danni per effetto di esso, non essendo statadimostrata la flessione del volume di affari che ne sarebbeconseguita, anche in ragione del fatto che l’azienda era statarestituita dopo soli tre mesi dal fatto.5. Avverso la sentenza della Corte veneziana ha proposto ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi.Ha risposto con controricorso la 2 [OSCURATO:SOCIETA]..La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ..Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n. 3cod. proc. civ., “violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111Cost., degli artt. 416 e 447 bis 115, comma 1 c.p.c. nella parte in cuila sentenza impugnata rigetta il primo motivo di doglianze di parteappellante rilevando che “l’allora resistente, nel costituirsi nel giudiziodi primo grado, non ha per nulla contestato la misura del canonepattuito, la quale peraltro risulta dal contratto prodotto da entrambe leparti”.La ricorrente osserva, da un lato, che la condanna al pagamentodei canoni era stata domandata dalla società locatrice solo in sede direconventio reconventionis, sicché la contestazione era stataritualmente svolta nella memoria difensiva depositata successivamentealla formulazione di tale domanda; dall’altro lato, che ladocumentazione da lei depositata, al contrario di quella prodotta dacontroparte, non riproduceva solo il contratto originario ma anche lemodifiche intervenute in corso di rapporto.Numero registro generale 13612/2022Numero sezionale 1353/2026Numero di raccolta generale 14318/2026Data pubblicazione 14/05/20261.1. Il motivo non sfugge ad un preliminare sanzione diinammissibilità per il fatto di attingere soltanto una delle due rationesposte a fondamento della statuizione impugnata, dal momento che laCorte di merito, come si è veduto, ha confermato la condanna alpagamento dei canoni, non solo in ragione della mancata contestazionedel loro ammontare, peraltro risultante dal testo del contratto, bensìanche in ragione della valutazione di inidoneità probatoria delladocumentazione depositata, valutata alla stregua di una mera richiestadi pagamento; trova, dunque, applicazione il principio, assolutamentepacifico e consolidato, secondo il quale, ove la sentenza sia sorretta dauna pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle qualigiuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisioneadottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile,per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendopassata in giudicato la ratio decidendi non impugnata, non potrebbeprodurre in nessun caso l’annullamento della sentenza (ex multis,Cass. 27/07/2017, n. 18641; Cass. 06/07/2020, n. 13880; Cass.14/08/2020, n. 17182).1.2. Al di là di tale sanzione preliminare di inammissibilità, il motivoin esame è comunque inammissibile nella parte n cui contesta ilgiudizio di merito, motivatamente espresso sulla basedall’apprezzamento delle risultanze istruttorie documentali (e,pertanto, non censurabile in sede di legittimità), secondo cuil’ammontare del canone, al di là della non contestazione, comunquerisultava dal contratto prodotto da entrambe le parti, non potendosiinvece attribuire alla documentazione di parte convenuta inferenzaprobatoria né in ordine alla pretesa riduzione né in ordine agli allegatifatti estintivi.Numero registro generale 13612/2022Numero sezionale 1353/2026Numero di raccolta generale 14318/2026Data pubblicazione 14/05/20261.3. Non può, infine sottacersi che, in ogni caso, il motivo sarebbepure infondato nella parte in cui critica la sentenza impugnata per nonaver tenuto conto della contestazione operata nella memoria difensivada essa depositata a seguito della reconventio reconventionis propostadalla società locatrice; la morosità della ricorrente era stata infatti giàinizialmente dedotta dalla 2 [OSCURATO:SOCIETA]. (originaria attrice) quale fattocostitutivo del diritto alla risoluzione per inadempimento e qualeelemento costitutivo della causa petendi in fatto della relativadomanda, proposta in via subordinata rispetto a quella di accertamentodell’avvenuta scadenza, sicché la conduttrice aveva l’onere dicontestare specificamente tale circostanza sin dalla originaria memoriadifensiva (arg. ex art.416, terzo comma, cod. proc. civ.).Il primo motivo di ricorso, pertanto, deve essere dichiaratoinammissibile.2. Con il secondo motivo viene denunciata “violazione e falsaapplicazione degli artt. 24 e 111 Cost., degli artt. 112 e 115, comma1, 184 e 188, c.p.c., nonché l’omessa pronuncia sul motivo di gravamerelativo alla mancata remissione in istruttoria da parte del giudice dientrambi i gradi precedenti”.La ricorrente osserva che il Tribunale di Rovigo, dopo avereammesso e parzialmente espletato la richiesta prova per testimoni, conordinanza del 28 dicembre 2018, aveva omesso di concludernel’assunzione, ritenendo la causa matura per la decisone e fissandol’udienza di discussione; rammenta che, in funzione della modifica diquesta ordinanza, ella, sia in primo grado che in appello, avevainvocato la rimessione della causa in istruttoria, la prosecuzionedell’escussione testimoniale e l’ammissione di una CTU contabile perl’accertamento dell’ammontare del danno cagionatole dalla condottainadempiente della locatrice; sostiene che, non ottemperando a taleNumero registro generale 13612/2022Numero sezionale 1353/2026Numero di raccolta generale 14318/2026Data pubblicazione 14/05/2026richiesta, il giudice del merito avrebbe «gravemente violato il diritto didifesa ed il principio dispositivo delle prove» incorrendo, inoltre, in«omessa pronuncia» in ordine alla «richiesta di rimessione inistruttoria» (pag. 16 del ricorso).2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile.Ben vero, nel reputare superflua la prosecuzione della provatestimoniale e nel ritenere non necessaria la richiesta consulenzatecnica contabile sulla quantificazione del danno (evidentemente inragione del giudizio, poi esplicitato in sentenza, sulla mancatadimostrazione della sua sussistenza), il giudice del merito non è incorsonella dedotta violazione di legge, né, omettendo di secondare larichiesta di rimessione della causa in istruttoria, è incorso nelladenunciata violazione dell’art.112 cod. proc. civ..Da un lato, infatti, quest’ultima richiesta deve piuttosto ritenersiessere stata (del resto, esplicitamente) rigettata, sul persistente rilievo(oggetto di libero e riservato apprezzamento del giudice del merito)che la causa fosse matura per la decisione (arg. ex art. 187, primocomma, cod. proc. civ.).Dall’altro lato, in ordine alle statuizioni istruttorie, la Corte d’appello– come, prima, il Tribunale – ha legittimamente esercitato una suaspecifica prerogativa, essendole insindacabilmente devoluta non solola ricostruzione dei fatti e la valutazione dei risultati probatori ma anchela scelta dei mezzi di prova ritenuti più idonei a dimostrare la veridicitàdei fatti ad essi sottesi (Cass. 15 luglio 2009, n. 16499; Cass. 23maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass. 4 luglio2017, n. 16467; Cass.19/07/2021, n. 20553; Cass. 25/09/2023, n.27266). Nell’ambito di tale riservata e insindacabile valutazione rientraquella circa l’irrilevanza della prova da ammettere o la superfluità dellaNumero registro generale 13612/2022Numero sezionale 1353/2026Numero di raccolta generale 14318/2026Data pubblicazione 14/05/2026prova da assumere o della prosecuzione dell’assunzione probatoria purprecedentemente ammessa (arg. ex art.209 cod. proc. civ.).Sotto tale ultimo aspetto, giova ricordare che il giudizio sullasuperfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabile incassazione, involgendo una valutazione di fatto che può esserecensurata soltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero suincongruenze di ordine logico (Cass. 10/09/2004, n. 18222;Cass.21/11/2022, n. 34189; Cass.14/12/2024, n. 32547); pertanto, lariduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un poteretipicamente discrezionale del giudice di merito, esercitabile anche nelcorso dell'espletamento della prova, potendo il giudice non esaurirel’esame di tutti i testimoni ammessi qualora, per i risultati raggiunti,ritenga superflua l’ulteriore assunzione della prova, con giudizio che sisottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivato anche perimplicito dal complesso della motivazione (Cass.9/06/2016, n. 11810).Il motivo in esame, dunque, ad onta della formale intestazione, sitraduce in una indebita critica al motivato giudizio di valutazioneprobatoria espresso dal giudice del merito, dal che discende la suainammissibilità.3. Con il terzo e il quarto motivo, da illustrarsi ed esaminarsicongiuntamente per ragioni di stretta connessione, viene denunciato,ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivoe discusso: da un lato, per la mancata considerazione delladocumentazione prodotta dalla conduttrice a fondamento dellarichiesta di modifica dell’ordinanza ex art. 186 cod. proc. civ. (nonchédelle allegazioni da essa formulate in ordine all’esatto adempimentodell’obbligazione di pagamento del canone sino al mese di gennaio2017 e alla convenuta riduzione dello stesso ad Euro 1.000); dall’altrolato, per la mancata considerazione dei fatti attestati dal proprioNumero registro generale 13612/2022Numero sezionale 1353/2026Numero di raccolta generale 14318/2026Data pubblicazione 14/05/2026consulente di parte all’esito del sopralluogo del 20 novembre 2017, ovein occasione del quale si era rilevata l’avvenuta apposizione, da partedella società locatrice, di manufatti e di reti elettrosaldate nell’areacontigua al locale aziendale oggetto di affitto, che ne oscuravano lavisibilità.3.1. I motivi in esame sono inammissibili.In virtù della regola già contenuta nell’art. 348-ter, ultimo comma,cod. proc. civ., applicabile ratione temporis (ora trasfusa nel nuovo art.360, quarto comma, cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. n.149 del2022), va esclusa la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi delnumero 5 dello stesso art. 360, nell’ipotesi in cui la sentenza d’appelloimpugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado(c.d. “doppia conforme”); in proposito, questa Corte ha da tempochiarito che la predetta esclusione si applica, ai sensi dell’art. 54,comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotticon ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta lanotificazione dal giorno 11 settembre 2012, e che il presupposto diapplicabilità della norma risiede nella c.d. “doppia conforme” in facto,sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità delmotivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., ha l’onere – nellaspecie non assolto – di indicare le ragioni di fatto poste a base delladecisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigettodell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass.18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass.06/08/2019, n. 20994).4. In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] vadichiarato inammissibile.Numero registro generale 13612/2022Numero sezionale 1353/2026Numero di raccolta generale 14318/2026Data pubblicazione 14/05/20265. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza evengono liquidate come da dispositivo.6. A norma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare alla società controricorrente lespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.305,00 percompensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art.13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 15 aprile 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]
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