Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03362/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma emessa in data 1/10/2018; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Roma. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Roma - adito quale giudice dell'esecuzione dall'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la declaratoria di nullità delle sentenza di condanna emessa nei suoi confronti in data 19/10/2018 dal predetto Tribunale, per omessa notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. - qualificava l'istanza come volta ad ottenere la rescissione del giudicato e dichiarava la propria incompetenza, trasmettendo gli atti alla Cassazione. [OSCURATO:PERSONA] Osserva il Collegio che - come condivisibilmente osservato dal Procuratore generale - il ricorso vada trasmesso per competenza alla Corte di Appello di Roma.

Ed infatti, il Tribunale di Roma, adito quale giudice dell'esecuzione, ha riqualificato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] quale istanza di rescissione del giudicato, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione; in particolare, il provvedimento ha fatto riferimento alla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo cui "In tema di rescissione del giudicato, ai fini dell'individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie che regolino espressamente il passaggio tra le diverse discipline succedutesi nel tempo, si deve fare riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato bensì a quello nel quale il condannato in 'assenza' è venuto a conoscenza del provvedimento e può esercitare il diritto di impugnazione straordinaria." (Sez. 5, n. 15666 del 16/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280891; conf.: Sez. 5, n. 380 del 15/11/2021, dep. 10/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282528).

Tuttavia, nel caso delle pronunce citate veniva in rilievo un principio discendelì dalla mancata previsione di disposizioni transitorie, in riferimento, quindi, a sentenze pronunciate e divenute definitive prima dell'entrata in vigore della legge 23/06/2017 n. 103.

Nel caso in esame, invece, del tutto pacificamente, la sentenza di condanna risulta emessa in data 19/10/2018, quindi non solo l'istanza di parte ma anche la pronuncia a cui essa fa riferimento è atto venuto in essere in un periodo in cui era già ampiamente vigente la predetta legge n. 103/2017, per cui, in base al principio tempus regit actum, occorre fare integrale applicazione di tale disciplina, non rilevando affatto, quindi, la problematica concernente il regime transitorio della predetta normativa.

Ne consegue, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Roma per quanto di competenza.

P.Q.M.

Dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 18/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma emessa in data 1/10/2018; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Roma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Roma - adito quale giudice dell'esecuzione dall'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la declaratoria di nullità delle sentenza di condanna emessa nei suoi confronti in data 19/10/2018 dal predetto Tribunale, per omessa notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. - qualificava l'istanza come volta ad ottenere la rescissione del giudicato e dichiarava la propria incompetenza, trasmettendo gli atti alla Cassazione. [OSCURATO:PERSONA] Osserva il Collegio che - come condivisibilmente osservato dal Procuratore generale - il ricorso vada trasmesso per competenza alla Corte di Appello di Roma. Ed infatti, il Tribunale di Roma, adito quale giudice dell'esecuzione, ha riqualificato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] quale istanza di rescissione del giudicato, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione; in particolare, il provvedimento ha fatto riferimento alla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo cui "In tema di rescissione del giudicato, ai fini dell'individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie che regolino espressamente il passaggio tra le diverse discipline succedutesi nel tempo, si deve fare riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato bensì a quello nel quale il condannato in 'assenza' è venuto a conoscenza del provvedimento e può esercitare il diritto di impugnazione straordinaria." (Sez. 5, n. 15666 del 16/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280891; conf.: Sez. 5, n. 380 del 15/11/2021, dep. 10/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282528). Tuttavia, nel caso delle pronunce citate veniva in rilievo un principio discendelì dalla mancata previsione di disposizioni transitorie, in riferimento, quindi, a sentenze pronunciate e divenute definitive prima dell'entrata in vigore della legge 23/06/2017 n. 103. Nel caso in esame, invece, del tutto pacificamente, la sentenza di condanna risulta emessa in data 19/10/2018, quindi non solo l'istanza di parte ma anche la pronuncia a cui essa fa riferimento è atto venuto in essere in un periodo in cui era già ampiamente vigente la predetta legge n. 103/2017, per cui, in base al principio tempus regit actum, occorre fare integrale applicazione di tale disciplina, non rilevando affatto, quindi, la problematica concernente il regime transitorio della predetta normativa. Ne consegue, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Roma per quanto di competenza. P.Q.M. Dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Roma. Così deciso in Roma, il 18/
Sentenza Cassazione n. 03362/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris