CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25511/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26297/2016R.G. proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], con gli avvocati prof. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel domicilio eletto presso lo studio degli ultimi due in Roma, alla via Crescenzio n. 91 –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona legale rappresentante p.t. , rappresentatoe difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, nel suo domicilio in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] per l a Campania, n.3802/18/16,pronunciata 18 dicembre 2016 e depositata il 19 aprile 2016, non notificata. Oggetto:DL 193/2016 8– 2629 7 - 201 6 – 05 / 0 7 /20 2 3 MMF Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 luglio 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneralePaola Filippi che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; Udita per la parte pubblica l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], nessuno comparsoper la parte privata. RILEVATO In prossimità dell’udienza la parte contribuente ha depositato atti di rinuncia al ricorso per definizione agevolata ex d.l. n. 193/2016. CONSIDERATO Che la predetta rinuncia comporta l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate(art. 46 proc. trib.). PQM La Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate