CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30649/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17600-2012 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , incorporante la [OSCURATO:PERSONA] S.[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] D'ORO 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2020 - ricorrenti - 53.63ki contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controri corrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] BERGAMO; - intimato - avverso la Sentenza n. 92/45/2011 della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA, depositata il 23/05/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2020 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; Fatti di [OSCURATO:PERSONA] ricorso not. Il 9 7 2012 la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sas e & quale società incorporante la [OSCURATO:PERSONA] S Giorgio di [OSCURATO:PERSONA] c. sas e la Immobiliare agricola Giene di [OSCURATO:PERSONA] c. Sas, impugna la sentenza della CTR n. 92\45\2011 . Il ricorrente propone in questo giudizio di legittimità, 4 motivi così sintetizzabili: violazione e \ 0 fal%sa applicazione, ex art. 360 comma i n3 cpc , dell'art. n. 2697 cc e 2721 cc in merito alla violazione dell'onere della prova, At+t Violazionkartt. 20,25 dlgs. 74 \2000 art. 654 cpp ,art. 116 cpc nonchè circolare min. n. 154\2000 sul punto relativo alla asserita inutilizzabilità delle sentenze penali nel giudizio tributario ; Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 comma i n3 cpc) dell'art.2697 e 2721 CC e dell'art. 109 dpr n. 917\86 in merito al mancato riconoscimento dei costi; Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per i giudizio ex artt. 360 comma i n. 5 cpc in relazione alla illegittima duplicazione dell'imponibile e sulla omessa valutazione di prove in violazione dell'art. 116 cpc ; Si costituiva con controricorso l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso. Va premesso che la vicenda giudiziaria prendeva le mosse dalla notifica effettuata alla società azienda agricola [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sas quale società incorporante della Tecnico e della Gienne , di vari avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2003 e 2004 per iva irap e sanzioni. Tali avvisi erano tempestivamente impugnati e la [OSCURATO:PERSONA], dopo averli riuniti , li accoglieva. A seguito di appello da parte dell'Agenzia delle Entrate, la Ctr invece, in accoglimento del gravame, confermava gli accertamenti emessi . Al riguardo deve ricordarsi che «secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il principio di unitarietà dell'accertamento, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei relativi soci, comporta che il ricorso tributario proposto da uno di essi, o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento, non potendo la relativa controversia essere decisa limitatamente ad alcun soltanto di essi; ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra soci e società (ex plurimis, Cass. S.U. n. 10145/12; Cass. sez. V, nn. 5844/16, 5708/16, 1700/16, 26102/15, 21340/15, 16926/15, 2094/15, 20075/14, 13767/12, 6935/11, 12236/10; Cass. Sez. V1-5 nn. 4570/16, 3690/16, 2867/16).Nel caso poiché il ricorso in cassazione risulta proposto dal socio accomandatario quale legale rappresentante dalla società di persone , come desumibile anche dalla concorde ricostruzione dei fatti, e tenuto conto che in appello era costituito anche il socio accomandante [OSCURATO:PERSONA] , nel caso non vi è un problema di violazione del contraddittorio nelle fasi antecedenti quanto quello di integrare il contraddittorio in questo grado , in considerazione che il socio accomandante non ha proposto ricorso né gli è stato notificato il ricorso in cassazione . P. Q.M La Corte dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti del socio accomandante entro 120 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza con le formalità di cui all'art. 37ibis cpc ,e rinvia a nuovo ruolo Roma 13 11 2020 Il presidente [OSCURATO:PERSONA]