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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 32351/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14294-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 2067/2021 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il 14/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex art. 702 -bis c.p.c. l'avv. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Brescia la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo il pagamento del compenso professionale, pari a 12.093,19 euro, per attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. si costituiva contestando l'esistenza del credito e proponendo domanda riconvenzionale di condanna dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di 8.493,85 euro a titolo di risarcimento danni per responsabilità professionale.

Il Tribunale di Brescia, con ordinanza collegiale del 21/12/2020, emessa ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, rigettava la domanda dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e - ravvisando la negligente esecuzione della prestazione - affermava l'inadempimento contrattuale da parte della professionista e di conseguenza escludeva il diritto al compenso.

Ad avviso del Tribunale, l'iniziativa giudiziale promossa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., volta a far valere la nullità parziale del contratto di leasing immobiliare concluso dalla società, per contrarietà a norma imperativa della clausola di fissazione del tasso di mora in quanto superiore a soglia usuraria, con la conseguente nullità, oltre che della detta clausola, anche di ogni altra clausola del contratto relativa a interessi correlati al versamento delle rate di leasing, era estremamente aleatoria e la professionista avrebbe dovuto rendere preventivamente edotta l'assistita dei seri elementi di debolezza della pretesa fatta valere in giudizio, anche in Ric. 2021 n. 14294 sez.

M2 - ud. 16-06-2022 -2- considerazione del fatto che nel corso del rapporto relativo al contratto di leasing erano stati versati interessi di mora per un importo del tutto esiguo, che non giustificava la proposizione della domanda di nullità.

Condannava la professionista a pagare la somma di euro 8.392,23 a titolo risarcitorio, oltre le spese.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Brescia propone ricorso per cassazione l'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] è stata depositata sia dalla ricorrente che dalla controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in cinque motivi.

1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14 d.lgs. 150/2011 in combinato disposto dell'art. 702-ter c.p.c. co. 4 in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3 e si contesta che il Tribunale, a fronte della proposizione di domanda riconvenzionale da parte della società convenuta, avrebbe dovuto sospendere il giudizio, disporre la separazione delle cause e istruire la domanda riconvenzionale nelle forme del processo ordinario di cognizione.

2. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.. in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3, e si contesta che il Tribunale ha violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato non dando seguito alla richiesta della convenuta di disporre il mutamento del rito.

3. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c. n. 4 perché, non avendo il giudice mutato il rito, la ricorrente non ha potuto avvalersi delle facoltà processuali per la migliore articolazione delle sue difese, anche in punto di prova dell'adempimento dei propri obblighi nei confronti della cliente.

Ric. 2021 n. 14294 sez.

M2 - ud. 16-06-2022 -3-

4. Con il quarto motivo di ricorso è denunciata la falsa applicazione della sentenza a Sezioni Unite n. 4485 del 23/02/2018 e si contesta che il Tribunale sarebbe incorso in errore nel non separare la causa di liquidazione dei compensi e quella riconvenzionale di inadempimento del contratto d'opera intellettuale.

Si rileva inoltre la necessità di dover produrre altri documenti avvalendosi della previsione di cui all'art. 372 c.p.c.

5. Con l'ultimo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 92, co. 2 c.p.c. e dell'art. 11 delle preleggi in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 e si contesta che il Tribunale sarebbe incorso in errore nel ritenere colpevole l'avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale non era stata inadempiente ai doveri di informazione al cliente perché il mutamento di giurisprudenza, che ha comportato la soccombenza nella causa, si era verificato successivamente alla definizione della stessa.

I primi quattro motivi di ricorso, in quanto strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Preliminarmente va osservato che il riferimento operato dalla ricorrente alla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 26/11/2020 non è pertinente al caso che ci occupa.

Con questa pronuncia la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 702-ter c.p.c. laddove, con riferimento alle domande riconvenzionali, stabilisce che, se le stesse non rientrano nell'ambito di applicazione del rito sommario di cognizione (che riguarda le controversie demandate alla decisione del tribunale in composizione monocratica), il giudice adito è tenuto in ogni caso a dichiararle inammissibili, ma trattasi di norma che non risulta direttamente suscettibile di applicazione nella fattispecie in esame.

Ric. 2021 n. 14294 sez.

M2 - ud. 16-06-2022 -4- In primo luogo, con riferimento alle controversie relative alla liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato per prestazioni giudiziali civili, la legge delinea un rito sommario di cognizione speciale, retto dalla previsione di cui all'art. 14 del d.lgs. 150/2011, in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e a cui non si applicano i co. 2 e 3 dell'art. 702-ter c.p.c. (così come stabilisce l'art. 3, co. 1, d.lgs 150/2011).

In secondo luogo, la fattispecie oggetto della pronuncia della Corte costituzionale riguarda un'ipotesi diversa da quella venuta in rilievo nel giudizio davanti al Tribunale di Brescia.

Si tratta infatti di un giudizio promosso ai sensi dell'art. 702-bis, e cioè al sommario ordinario di cognizione, nel quale è appunto prevista l'applicabilità dell'art. 702-ter c.p.c. di cui è stata dichiarata l'incostituzionalità, essendosi ravvisata la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non è prevista la possibilità per il giudice adito di disporre il mutamento del rito fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., assoggettando entrambe le controversie al rito ordinario, e senza quindi la possibilità di definire in rito la sola riconvenzionale.

Nella fattispecie, invece, siamo al cospetto di una controversia sottoposta al rito sommario di cognizione speciale di cui al menzionato art. 14, in relazione al quale, e per l'ipotesi in cui il cliente proponga domanda riconvenzionale, come specificato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 4485/2018 «il giudice del procedimento deve vagliare se la domanda del convenuto possa essere trattata con il rito sommario, cioè non richieda un'attività istruttoria non sommaria e in questo caso procederà alla trattazione congiunta con il rito sommario»; solo nel caso in cui la domanda introdotta dal convenuto (nel caso di specie il cliente) richieda un'istruttoria non sommaria «la trattazione Ric. 2021 n. 14294 sez.

M2 - ud. 16-06-2022 -5- della domanda introdotta dal cliente dovrà avvenire, previa separazione, con il rito ordinario a cognizione piena».

Nel provvedimento impugnato, ad avviso del Collegio, non si riscontra la violazione né dell'art. 14 d.lgs 150/2011 né dell'art. 702-ter c.p.c., avendo il giudice, ancorché in maniera implicita allorquando è pervenuto alla decisione unitaria della domanda principale e della riconvenzionale con la medesima ordinanza, esercitato una valutazione - rientrante nei suoi poteri - circa la non necessità di un'istruttoria non sommaria anche in relazione alla domanda riconvenzionale.

Non è quindi fondata la censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto la trattazione della domanda riconvenzionale in via congiunta con il rito sommario deriva da una valutazione che, benché non esplicita, è certamente ricavabile dalla decisione impugnata e non è quindi pertinente la censura di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Per quanto riguarda la presunta nullità della sentenza, fondata sull'assunto che il mancato mutamento del rito avrebbe precluso alla odierna ricorrente la possibilità di articolare le sue difese, vengono in rilievo due considerazioni: il mutamento del rito era stato richiesto dalla controparte e l'odierna ricorrente non allega di aver aderito a tale richiesta; in ogni caso, quanto all'asserito pregiudizio che sarebbe derivato alla ricorrente per l'omesso mutamento, si rileva che, pur avendo la sua difesa preso parte all'udienza che ha preceduto la pronuncia dell'ordinanza gravata, non è allegato che sia stata dedotta la necessità di trattazione della riconvenzionale nelle forme del processo ordinario di cognizione ovvero la necessità di un rinvio al fine di produrre documenti idonei a contrastare la riconvenzionale proposta, occorrendo altresì evidenziare che tale prova poteva essere offerta anche seguendo le regole di rito del sommario di Ric. 2021 n. 14294 sez.

M2 - ud. 16-06-2022 -6- cognizione, per il quale la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che non può rinvenirsi né letteralmente né sistematicamente alcuna non prevista preclusione istruttoria (cfr. Cass. 24415/2021; Cass. 46/2021).

Quanto all'istanza di produzione di altri documenti, come rilevato dalla stessa ricorrente, detta produzione è preclusa nel giudizio di legittimità, trattandosi all'evidenza di documenti che la parte avrebbe dovuto eventualmente produrre in sede di merito, e che esulano dal novero di quelli per i quali è consentita la produzione ex art. 372 c.p.c.

La censura sollevata con l'ultimo motivo di ricorso trova adeguata risposta nella sentenza impugnata laddove il Tribunale di Brescia ha affermato che «nessuna colpa professionale - va da sé - può ravvisarsi nell'avere sostenuto avanti al Tribunale un'interpretazione controversa, ma ben presente nell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale» e comunque comporterebbe un accertamento di fatto estraneo al giudizio di cassazione.

Parimenti non è sindacabile davanti a questa Corte l'omesso esercizio del potere di compensazione delle spese, essendo il sindacato della Corte di cassazione in materia limitato ad accertare soltanto che non vi sia stata violazione del principio della soccombenza (Cass. 35851/2021; Cass. 30417/2017; Cass. 2149/2014) e l'avvocato è risultato soccombente.

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Ric. 2021 n. 14294 sez.

M2 - ud. 16-06-2022 -7- P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente che liquida in euro 2.200 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14294-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 2067/2021 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il 14/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 702 -bis c.p.c. l'avv. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Brescia la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo il pagamento del compenso professionale, pari a 12.093,19 euro, per attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. si costituiva contestando l'esistenza del credito e proponendo domanda riconvenzionale di condanna dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di 8.493,85 euro a titolo di risarcimento danni per responsabilità professionale. Il Tribunale di Brescia, con ordinanza collegiale del 21/12/2020, emessa ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, rigettava la domanda dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e - ravvisando la negligente esecuzione della prestazione - affermava l'inadempimento contrattuale da parte della professionista e di conseguenza escludeva il diritto al compenso. Ad avviso del Tribunale, l'iniziativa giudiziale promossa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., volta a far valere la nullità parziale del contratto di leasing immobiliare concluso dalla società, per contrarietà a norma imperativa della clausola di fissazione del tasso di mora in quanto superiore a soglia usuraria, con la conseguente nullità, oltre che della detta clausola, anche di ogni altra clausola del contratto relativa a interessi correlati al versamento delle rate di leasing, era estremamente aleatoria e la professionista avrebbe dovuto rendere preventivamente edotta l'assistita dei seri elementi di debolezza della pretesa fatta valere in giudizio, anche in Ric. 2021 n. 14294 sez. M2 - ud. 16-06-2022 -2- considerazione del fatto che nel corso del rapporto relativo al contratto di leasing erano stati versati interessi di mora per un importo del tutto esiguo, che non giustificava la proposizione della domanda di nullità. Condannava la professionista a pagare la somma di euro 8.392,23 a titolo risarcitorio, oltre le spese. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Brescia propone ricorso per cassazione l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] è stata depositata sia dalla ricorrente che dalla controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in cinque motivi. 1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14 d.lgs. 150/2011 in combinato disposto dell'art. 702-ter c.p.c. co. 4 in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3 e si contesta che il Tribunale, a fronte della proposizione di domanda riconvenzionale da parte della società convenuta, avrebbe dovuto sospendere il giudizio, disporre la separazione delle cause e istruire la domanda riconvenzionale nelle forme del processo ordinario di cognizione. 2. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.. in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3, e si contesta che il Tribunale ha violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato non dando seguito alla richiesta della convenuta di disporre il mutamento del rito. 3. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c. n. 4 perché, non avendo il giudice mutato il rito, la ricorrente non ha potuto avvalersi delle facoltà processuali per la migliore articolazione delle sue difese, anche in punto di prova dell'adempimento dei propri obblighi nei confronti della cliente. Ric. 2021 n. 14294 sez. M2 - ud. 16-06-2022 -3- 4. Con il quarto motivo di ricorso è denunciata la falsa applicazione della sentenza a Sezioni Unite n. 4485 del 23/02/2018 e si contesta che il Tribunale sarebbe incorso in errore nel non separare la causa di liquidazione dei compensi e quella riconvenzionale di inadempimento del contratto d'opera intellettuale. Si rileva inoltre la necessità di dover produrre altri documenti avvalendosi della previsione di cui all'art. 372 c.p.c. 5. Con l'ultimo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 92, co. 2 c.p.c. e dell'art. 11 delle preleggi in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 e si contesta che il Tribunale sarebbe incorso in errore nel ritenere colpevole l'avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale non era stata inadempiente ai doveri di informazione al cliente perché il mutamento di giurisprudenza, che ha comportato la soccombenza nella causa, si era verificato successivamente alla definizione della stessa. I primi quattro motivi di ricorso, in quanto strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Preliminarmente va osservato che il riferimento operato dalla ricorrente alla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 26/11/2020 non è pertinente al caso che ci occupa. Con questa pronuncia la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 702-ter c.p.c. laddove, con riferimento alle domande riconvenzionali, stabilisce che, se le stesse non rientrano nell'ambito di applicazione del rito sommario di cognizione (che riguarda le controversie demandate alla decisione del tribunale in composizione monocratica), il giudice adito è tenuto in ogni caso a dichiararle inammissibili, ma trattasi di norma che non risulta direttamente suscettibile di applicazione nella fattispecie in esame. Ric. 2021 n. 14294 sez. M2 - ud. 16-06-2022 -4- In primo luogo, con riferimento alle controversie relative alla liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato per prestazioni giudiziali civili, la legge delinea un rito sommario di cognizione speciale, retto dalla previsione di cui all'art. 14 del d.lgs. 150/2011, in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e a cui non si applicano i co. 2 e 3 dell'art. 702-ter c.p.c. (così come stabilisce l'art. 3, co. 1, d.lgs 150/2011). In secondo luogo, la fattispecie oggetto della pronuncia della Corte costituzionale riguarda un'ipotesi diversa da quella venuta in rilievo nel giudizio davanti al Tribunale di Brescia. Si tratta infatti di un giudizio promosso ai sensi dell'art. 702-bis, e cioè al sommario ordinario di cognizione, nel quale è appunto prevista l'applicabilità dell'art. 702-ter c.p.c. di cui è stata dichiarata l'incostituzionalità, essendosi ravvisata la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non è prevista la possibilità per il giudice adito di disporre il mutamento del rito fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., assoggettando entrambe le controversie al rito ordinario, e senza quindi la possibilità di definire in rito la sola riconvenzionale. Nella fattispecie, invece, siamo al cospetto di una controversia sottoposta al rito sommario di cognizione speciale di cui al menzionato art. 14, in relazione al quale, e per l'ipotesi in cui il cliente proponga domanda riconvenzionale, come specificato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 4485/2018 «il giudice del procedimento deve vagliare se la domanda del convenuto possa essere trattata con il rito sommario, cioè non richieda un'attività istruttoria non sommaria e in questo caso procederà alla trattazione congiunta con il rito sommario»; solo nel caso in cui la domanda introdotta dal convenuto (nel caso di specie il cliente) richieda un'istruttoria non sommaria «la trattazione Ric. 2021 n. 14294 sez. M2 - ud. 16-06-2022 -5- della domanda introdotta dal cliente dovrà avvenire, previa separazione, con il rito ordinario a cognizione piena». Nel provvedimento impugnato, ad avviso del Collegio, non si riscontra la violazione né dell'art. 14 d.lgs 150/2011 né dell'art. 702-ter c.p.c., avendo il giudice, ancorché in maniera implicita allorquando è pervenuto alla decisione unitaria della domanda principale e della riconvenzionale con la medesima ordinanza, esercitato una valutazione - rientrante nei suoi poteri - circa la non necessità di un'istruttoria non sommaria anche in relazione alla domanda riconvenzionale. Non è quindi fondata la censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto la trattazione della domanda riconvenzionale in via congiunta con il rito sommario deriva da una valutazione che, benché non esplicita, è certamente ricavabile dalla decisione impugnata e non è quindi pertinente la censura di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Per quanto riguarda la presunta nullità della sentenza, fondata sull'assunto che il mancato mutamento del rito avrebbe precluso alla odierna ricorrente la possibilità di articolare le sue difese, vengono in rilievo due considerazioni: il mutamento del rito era stato richiesto dalla controparte e l'odierna ricorrente non allega di aver aderito a tale richiesta; in ogni caso, quanto all'asserito pregiudizio che sarebbe derivato alla ricorrente per l'omesso mutamento, si rileva che, pur avendo la sua difesa preso parte all'udienza che ha preceduto la pronuncia dell'ordinanza gravata, non è allegato che sia stata dedotta la necessità di trattazione della riconvenzionale nelle forme del processo ordinario di cognizione ovvero la necessità di un rinvio al fine di produrre documenti idonei a contrastare la riconvenzionale proposta, occorrendo altresì evidenziare che tale prova poteva essere offerta anche seguendo le regole di rito del sommario di Ric. 2021 n. 14294 sez. M2 - ud. 16-06-2022 -6- cognizione, per il quale la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che non può rinvenirsi né letteralmente né sistematicamente alcuna non prevista preclusione istruttoria (cfr. Cass. 24415/2021; Cass. 46/2021). Quanto all'istanza di produzione di altri documenti, come rilevato dalla stessa ricorrente, detta produzione è preclusa nel giudizio di legittimità, trattandosi all'evidenza di documenti che la parte avrebbe dovuto eventualmente produrre in sede di merito, e che esulano dal novero di quelli per i quali è consentita la produzione ex art. 372 c.p.c. La censura sollevata con l'ultimo motivo di ricorso trova adeguata risposta nella sentenza impugnata laddove il Tribunale di Brescia ha affermato che «nessuna colpa professionale - va da sé - può ravvisarsi nell'avere sostenuto avanti al Tribunale un'interpretazione controversa, ma ben presente nell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale» e comunque comporterebbe un accertamento di fatto estraneo al giudizio di cassazione. Parimenti non è sindacabile davanti a questa Corte l'omesso esercizio del potere di compensazione delle spese, essendo il sindacato della Corte di cassazione in materia limitato ad accertare soltanto che non vi sia stata violazione del principio della soccombenza (Cass. 35851/2021; Cass. 30417/2017; Cass. 2149/2014) e l'avvocato è risultato soccombente. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2021 n. 14294 sez. M2 - ud. 16-06-2022 -7- P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente che liquida in euro 2.200 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello p