CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21098/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
glianza di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ladeclaratoria d'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato ilreclamo avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza della stessa città, il 4settembre 2023, aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla domanda di liberazioneanticipata di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al semestre decorso tra il 6 febbraio 2023 e il 6agosto 2023.A ragione della decisione ha valorizzato il fatto che [OSCURATO:PERSONA], avendo interamente espiatola pena il 28 agosto 2023, aveva perso ogni interesse al vaglio dell’impugnazione e ha a talefine richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la liberazione anticipata puòessere concessa solo a chi si trovi in stato di detenzione e che le eventuali altre utilitàpratiche della riduzione della pena esulano dalle finalità di risocializzazione dell’istituto.2. Ricorre il condannato, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], e deduce due motivi.2.1. Con il primo deduce vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianzatrascurato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cuil’espiazione della pena non fa venir meno l’interesse del condannato al beneficio se lostesso sia stato richiesto tempestivamente e sia allegato un interesse giuridicamenterilevante, come quello della proposizione di una domanda di riparazione per ingiustadetenzione.2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 24, 111 Cost. e 6 CEDU, inpunto di violazione del principio del diritto del condannato a una tutela giurisdizionaleeffettiva.L’ordinanza in parola, invero, si fonda su un inammissibile automatismo che collega ladeclaratoria d’inammissibilità della domanda di liberazione anticipata nel caso di cessazionedella pena che collide con i principi costituzionali e convenzionali. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scrittain data 6 agosto 2025, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso dev’essere rigettato per le ragioni che s’indicano di seguito.1. La questione agitata nel ricorso è quella della verifica della sussistenzadell’interesse a ricorrere per cassazione da parte del condannato, detenuto in Istituto inespiazione di pena, la cui domanda di liberazione anticipata è stata dichiarata inammissibileper carenza d’interesse per essere, nel frattempo, cessato il rapporto esecutivo a seguitodella espiazione completa della pena.. Interesse che, al contrario, il ricorrente reputasussistente al fine di poter chiedere l’indennizzo per ingiusta detenzione.2. Giova sul punto preliminarmente chiarire che la giurisprudenza di legittimità hagradualmente inciso sullo stretto binomio esistente tra status detentionis e istituto dellaliberazione anticipata.L’art. 54, l. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) è generalmente interpretato nel senso chela misura premiale anticipata presuppone, come condizione necessaria per la suaapplicabilità, che sia in corso l’espiazione di pena, senza la quale non sarebbero possibilil’osservazione della personalità, un programma di trattamento, la partecipazione alprogramma, né il perseguimento dell’obiettivo di reinserimento nella società e che, invece, la cessazione dell’esecuzione penale e la condizione di libertà del condannato, già inseritonel contesto sociale, impediscono di realizzare la finalità premiale.Corollario di ciò è l’affermazione che l’istanza di liberazione anticipata divieneinammissibile quando la pena della quale si chiede la riduzione sia interamente scontata,senza possibilità che il riconoscimento del beneficio possa essere speso ad altri fini (Sez. 1,n. 43786 del 10/11/2011, Sivari, Rv. 2509961; Sez. 1, n. 16269 del 26/04/2006, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 234220; Sez. 1 , n. 2298 del 16/12/2021, Pero, n.m.; Sez. 1, n. 38604 del 15/07/2021,Guerriero, n. m.) e che tale soluzione si impone anche quando la cessazione dello stato didetenzione dell’interessato è intervenuta dopo l’attivazione del procedimento ex artt. 54 e69-bis ord. pen. (così Sez. U, n. 15 del 18/06/1991, Argenti, Rv. 187707; Sez. 1, n. 46887del 22/10/2009, Matichecchia, Rv. 245677; Sez. 1, n. 11567 del 11/10/2018, dep. 2019,Cavalletti, n. m.).Si è altresì affermato che «non sussiste l’interesse del condannato aproporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento dellaliberazione anticipata allorché, in corso di procedimento, il medesimo sia stato scarceratoper intervenuta espiazione della pena» (Sez. 1, n. 50481 del 09/10/2019, Frisari, Rv. 277825-01; in motivazione si è precisato che, a pena espiata, non può fondare detto interesse ilcredito di pena derivante dalla eventuale positiva delibazione della richiesta di liberazioneanticipata, atteso che, ai sensi dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., la fungibilità in sedeesecutiva non è applicabile per un reato non ancora commesso).Tuttavia, l’ambito applicativo dell’istituto è stato ampliato dalla giurisprudenza dilegittimità che, difatti, ha ad esempio ritenuto ammissibile la richiesta di liberazione anticipatada parte di soggetto che si trovi in stato di libertà quando tale stato sia conseguito nonall’eventuale integrale espiazione della pena, ma all’intervento di un provvedimento disospensione dell’esecuzione, succeduto a un periodo di detenzione con riguardo al quale siapossibile valutare l’eventuale partecipazione del condannato all’opera di rieducazione (Sez.1 n. 1490 del 01/02/2000, Pezzella, Rv. 215936). Si è anche chiarito che, per l’accoglibilitàdell’istanza, non è necessario che l’esecuzione della pena detentiva sia in corso, poiché intutti i casi in cui il condannato è soggetto a forme alternative di esecuzione deve ritenersisoddisfatta la condizione di pendenza del rapporto esecutivo contenuta dell’art. 54 ord. pen.(Sez. 1, n. 30302 del 06/07/2001, Rossi, Rv 219554). La liberazione anticipata si è ritenutaconcedibile altresì con riferimento ai periodi trascorsi in liberazione condizionale (Sez. 1, n.42468 del 21/10/2009, Gulisano, Rv 245547) o al condannato ammesso alla sanzionesostitutiva del lavoro di pubblica utilità (Sez. 1, n. 10302 del 10/1/2025, Ardissone, Rv287687).3. Sotto altro profilo, deve osservarsi che alcune deroghe sono state correlate alprincipio secondo il quale il diritto alla riparazione non è configurabile ove la mancatacorrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende successive allacondanna, connesse all’esecuzione della pena (si veda Sez. 4, n. 50453 del 3/12/2019,Nikolina, rv. 277905; Sez. 4, n. 40940 del 23/04/2015, D’Agui, Rv. 264708; quest’ultima sioccupa di un caso nel quale il ricorrente era stato ammesso al beneficio penitenziario dellaliberazione anticipata, con riduzione della pena originariamente inflitta e conseguenteeccedenza della detenzione concretamente subita; si veda anche Sez. 4, n. 3382 del22/12/2016 - dep. 23/01/2017, Riva, Rv. 268958).Come è stato condivisibilmente affermato da Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, P.g. inproc. Paraschiva e altro, Rv. 271689 – 01, in motivazione, il tema non può essere svoltosenza considerare la giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto il diritto alla riparazioneanche a chi abbia patito una pena per la quale era stato legittimamente emesso l’ordine diesecuzione ma che, a causa del lungo arco temporale intercorso tra l’emissione del titolo ela sua esecuzione, si era poi estinta ex art. 172 cod. pen., senza che rilevasse l’assenza diun’espressa declaratoria di estinzione della pena (la decisione appena citata ricorda, alriguardo, Sez. 4, n. 45247 del 20/10/2015, Rv. 264895, che si era occupata di un caso in cuil’ordine di carcerazione era stato emesso nell’anno 2003, laddove la sua concretaesecuzione era sopraggiunta solo nel 2013, dopo che la pena si era estinta per decorso deltempo, anche se non formalmente dichiarata). Ancora, si è ritenuto configurabile il dirittoall’equa riparazione anche per la detenzione patita a causa di un erroneo ordine diesecuzione, emesso dal Pubblico ministero senza tener conto dell’eventuale incidenzadell’indulto sull’intera pena da eseguire, anche quando detto indulto non sia stato ancoraapplicato dal giudice dell’esecuzione (Sez. 4, n. 26598 del 08/05/2025, Araniti, Rv. 288740;Sez. 4, n. 30492 del 12/06/ 2014, Dispensa, Rv 262240). Ma ancor più pertinente rispetto alla vicenda che qui occupa è la decisione Sez. 4, n.18542 del 14/01/2014, Truzzi, Rv. 259210, relativa a un’ipotesi nella quale il ricorrente avevasubito un periodo di detenzione eccedente quello risultante dall’applicazione dellaliberazione anticipata perché l’ordine di esecuzione non era stato aggiornato al nuovo finepena. Proprio in quest’ultima sentenza si rammenta come con la pronuncia n. 310 del 1996della Corte costituzionale sia stato evidenziato che «la diversità della situazione di chi abbiasubito la detenzione a causa di una misura cautelare, che in prosieguo sia risultata ingiustarispetto a quella di chi sia rimasto vittima di un ordine di esecuzione arbitrario non è tale dagiustificare un trattamento cosi discriminatorio, al punto che la prima situazione vengaqualificata ingiusta e meritevole di equa riparazione e la seconda venga invece dallegislatore completamente ignorata». Si è quindi ritenuto che la tardiva esecuzionedell’ordine di scarcerazione disposta per liberazione anticipata determini l’ingiustizia delladetenzione sofferta fino alla concreta liberazione del detenuto, in tal modo costituendo titoloper la domanda di riparazione. Nel medesimo alveo si colloca la pronuncia Sez. 4, n. 47993del 30/09/2016, Pittau, Rv. 268617, per la quale «la tardiva esecuzione dell’ordine discarcerazione disposta per liberazione anticipata determina l’ingiustizia della detenzionesofferta fino alla concreta liberazione del detenuto e, pertanto, costituisce titolo per ladomanda di riparazione». Interessante notare, per quanto appresso si dirà, che nellafattispecie il ricorrente era stato scarcerato con oltre un mese di ritardo per la tardivacomunicazione al collegio procedente per la rideterminazione della pena dell’ordinanza delTribunale di Sorveglianza che aveva concesso quarantacinque giorni di riduzione della penaper liberazione anticipata. In tale caso, il giudice di legittimità ha ritenuto che l’ordine diesecuzione dovesse essere immediatamente adeguato alla diversa data anticipata in modoche il condannato potesse essere liberato per tempo.4. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover dare continuità ai già citati orientamenti e riaffermare cheanche le vicende della fase dell’esecuzione della pena rilevano ai fini della applicabilitàdell’istituto disciplinato dall’art. 314 cod. proc. pen., sempre che da esse derivi una ingiustiziadella detenzione patita. Ingiustizia che, come emerge dalla giurisprudenza sin quirammentata, s’innesta su un errore dell’autorità procedente che, per definizione, non puòmai rinvenirsi nell’esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale e che, quindi, varicercato nelle eventuali violazioni di legge. Per contro, non sussiste il diritto all’indennizzonel caso in cui la difformità tra pena inflitta ed eseguita derivi da eventi sopravvenuti alladefinitività della condanna, originati da una attività discrezionale del giudice dell’esecuzionee non implicanti l’illegittimità dell’ordine di scarcerazione (Sez. 4, n. 3331, del 14/01/2026, DiÈ, dunque, necessario – a tali fini e, per quanto qui rileva, in relazione all’accertamentodel dedotto interesse all’impugnazione – verificare che non ricorra un comportamentodell’interessato che abbia concorso, dolosamente o gravemente colposo (art. 314, comma 1,cod. proc. pen.), a determinare il ritardo posto, in ipotesi, a oggetto della prospettatarichiesta indennitaria. È necessario, ossia, come icasticamente chiarito da Sez. 4Paraschiva, cit., verificare se si è o no verificata «una ordinata sequenza procedimentalecontenuta nei limiti temporali fisiologici o se, viceversa, siano ravvisabili ritardi nelladecisione dell’istanza (…); e ancora, andrà accertato se eventuali ritardi siano attribuibilianche a colpa grave o dolo dell’istante». 5. Tirando le fila del discorso e venendo al caso in scrutinio, non si puòaprioristicamente negare un interesse del condannato rimesso in libertà per integraleespiazione della pena a ottenere una pronuncia da parte del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza sullaliberazione anticipata tempestivamente richiesta, ove questi deduca l’interesse alprovvedimento ai fini dell’istanza di cui all’art. 314 cod. proc. pen.Tuttavia, al fine di ottenere il provvedimento del giudice a scarcerazione ormaiavvenuta, tale interesse dev’essere oggetto di una specifica e motivata deduzione.Pertinente si reputa, sul punto, richiamare, nel contesto della consolidata giurisprudenza diquesta Corte in tema di interesse a impugnare (v. di recente, in generale, Sez. U, n. 7983del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319 – 01) il principio espresso da Sez. U, n.7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002 che – sebbene sul diverso, ma affinetema della misura cautelare divenuta inefficace ovvero revocata – hanno chiarito chel’interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell’eventuale pronuncia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per l’ingiustadetenzione, «deve essere oggetto di una deduzione specifica e motivata, idonea aevidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimentodella stessa».Ciò tanto più vale in un caso – come quello in esame – in cui la scarcerazione èavvenuta in assenza di un qualsivoglia fumus d’ingiustizia che – lo si ribadisce – dev’esserelegata a un ritardo nell’emissione del provvedimento giurisdizionale.E, infatti, dall’esame degli atti contenuti nel fascicolo – consentito al [OSCURATO:PERSONA] per lanatura di error in procedendo del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro,Rv. 220093) emerge che l’istanza di liberazione anticipata per il semestre 6 febbraio-6agosto 2023 è stata presentata il giorno 7 agosto 2023, sicché – avuto riguardo allascansione procedimentale dettata dalla normativa all’epoca vigente– il Magistrato disorveglianza doveva inviare l’istanza al Pubblico ministero per il parere da rendersi neltermine di quindici giorni (art. 69-bis, comma 2, ord. pen., prima delle modifiche apportatedall’art. 5, comma 3, d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. con l. 8 agosto 2024, n. 112), cui dovevaseguire la decisione che, ai sensi dell’art. 128 cod. proc. pen., aveva cinque giorni per ildeposito in cancelleria dell’originale del relativo provvedimento. Ciò che il ricorrente non ha fatto, imponendosi il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna alle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]