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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14737/2025

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17910 2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresenta ta e dife sa ope legis dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la sentenza n. 2593 /2023 della [OSCURATO:PERSONA] GRADO della LOMBARDIA , depositata il 29.8.2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del16/5/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso, affidato a tre motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 245/2022emessa dallaCorte di giustizia tributaria di primo grado di Pavia , in rigetto del ricors o propost o avverso intimazione di pagamento e sottese cartelleesattoriali.

Agenzia delle entrate riscossione resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con il primo motivo la ricorrent e denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., violazione dell'art. 2946 c.c. e dell’art. 2948 c.c.avendo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente ritenuto applicabile la prescrizione decennale a tutti i diritti da pagare periodicamente ad anno o in termini più brevi ex art. 2948,comma 4, c.c., tra cui i crediti erariali.

1.2. La doglianza va disattesanei termini di seguito illustrati.

1.3. Secondo consolidata interpretazione di questa Corte (cfr. Cass.nn. 16713/2016, 24322/2014, 22977/2010, 2941/2007), il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948, n. 4, c.c.

«per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.

1.4. Da queste pronunce di diritto si ricava la conclusione che i crediti di imposta sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art.2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, l'art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributi previdenziali) e salvo l'actio judicati.

1.5. La prescrizione del credito, ancorché oggetto di cartella di pagamento notificata, segue dunque la disciplina sostanziale prevista per quel credito, salvo che si sia in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass., Sez.

U., n. 23397/2016 cit.), disciplina che è in via generale quella della prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c. ove la legge non disponga diversamente (cfr. Cass. 10547 /2019 ), come per i tributi erariali (Cass. n. 32308/2019), a differenza dei canoni acqua (cfr. Cass. n. 3966/2018) e dei tributi locali, come l’ICI (cfr. Cass.n. 26013/2014 e n. 24679/2011) o la tassa sui rifiuti, per i quali vige il termine di prescrizione quinquennale.

1.6. La sentenza impugnata, laddove afferma che i crediti scaturenti dalle cartelle esattoriali, relative a mancato pagamento di imposte erariali, sonosottoposti a prescrizione decennale , si è dunque attenuta ai suddetti principi.

2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 139 ss. c.p.c. e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia omesso di dichiarare la nullità della notifica delle cartelle esattoriali per omessa prova dell’invio della raccomandata informativa.

2.2. I Giudici d’appello hanno affermato quanto segue: “Sullanotifica delle cartelle esattoriali indicate nell’atto di intimazione si osserva che il motivo è generico e non scardina la prova contraria già fornita dall’agenzia della riscossione con allegazione delle relate di notifica».

2.3. Il motivo è quindi inammissibile perché viene prospettato, sotto l'improprio profilo della violazione delle norme sopra indicate, un vizio della motivazione della sentenza della CTR, in quanto dall'esame del motivo non emerge l'effettiva deduzione di una violazione di legge o di un errore di sussunzione in cui sarebbe incorso il Giudice di appello.

2.4. La ricorrente, invero, intende in realtà censurare la motivazione in base alla quale il Giudice ha accertato che i documenti prodotti erano inidonei a dimostrare la rituale notifica delle cartelle esattoriali, sottese all’intimazione di pagamento impugnata.

2.5. Viene, quindi, lamentato un difetto di motivazione finalizzato ad ottenere da questa Corte una «diversa» valutazione delle risultanze processuali (valutazione che, invece, è riservata al Giudice di merito), censura che risulterebbe anche inammissibile poiché si verte in ipotesi di doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., rispetto alla quale non sono statiindicati profili di divergenza tra le ragioni di fatto a base della decisione di primo grado e quelle a base del rigetto dell'appello, com'era invece necessario per dar ingresso alla censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. nn. 26774/2016, 5528/2014).

3.1. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 91 c.c.per avere la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] posto a carico della contribuente le spese del secondo grado, confermando anche la condanna alle spese di lite in primo grado, e lamenta che, trattandosi di debiti prescritti, le spese di lite avrebbero dovutoessere poste a carico dell’Amministrazione finanziaria per aver agito su titoli palesemente prescritti.

3.2. Il rigetto dei primi due motivi di ricorso, con la conferma delle pretese avanzate dall’Erario nei confronti della ricorrente, soccombente, determina di conseguenza il rigetto del terzo motivo.

4. Il ricorso va dunque integralmente respinto.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in relazione al valore della controversia (pari ad Euro 64.886,88, importoriferito alle cartelle impugnate; cfr. pag. 2 ricorso).

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso ; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.880,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quaterdel d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto .

Così deciso in Roma, nella camera di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17910 2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresenta ta e dife sa ope legis dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la sentenza n. 2593 /2023 della [OSCURATO:PERSONA] GRADO della LOMBARDIA , depositata il 29.8.2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del16/5/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso, affidato a tre motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 245/2022emessa dallaCorte di giustizia tributaria di primo grado di Pavia , in rigetto del ricors o propost o avverso intimazione di pagamento e sottese cartelleesattoriali. Agenzia delle entrate riscossione resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo la ricorrent e denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., violazione dell'art. 2946 c.c. e dell’art. 2948 c.c.avendo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente ritenuto applicabile la prescrizione decennale a tutti i diritti da pagare periodicamente ad anno o in termini più brevi ex art. 2948,comma 4, c.c., tra cui i crediti erariali. 1.2. La doglianza va disattesanei termini di seguito illustrati. 1.3. Secondo consolidata interpretazione di questa Corte (cfr. Cass.nn. 16713/2016, 24322/2014, 22977/2010, 2941/2007), il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948, n. 4, c.c. «per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi. 1.4. Da queste pronunce di diritto si ricava la conclusione che i crediti di imposta sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art.2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, l'art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributi previdenziali) e salvo l'actio judicati. 1.5. La prescrizione del credito, ancorché oggetto di cartella di pagamento notificata, segue dunque la disciplina sostanziale prevista per quel credito, salvo che si sia in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass., Sez. U., n. 23397/2016 cit.), disciplina che è in via generale quella della prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c. ove la legge non disponga diversamente (cfr. Cass. 10547 /2019 ), come per i tributi erariali (Cass. n. 32308/2019), a differenza dei canoni acqua (cfr. Cass. n. 3966/2018) e dei tributi locali, come l’ICI (cfr. Cass.n. 26013/2014 e n. 24679/2011) o la tassa sui rifiuti, per i quali vige il termine di prescrizione quinquennale. 1.6. La sentenza impugnata, laddove afferma che i crediti scaturenti dalle cartelle esattoriali, relative a mancato pagamento di imposte erariali, sonosottoposti a prescrizione decennale , si è dunque attenuta ai suddetti principi. 2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 139 ss. c.p.c. e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia omesso di dichiarare la nullità della notifica delle cartelle esattoriali per omessa prova dell’invio della raccomandata informativa. 2.2. I Giudici d’appello hanno affermato quanto segue: “Sullanotifica delle cartelle esattoriali indicate nell’atto di intimazione si osserva che il motivo è generico e non scardina la prova contraria già fornita dall’agenzia della riscossione con allegazione delle relate di notifica». 2.3. Il motivo è quindi inammissibile perché viene prospettato, sotto l'improprio profilo della violazione delle norme sopra indicate, un vizio della motivazione della sentenza della CTR, in quanto dall'esame del motivo non emerge l'effettiva deduzione di una violazione di legge o di un errore di sussunzione in cui sarebbe incorso il Giudice di appello. 2.4. La ricorrente, invero, intende in realtà censurare la motivazione in base alla quale il Giudice ha accertato che i documenti prodotti erano inidonei a dimostrare la rituale notifica delle cartelle esattoriali, sottese all’intimazione di pagamento impugnata. 2.5. Viene, quindi, lamentato un difetto di motivazione finalizzato ad ottenere da questa Corte una «diversa» valutazione delle risultanze processuali (valutazione che, invece, è riservata al Giudice di merito), censura che risulterebbe anche inammissibile poiché si verte in ipotesi di doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., rispetto alla quale non sono statiindicati profili di divergenza tra le ragioni di fatto a base della decisione di primo grado e quelle a base del rigetto dell'appello, com'era invece necessario per dar ingresso alla censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. nn. 26774/2016, 5528/2014). 3.1. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 91 c.c.per avere la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] posto a carico della contribuente le spese del secondo grado, confermando anche la condanna alle spese di lite in primo grado, e lamenta che, trattandosi di debiti prescritti, le spese di lite avrebbero dovutoessere poste a carico dell’Amministrazione finanziaria per aver agito su titoli palesemente prescritti. 3.2. Il rigetto dei primi due motivi di ricorso, con la conferma delle pretese avanzate dall’Erario nei confronti della ricorrente, soccombente, determina di conseguenza il rigetto del terzo motivo. 4. Il ricorso va dunque integralmente respinto. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in relazione al valore della controversia (pari ad Euro 64.886,88, importoriferito alle cartelle impugnate; cfr. pag. 2 ricorso). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso ; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.880,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quaterdel d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto . Così deciso in Roma, nella camera di c
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