CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 2023
Cassazione n. 03963/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce in termini del tutto generici vizio di motivazione nella quantificazione di una pena non aderente al minimo edittale, mentre la sentenza impugnata ha confermato quella di primo grado che in realtà ha determinato la pena nel minimo edittale (un anno) e l'ha poi anche ridotta (a otto mesi) concedendo le circostanze attenuanti generiche; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023 Il Consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA]