CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 15990/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 17931 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto Da Comune di Marcianise, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to Sebastiano de Feudis, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore (c/o Avv.to [OSCURATO:PERSONA]) in [OSCURATO:PERSONA] del Corso n. 433/D; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- Nonché Agenzia delle entrate-riscossione Caserta -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 10470/15/2017, depositata in data 11 dicembre 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - il Comune di Marcianise, in persona del sindaco pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania indicata in epigrafe, che aveva rigettato l'appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Caserta che aveva accolto l'impugnazione della società contribuente avverso l'avviso di pagamento n. 02820150030501253/00 dell'importo di euro 27.288,00 a titolo di TARI 2015;-l'azienda, operante nel settore della logistica e distribuzione delle merci, sosteneva di avere diritto all'esenzione dalla TARI, in quanto nel complesso immobiliare produceva non rifiuti speciali assimilabili agli urbani, bensì rifiuti speciali che, per qualità e quantità, non ne consentivano la tassazione e che erano stati gestiti mediante convenzione stipulata con società privata, la D.&M s.r.I., autorizzata al trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti; - la CTR, per quanto di interesse, ha affermato che dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 5.9.2014 e successive integrazioni, al di là dell'elenco contenuto nell'art. 4 dell'allegato 2, non si ricavavano criteri idonei alla realizzazione effettiva della assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani per mancanza di una qualsiasi indicazione di limiti quantitativi, non potendo prescindersi dall'individuazione anche quantitativa dei rifiuti speciali per potere verificare l'impatto igienico e ambientale di tali tipologie di scarti; - la società contribuente resiste con controricorso; rimane intimata l'Agenzia delle entrate-riscossione Caserta; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - la società controricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] -con l'unico motivo di ricorso, il Comune denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 D. Lgs. n. 22/1997, in relazione all'art 360 n.3 c.p.c., giacché la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto illegittima la tassazione dei rifiuti, benché l'ente comunale avesse provveduto all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, fissandone con la delibera consiliare n. 38 del 5.9.2014 i criteri qualitativi e quantitativi; -preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata dalla società contribuente di inammissibilità del ricorso per intervenuto giudicato esterno in forza della sentenza n. 2506/04/2017 della CTP di Caserta depositata in data 21.4.2017 - con attestazione di irrevocabilità in data 12 luglio 2018 - di annullamento della cartella di pagamento n. 07120160071082980 nei confronti della medesima società per l'importo di euro 27.566,76 iscritto a ruolo dal Comune di Marcianise, a titolo di TARI per l'anno 2015 in quanto dall'esame della detta sentenza, allegata al controricorso, non si evince alcun riferimento all'asserito presupposto avviso di pagamento n. 02820150030501253/00 oggetto della presente controversia per cui non vi è, allo stato degli atti, certezza del riferimento dei due giudizi tra le stesse parti al medesimo rapporto; -il motivo è inammissibile; - in primo luogo va ricordato che secondo l' orientamento di questa S.C. qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di delibere comunali, decreti sindacali e regolamenti comunali, è necessario, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso, che il testo di tali atti sia interamente trascritto e che siano, inoltre, dedotti i criteri di ermeneutica asserítamente violati, con l'indicazione delle modalità attraverso le quali il giudice del merito se ne sia discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza (Cass. n. 1391 del 2014, Cass. n. 1893 del 2009) in quanto l'interpretazione di un atto amministrativo costituisce un accertamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito (Cass. n. 3015 del 2006). Il controllo sull'interpretazione dei regolamenti comunali, delle delibere del sindaco e della giunta del comune, nonché delle conseguenti determinazioni dirigenziali e sindacali, rimesso alla Corte di Cassazione, presuppone che la Corte stessa, mediante la lettura del solo ricorso, possa effettuare un confronto tra il contenuto degli atti contestati e la lettura datane dal giudice del merito. Conseguentemente il ricorso, ove non riporti il contenuto degli atti contestati, è privo del requisito dell'autosufficienza (Cass. n. 29322 del 2008; Cass. n. 13711 del 2007; n. 14568 del 2018); - in secondo luogo, la censura tende ad una inammissibile rivisitazione di un apprezzamento di fatto operato dal giudice di appello che ha accertato la inesistenza nella delibera consiliare n. 38 del 5.9.2014 dei "criteri idonei alla realizzazione effettiva di tale assimilazione per mancanza di una qualsivoglia indicazione di limiti quantitativi"; ciò in ossequio all'orientamento di questa Corte secondo cui "in tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti urbani, la dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, previsto dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 2, presuppone necessariamente la concreta individuazione delle caratteristiche, non solo qualitative, ma anche quantitative dei rifiuti speciali poiché l'impatto igienico ed ambientale di un materiale di scarto non può essere valutato a prescindere dalla sua quantità" (Cass. Sez. 5, n. 11035 del 19/04/2019; Cass., sez. 6-5, n. 18018 del 2013; Cass. sez. 5, n. 30719 del 30/12/2011); -invero, nell'ipotesi in cui l'assimilazione non sia stata legittimamente disposta dall'ente locale, per violazione del criterio qualitativo, o anche per l'omessa previsione dell'ulteriore criterio quantitativo, non si rientrerà, invece, nel campo di operatività dell'art. 21 del d.lgs. n. 22 del 1997, ma, previa disapplicazione della delibera comunale illegittima per contrasto con l'art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997, dovrà trovare applicazione solo la pregressa disciplina che in tema di rifiuti speciali prevedeva all'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 la possibilità di una esenzione o riduzione delle superfici tassabili. È noto che il potere-dovere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi costituenti il presupposto dell'imposizione è espressione del principio generale dell'ordinamento, contenuto nell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, dettato dall'interesse, di rilevanza pubblicistica, all'applicazione in giudizio di tali atti solo se, ed in quanto, legittimi. Ne consegue che detto potere deve essere esercitato - purché gli atti in questione siano stati investiti dai motivi di impugnazione dedotti dal contribuente in relazione all'atto impositivo impugnato - anche d'ufficio, ed indipendentemente dall'avvenuta impugnazione dell'atto avanti al giudice amministrativo, con il solo limite dell'eventuale giudicato amministrativo diretto di affermata legittimità dell'atto. (Cass., Sez. U, n. 6265 del 2006; Cass. Sez. 5 n. 9631 del 2012 e Cass. Sez. 5 n. 1942 del 2019); -disapplicata la delibera, l'esercizio illegittimo del potere di assimilazione potrà essere equiparato al mancato esercizio del potere di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani da parte del Comune, rispetto al quale si è già affermato da questa Corte che non comporta che detti rifiuti siano, di per sé, esenti dalla tassa, in quanto essi sono soggetti alla disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 (applicabile ratione temporis), che rapporta la stessa alle superfici dei locali occupati o detenuti, con la sola esclusione della parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali non assimilati. (Cass. Sez. 5, n. 1975/2018);-l'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 prevede che "nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il Comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta"; - va, infine, ricordato che l'esonero da tassazione previsto dal citato art. 62, comma 3, per le superfici di formazione di rifiuti speciali smaltiti in proprio integra comunque un'eccezione i cui presupposti spetterà al contribuente allegare e provare (Cass. 9 marzo 2004, n. 4766; Cass.14 gennaio 2011, n. 775; Cass. 31 luglio 2015, n. 16235), e che la facoltà di individuare categorie di attività produttive di rifiuti speciali cui applicare una percentuale di riduzione, attribuita ai Comuni dalla stessa norma esige uno specifico esercizio regolamentare, restando, in difetto, le superfici esenti da tassazione (Cass., Sez. un., 30 marzo 2009, n. 7581; Cass. Sez. 5 n. 9630 del 2012; Cass. Sez. 5 n. 10548 del 2017); - la CTR ha confermato l'annullamento dell'atto impositivo in questione, accertando in concreto l'illegittimo esercizio del potere di assimilazione da parte del Comune, in difetto della indicazione nella delibera consigliare dei criteri quantitativi; -in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; -le spese del giudizio di legittimità, nei rapporti tra il Comune e la società contribuente, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; nulla sulle spese nei confronti dell'Agenzia delle entrate-riscossione rimasta intimata nel presente giudizio; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il Comune di Marcianise in persona del Sindaco p.t. al pagamento in favore della società controricorrente delle spese processuali - con distrazione al difensore antistatarioAvv.to [OSCURATO:PERSONA] - che liquida in complessivi euro 4.100,00, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge. Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari