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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 gennaio 1958

Cassazione n. 00582/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/01/1958 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Firenze del 20 gennaio 2021 che, in parziale riforma della sentenza della Corte di assise di Lucca del 17 dicembre 2019, lo ha condannato alla pena di anni sette, mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 24.000,00 di multa, in ordine ai seguenti reati„ commessi in data 1 febbraio 2018 in Lucca: 1) porto illegale di armi, ai sensi dell'art. 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché, al fine di commettere il reato di cui al capo 3, aveva portato portato in luogo pubblico una bottiglia incendiaria, equiparabile alle armi da guerra; 2) tentato danneggiamento, ai sensi degli artt. 56 e 635 cod. pen., perché aveva compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare un incendio, appiccando il fuoco con un accendino alla benzina in precedenza gettata a terra, accanto a una colonnina erogatrice di carburante presso il distributore Eni, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla sua volontà; 3) danneggiamento, ai sensi dell'art. 635 cod. pen., perché, scagliando la bottiglia incendiaria di cui al capo 1, nei pressi della sede di Lucca del movimento CasaPound, aveva compiuto atti idonei e diretti a cagionare un incendio e a danneggiare l'immobile.

2. Il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 62 bis cod. pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, nonostante avesse evidenziato elementi in forza del quali era possibile contenere la portata della condotta criminosa dell'imputato, ha mancato di concedere le circostanze attenuanti generiche, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. lì ricorso è inammissibile.

Il giudice di secondo grado ha evidenziato che l'imputato non aveva manifestato alcun segno di resipiscenza, ma che, anzi, aveva rivendicato con forza le condotte poste in essere.

Il giudice di merito, quindi, tenuto conto anche delta gravità del danno o del pericolo e della modalità dell'azione, ha ritenuto che non vi fosse spazio per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

La mancata concessione delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen., quindi, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).

Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, infatti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 13/10/2021 Il Consigliere estensore Il P es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/01/1958 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Firenze del 20 gennaio 2021 che, in parziale riforma della sentenza della Corte di assise di Lucca del 17 dicembre 2019, lo ha condannato alla pena di anni sette, mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 24.000,00 di multa, in ordine ai seguenti reati„ commessi in data 1 febbraio 2018 in Lucca: 1) porto illegale di armi, ai sensi dell'art. 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché, al fine di commettere il reato di cui al capo 3, aveva portato portato in luogo pubblico una bottiglia incendiaria, equiparabile alle armi da guerra; 2) tentato danneggiamento, ai sensi degli artt. 56 e 635 cod. pen., perché aveva compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare un incendio, appiccando il fuoco con un accendino alla benzina in precedenza gettata a terra, accanto a una colonnina erogatrice di carburante presso il distributore Eni, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla sua volontà; 3) danneggiamento, ai sensi dell'art. 635 cod. pen., perché, scagliando la bottiglia incendiaria di cui al capo 1, nei pressi della sede di Lucca del movimento CasaPound, aveva compiuto atti idonei e diretti a cagionare un incendio e a danneggiare l'immobile. 2. Il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 62 bis cod. pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, nonostante avesse evidenziato elementi in forza del quali era possibile contenere la portata della condotta criminosa dell'imputato, ha mancato di concedere le circostanze attenuanti generiche, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. lì ricorso è inammissibile. Il giudice di secondo grado ha evidenziato che l'imputato non aveva manifestato alcun segno di resipiscenza, ma che, anzi, aveva rivendicato con forza le condotte poste in essere. Il giudice di merito, quindi, tenuto conto anche delta gravità del danno o del pericolo e della modalità dell'azione, ha ritenuto che non vi fosse spazio per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La mancata concessione delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen., quindi, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, infatti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021 Il Consigliere estensore Il P es
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