CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 23469/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 22648-2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difes a dall’AvvocatoARRIGO [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in qualità di procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] 155 S.R.L., a sua volta cessionaria dei crediti di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimati - Ric. 2016n. 2 2 6 48 - Sez. 1 - CC del 11 luglio 20 2 3 avverso il DECRETO N. 3073/2016 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA],depositato il 1 / 8 /20 16; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/7/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La Corte d’appello di Venezia , con decreto del 1° agosto 2016, ha respinto il reclamo proposto, a norma dell’art.131 l.fall., dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro il provvedimento con il quale il Tribunale di Treviso aveva rigettato la sua proposta di concordato fallimentare d el F allimento di [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarato con sentenza del 18/3/2015. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorso notificato il 26/9/2016, ha chiesto, per un motiv o, la cassazione del decreto.. 2.1. Hannoresistito, con separati controricors i, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in qualità di procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] 155 s.r.l., a sua volta cessionaria dei crediti di [OSCURATO:SOCIETA]., le quali hanno eccepito la tardività del ricorso. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hapure propostoricorso incidentale condizionato. 2.3. [OSCURATO:PERSONA].r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimastiintimati. 2.4. La società ricorrente ha depositato memoria e atto di cessione in suo favore del credito della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 2.5. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con atto notificato il 19/6/2023, ha dichiarato di rinunciare al proprio ricorso incidentale condizionato. RAGIONI DELLA DECISIONERic. 2016n. 2 2 6 48 - Sez. 1 - CC del 11 luglio 20 2 3 3.1. Il ricorso principale , notificato solo in data 26/9/2016,è inammissibile perché tardivo rispetto alla notifica del decreto impugnato, eseguita l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], essendo stato proposto oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 131, ult.comma, l.fall.. 3.2. Tale termine non è rimasto sospeso tra il 1° agosto e il31 agosto 2016. 3.3. L’opposizione all’omologazione del concordato fallimentare si propone, infatti, come stabilito dall’art. 129 l.fall., “con ricorso a norma dell’art. 26” l.fall. ed è, come tale, assoggettata, salvo che per le deroghe espressamente previste dall’art. 129 cit., alle stesse norme che disciplinano i “ reclami contro i decreti del giudice delegato e del tribunale”. 3.4. Il giudizio introdotto dall’opposizione, pertanto, è regolato, tra le altre, dalla disposizione dell’art. 36 bis l.fall., a norma del quale, in deroga rispetto alla regola generale della sospensione feriale dei termini processuali tra il 1° agosto e il 31 agosto prevista dall’art. 1della l. n. 742/1969, “tutti i termini processuali previsti negli artt. 26 e 36”(e, quindi, nelle norme che disciplinano i giudizi, come le opposizione all’omologazione del concordato fallimentare, cui tali norme si applicano in virtù di un espresso richiamo), “non sono soggetti alla sospensione feriale” (cfr. Cass. n. 22271 del 2017). 3.5. Questa Corte, d’altro canto, ha già avuto modo di chiarire, sebbene con riguardo al giudizio di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, che nei procedimenti non soggetti alla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, la sospensione non si applica, senza alcuna limitazione o distinzione fra le varie fasi ed i diversi gradi del giudizio (Cass. n. 24019 del 2020), compreso, evidentemente, il ricorso per cassazione (Cass. n. 622 del 2016).Ric. 2016n. 2 2 6 48 - Sez. 1 - CC del 11 luglio 20 2 3 3.6. Nei procedimenti di cui all’art. 129 l. fall. la sospensione ferialedei termini, dunque, non trova applicazione non solo con riguardo al giudizio di opposizione innanzi al tribunale (art. 129 l.fall.) ed a quello di reclamo innanzi alla corte d’appello (art. 131 l.fall. ) ma anche al ricorso per cassazione avverso il decreto pronunciato da quest’ultima. 4. Il ricorsoprincipale è , in conclusione , inammissibile . 5. Il ricorso incidentale condizionato è, per l’effetto, assorbito: e ciò esclude ogni rilievo alla dichiarazione di rinuncia dello stesso da parte della [OSCURATO:SOCIETA].. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 7. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare allecontroricorrenti le spese di lite, che liquida, per ciascuna di esse, nella somma di €. 3.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrenteprincipale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Ric. 2016n.