CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 21399/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1.La Corte d’appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Enna, che aveva condannato l’INPS a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA], inquadrata nella qualifica B3, le differenze tra il trattamento economico percepito e quello corrispondente alla categoria C, posizione economica C1 in relazione al periodo dal 1.12.2004 al 31.1.2008, riduceva la condanna alle spettanze dovute per il medesimo titolo, limitando il periodo dal 15.12.2004 al 2.1.2008. 2. La Corte territoriale individuava il tratto distintivo tra i lavoratori dell’area B e quelli dell’area C del CCNL per il comparto degli enti pubblici non economici 1998/2001; evidenziava che i l personale appartenente all’area B è strutturalmente inserito nel processo produttivo svolgendone fasi o fasce di attività nell’ambito di direttive di massima, mentre il personale appartenente all’area C opera strutturalmente nel processo produttivo ed è competente a svolgere tutte le fasi del processo. 3. Riteneva provato lo svolgimento, da parte della Vicari, di mansioni inquadrabili nel livello C1 nel periodo dal 15.12.2004 al 2.1.2008 e considerava non ritualmente contestati i conteggi depositati dallacontroparte. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’INPS sulla base di un unico motivo. 5. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. DIRITTO 1. Con l’unico motivo di ricorso, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. cod. civ. anche con riferimento all’Allegato A- declaratoria delle Aree del CCNL [OSCURATO:PERSONA] non Economici 1998-2001 e del CCNL [OSCURATO:PERSONA] non Economici 2006-2009, nonché dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001 in relazione ai principi di cui all’art. 111 Cost, ed in particolare del comma 7, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU. Evidenzia il mancato svolgimento, da parte della lavoratrice, di tutte le fasi del processo relativo alle Prestazioni a sostegno del reddito, ed il mancato riscontro di una responsabilità nella conduzione di strutture organizzative, lamentando la mancata applicazione del CCNL [OSCURATO:PERSONA] non Economici 2006- 2009 per il periodo successivo al 30.9.2007. Rimarca che la Corte territoriale non ha considerato il modello organizzativo del lavoro per processi di cui alla circolare n. 2/01, sovrapponendo il concetto di “processo” a quello di “prodotto” e ritenendo erroneamente dimostrato lo svolgimento di mansioni superiori da parte della Vicari. 2. Il ricorso è inammissibile. Infatti, a fronte dell’accertamento contenuto nella sentenza impugnata , secondo cuila Vicari ha svolto tutte le fasi del processo produttivo a lei assegnato rispondendo del proprio operato e dei risultati conseguiti, direttamente ed unicamente nei confronti del dirigente, il ricorso mette in discussione lo svolgimento di tutte le fasi del processoe l’assunzione di responsabilità da parte della Vicari, mirando alla rivisitazione del fatto attraverso una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie (l’ordine di servizio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la circolare n.2/2001 e la prova testimoniale). Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758). Pronunciando in fattispecie analoghe ( Cass. n. 5210/202 3; Cass. n. 26616/2019; Cass. n. 29093/2019; Cass. n. 28759/2023), questa Corte ha in particolare evidenziato che l'individuazione del "processo" e delle sue "fasi", rilevante perché alla stessa si ricollega il diverso grado di complessità delle mansioni collocate in aree distinte (C e B) e, all'interno dell'area, su posizioni economiche diverse,implica un accertamento di fatto relativo all'articolazione delle strutture e dei servizi in cui il dipendente è chiamato ad operare, sicché il ricorrente se nepuò dolere nel giudizio di legittimità nei soli limiti fissati dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nel testo modificato dal d.l. n. 83/2012 applicabile alla fattispecie ratione temporis. 3. Anche a voler prescindere dalla rubricazione (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), la critica dell’INPSnon rispetta gli oneri sopra indicati ed esula all'evidenza dai limiti del riformulato art. 360 n. 5 cod. proc. civ. in quanto il fatto storico, ossia l'esistenza di un processo produttivo affidato alla responsabilità della Vicari risulta esaminato dai giudici di meritocon esiti conformi. Trattandosi di “doppia conforme”, trovainoltre applicazione il disposto di cui all’art. 348-ter c.p.c., dal momento che la decisione della Corte d’Appello non risulta essersi distaccata in alcun modo dal ragionamento del giudice di primo gradoin parte qua, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. L -Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014). 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 5. Nullasulle spese, in assenza di costituzione della Vicari. 6. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. PQM La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del ci