CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 febbraio 2021
Cassazione n. 19686/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20504/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 144, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA d el [OSCURATO:PERSONA] n. 324/2021 depositata il23/02/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il Comune di Cittadella contestava ad [OSCURATO:PERSONA] l'infrazione ex art. 142 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada, ‘CdS’), per superamento del limite di velocità. Poiché l'asserito trasgressore non aveva comunicato le generalità del conducente per la procedura di decurtazione del punteggio della patente di guida, il medesimo Comune elevava un secondo verbale di infrazione,per violazione dell'articolo 126-bis, comma 2, CdS. 2. [OSCURATO:PERSONA] presentava ricorso innanzi al Giudice di Pace di Padova avverso il secondo verbale ( n. B/81655 1811076/2018) e in riferimento al verbale presupposto( n. V/20162 18027165/2018). Il giudice adìto rigettava l'opposizione ritenendo perfezionata la notifica del verbale presupposto per compiuta giacenza rispetto a quello impugnato, quest'ultimo notificato con le medesime modalità di quello presupposto; rilevava che nello stato di residenza del ricorrente (Svizzera) non era previsto l'obbligo di invio del CAD; compensava integralmente le spese di lite stante la «controvertibilità della materia oggetto del contendere». La pronuncia veniva impugnata dal Sartori innanzi al Tribunale di Padova. Si costituiva il Comune di Cittadella chiedendo, tra l’altro, con appello incidentale la modifica del capo sulle spese di lite applicando il principio della soccombenza. 3. Il Tribunale monocratico di Padova, in funzione di giudice di appello, con la sentenza in epigrafe dichiarava inammissibile l'appello principale, in quanto viziato da domanda nuova; accoglieva il secondo motivo di appello incidentale relativo alle spese in quanto la parte ricorrente risultava integralmente soccombente, né era presente alcuna delle ipotesi indicate dal secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. 4. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la predetta sentenza per il ricorso in Cassazione affidandolo a due motivi, illustrandolo con memoriain prossimità dell’adunanza. Resistevail Comune di Cittadella depositando controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione della norma di cui all'art. 345 cod. proc. civ. sulle domande nuove in appello, che ha comportato la pronuncia di inammissibilità dell'appello da parte del Tribunale, sull'errato presupposto che sarebbe stata proposta una nuova domanda o una non consentita modifica della domanda. In tesi, il ricorrente afferma di aver appellato la sentenza del Giudice di Pace per due ragioni: la prima riguardava la notifica per posta non avvenuta secondo la normativa italiana, in particolare non essendovi stata compiuta giacenza né i termini previsti per il perfezionamento dell'avviso al notificato (ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ. e della legge n. 890/1982). Con il secondo motivo, proposto per la prima volta in appello, il Sartori lamentava la nullità della notifica del verbale presupposto in base alla Convenzione dell'Aja del 15.11.1965, ratificata dalla Svizzera nel 1995, in virtù della quale le notifiche in materia civile e penale devono essere effettuate esclusivamente tramite autorità centrali ministeriali designate dagli Stati aderenti alla convenzione. Tale seconda doglianza, a giudizio del ricorrente, non corrisponde ad un motivo nuovo, bensì integra un'argomentazione giuridica, poiché si tratta di un'ulteriore ragione a sostegno della nullità della notifica. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per omessa pronuncia ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. e nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. per omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. sulla nullità della notifica del verbale presupposto; violazione di legge exart. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione della norma di cui all'art. 149 cod. proc. civ. e all'art. 8 legge 20 novembre 1982, n. 890 sulla notifica a mezzo servi zio postale. Posto che l'appello era ammissibile, ritiene il ricorrente evidente l'omissione di pronuncia del Tribunale in merito alla nullità del procedimento notificatorio: l'affermazione dell’inesistenza del CAD nello stato di residenza del Sartori avrebbe dovuto condurre alla dichiarazione di nullità dell'accertamento poiché manca -oltre all'avviso ai sensi del comma 4 dell'art. 8 legge n. 890/1982 - anche l'invito al destinatario di ritirare il plico entro sei mesi, nonché l'avviso che la notifica si sarebbe perfezionata entro 10 giorni dal deposito. In altri termini, l'atto di notifica è rimasto presso le poste svizzere dal 07/09/2018 al 14/09/2018, quindi per un termine inferiore ai 10 giorni previsti dalla legge italiana, ed è stato spedito al mittente senza il rispetto del termine di sei mesi per il ritiro, come previsto dal comma 6 dell'art. 8 citato. 3. Il secondo motivo deve essere esaminato per primo per ragioni di priorità logica, ed è infondato perquanto si dirà di séguit o . 3.1. Per il procedimento notificatorio all’estero del verbale di contestazione deve farsi riferimento all’art. 142 cod. proc. civ.(come modificato dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), in virtù del richiamo al codice di rito di cui all’art. 14, comma 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689; norma che prevede un duplice livello di disciplina: -l’art. 142, c omma 1 recita: « Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta». - i l comma 2 recita: « Le disposizioni di cui al primo comm a si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200». Il procedimento notificatorio di cui all'art. 142 cod. proc. civ. , comma 1, costituisce, dunque, uno strumento residuale, operante soltanto laddove sia impossibile eseguire la notifica nei modi stabiliti dalle convenzioni internazionali eventualmente applicabili,od in base alla legge consolare: d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71, Ordinamento e funzioni degli uffici consolari; nonché « [OSCURATO:PERSONA] della notifica all’estero degli atti amministrative»redatte dal Ministero degl i Esteri. Nel caso che ci occupa, deve escludersi l’applicabilità di convenzioni internazionali: non la Convenzione dell’Aja del 1965 , relativa alla notificazione e comunicazione all’estero degli atti giudiziari in materia civile e commerciale , in quanto la notifica dell’atto amministrativo (nel caso che ci occupa, i verbali di contestazione di infrazione al CdS) è estraneo alla materia civile o commerciale, cui invece fa espresso riferimento la Convenzione menzionata(v. Corte Costituzionale, sentenza n. 149 del 2000). Non è nemmeno applicabile la Convenzione di Strasburgo del 1977 sulla notificazione all’estero dei documenti in materia amministrativa perché la Svizzera,paese di residenza del Sartori, pur avendola firmata il 24.11.1977, l’ha poi ratificata il 04.06.2019 con entrata in vigore il 01.10.2019, ossia in un tempo successivo all’emissione dei verbali di cui è causa. Con riferimento, allora, alla legge consolare, la Svizzera risulta essere tra i paesi elencati nelle [OSCURATO:PERSONA] della notifica all’estero degli atti amministrativiredatte dal Minis tero degl i Esteri, i quali non escludono l’invio diretto.In questi casi, la notifica può essere spedita per posta raccomandatacon avviso di ricezione, dal momento che la normativa locale nonprevede cause ostative alla trasmissione diretta da parte degliUffici della [OSCURATO:PERSONA] italiana . 3.2. Tornando al caso che ci occupa, è pacifico dagli atti d el giudizio di merito -cui la Corte accede direttamente in ragione della natura processuale del vizio dedotto (Cass. n. 36728/2022) - che il verbale presupposto fu notificato al med e simo indirizzo e con la medesima procedura adottata per il secondo verbale (n. B/81655 1811076/2018), notificato in data 31.01.2019 e impugnato dall’odierno ricorrente innanzi al Giudice di Pace di Padova il 21.03.2019, ossia nei termini di legge ( 360 giorni per i residenti all’estero, ai sensi dell’art. 201, comma 1, ul timo inciso, CdS) . Pertanto, a prescindere dalla validità del procedimento notificatorio del verbale presupposto, si osserva che – come questa Corte ha già avuto modo di precisare – l ’eventuale nullità della notificazione a mezzo posta del (primo) verbale di accertamento di infrazione del codice della strada può dirsi sanata per il raggiungimento del relativo scopo - che è quello della conoscenza legale dell’atto volta all’utile predisposizione delle proprie difese da parte del destinatario della contestazione - ove sia proposta una tempestiva e rituale opposizione, avendosi così per realizzato nel processo il risultato pratico cui la valida notificazione è ex lege finalizzata, con conseguente venir meno dell'interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio(Cass. Sez. U, Sentenza n. 11550 del 08/04/2022, Rv. 664424 –01). 4. Alla luce di quanto sopra enunciato , stante la validità della notifica del verbale presupposto, il motivo di gravame deve essere rigettato e, per l’effetto, si dichiar a assorbito il primo motivo del ricorso, secondo il meccanismo dell’assorbimento improprio (Cass.27/12/2013, n. 28663; Cass. 12/07/2016, n. 14190). Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 370,00 per compensi, oltre ad €. 100,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre