CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 43578/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Napoli, adito ex art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e confermato l'ordinanza del 3 maggio 2021, con cui la Corte di appello di Napoli aveva rigettato l'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti del ricorrente per il delitto di cui agli artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, e 7 legge 203/1991, commesso in Napoli, Spagna e Olanda dalla fine degli anni '90 alla data della sentenza di primo grado (19 gennaio 2017). 2. Nell'atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Violazione di legge penale e vizio di motivazione per non avere il Tribunale rilevato la mancanza di una valutazione coerente ed attuale delle esigenze cautelari, essendosi limitato a fare proprio l'impianto motivazionale dell'ordinanza impugnata, fornendo una motivazione illogica a sostegno delle ritenute esigenze cautelari. Al riguardo si rappresenta che era stato evidenziato, rispetto alla persistenza ed attualità delle esigenze cautelari ravvisate dal Gip nell'ordinanza emessa nel 2015, che: l'associazione per cui si procede è stata azzerata grazie al contributo di Imperiale; che l'imputato, incensurato non si è sottratto alla misura coercitiva, perché al momento della sua emissione già viveva all'estero da almeno dieci anni; che ha nominato un proprio difensore di fiducia per rendersi processabile depositando dichiarazioni scritte con cui ha ammesso gli addebiti propri e dei correi, comunicando anche la lista degli immobili intestati a prestanomi consentendone la confisca; che per queste ragioni ha ottenuto il riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 74 d.P.R. 309/90 ed una pena contenuta al di sotto dei sei anni di reclusione (cinque anni, dieci mesi e giorni venti). Si invoca, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio per l'evidente insussistenza delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi dedotti. La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non è stata ritenuta superata dai Giudici di merito in ragione della impossibilità di apprezzare a pieno la finalità delle sue dichiarazioni confessorie, essendosi l'imputato avvantaggiato della sua permanenza all'estero per sottrarsi all'arresto, così da rendere fortemente ambigua la sua parziale collaborazione con la giustizia, quanto meno sotto il profilo della interruzione dei suoi traffici illeciti, avendo mantenuto da molti anni la propria residenza negli [OSCURATO:PERSONA] ed essendosi giovato della mancanza di risposta alle richieste di estradizione avanzate dall'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato italiano. Giova osservare che anche in contesti di c.d. mafia storica il dato temporale quando sia apprezzabile può incidere sul pericolo di reiterazione dei reati derivante dall'appartenenza ad un sodalizio criminale, in assenza di elementi concreti da cui desumere la stabilità e la perduranza nel tempo del vincolo associativo, avuto riguardo al ruolo svolto nel sodalizio ed alla durata della sua pregressa partecipazione. Tuttavia, nel caso in esame, proprio tenuto conto del ruolo di vertice svolto in seno all'associazione e della lunga esperienza criminale, nell'ordinanza impugnata sono state ben evidenziate le ragioni che hanno indotto il Tribunale a ritenere attuale il pericolo di reiterazione dei reati, con valide argomentazioni sorrette dalla peculiarità di una collaborazione di cui non è stato possibile apprezzare l'assenza di intenti utilitaristici correlati al proprio ruolo criminale, perché contraddetta dalla permanenza dell'imputato all'estero in una località in cui lo stesso ha potuto per anni sottrarsi all'esecuzione dell'ordinanza cautelare, mantenendo inalterata la possibilità di proseguire i propri traffici illeciti, anche nel settore del riciclaggio e dell'autoriciclaggio. Quanto alle censure sulla motivazione in merito alla dedotta dissoluzione dell'associazione, il ricorso pecca nuovamente di genericità perché reitera le medesime argomentazioni già respinte dal Tribunale, senza considerare l'elevata capacità a delinquere desunta dalle modalità dei fatti e la presunzione della necessità della custodia in carcere prevista per legge per il reato di cui all'art. 74 d.pr.309/90. In conclusione, si deve ritenere che la motivazione dell'ordinanza impugnata non presenta vizi logici manifesti e decisivi, risulta coerente con le emergenze processuali e non è incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, inammissibile in questa sede. 2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021 ire estensore Il