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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2023

Cassazione n. 12934/2026

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l TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Firenze in composizionemonocratica – in qualità di Giudice dell’esecuzione – ha rigettato la richiesta presentata daOsaigbovo [OSCURATO:PERSONA], volta al riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati giudicatimediante tre sentenze (sentenza del Tribunale di Firenze del 18/05/2023, passata ingiudicato il 15/06/2023, di condanna alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione ed eurosettecento di multa, per i reati di cui agli artt. 648, 341-bis, 337 e 340 cod. pen., commessi inEmpoli il 27/08/2018; sentenza del Tribunale di Firenze del 10/05/2023, passata in giudicatoil 25/07/2023, di condanna alla pena di anni uno di reclusione, per i reati di cui agli artt. 337 e340 cod. pen., commessi in Empoli il 30/10/2018; sentenza del Tribunale di Firenze del22/09/2023, passata in giudicato il 21/02/2024, di condanna alla pena di mesi sei direclusione, per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., commesso in Firenze il 10/01/2019),2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Piazzini, deducendo la sussistenza del vizio di violazione di legge, per essersi trascuratol’elemento della ripetizione dei fatti, da ritenersi – unitamente agli ulteriori indici rivelatori –sintomatica di una preventiva ideazione unitaria.3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezzadel motivo addotto.

Nel caso in esame, infatti, la dedotta questione è stata risolta – ad operadel giudice dell’esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della lorogenesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui“ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità.Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiesta dirivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con la conformazionenormativa del giudizio di legittimità.

Da ciò, deriva la inammissibilità del proposto ricorso.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Firenze in composizionemonocratica – in qualità di Giudice dell’esecuzione – ha rigettato la richiesta presentata daOsaigbovo [OSCURATO:PERSONA], volta al riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati giudicatimediante tre sentenze (sentenza del Tribunale di Firenze del 18/05/2023, passata ingiudicato il 15/06/2023, di condanna alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione ed eurosettecento di multa, per i reati di cui agli artt. 648, 341-bis, 337 e 340 cod. pen., commessi inEmpoli il 27/08/2018; sentenza del Tribunale di Firenze del 10/05/2023, passata in giudicatoil 25/07/2023, di condanna alla pena di anni uno di reclusione, per i reati di cui agli artt. 337 e340 cod. pen., commessi in Empoli il 30/10/2018; sentenza del Tribunale di Firenze del22/09/2023, passata in giudicato il 21/02/2024, di condanna alla pena di mesi sei direclusione, per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., commesso in Firenze il 10/01/2019),2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Piazzini, deducendo la sussistenza del vizio di violazione di legge, per essersi trascuratol’elemento della ripetizione dei fatti, da ritenersi – unitamente agli ulteriori indici rivelatori –sintomatica di una preventiva ideazione unitaria.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezzadel motivo addotto. Nel caso in esame, infatti, la dedotta questione è stata risolta – ad operadel giudice dell’esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della lorogenesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui“ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità.Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiesta dirivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con la conformazionenormativa del giudizio di legittimità. Da ciò, deriva la inammissibilità del proposto ricorso. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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