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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25888/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con il primo motivo, il ricorrente reitera le obiezioni svolte con l'atto di appello in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di detenzione di arma clandestina, che i giudici di merito hanno respinto osservando, coerentemente, che non può, dal punto di vista innanzitutto logico, discorrersi di mera negligenza, anziché di dolo, a proposito della detenzione, da parte di soggetto avvezzo alla materia, di una pistola priva di matricola e, in quanto tale, non regolarizzabile; che parimenti incensurabili sono le considerazioni che la Corte di appello ha dedicato, rispettivamente: alla qualificazione del fatto come di lieve entità, inibita, come attestato da indirizzo ermeneutico consolidato e condiviso (cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 43805 del 15/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274484; Sez. 1, n. 43719 del 10/11/2011, Pellegrino, Rv. 251459; Sez. 1, n. 14624 del 06/03/2008, Vespa, Rv. 239905), dalla clandestinità dell'arma; al diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificato dall'assenza, anche in relazione al comportamento processuale dell'imputato, di elementi suscettibili, in quest'ottica, di positiva valutazione; alla misura della pena base, stabilita — a dispetto di quanto infondatamente dedotto dal ricorrente — nel minimo edittale di un anno di reclusione e 1.000 euro di multa; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con il primo motivo, il ricorrente reitera le obiezioni svolte con l'atto di appello in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di detenzione di arma clandestina, che i giudici di merito hanno respinto osservando, coerentemente, che non può, dal punto di vista innanzitutto logico, discorrersi di mera negligenza, anziché di dolo, a proposito della detenzione, da parte di soggetto avvezzo alla materia, di una pistola priva di matricola e, in quanto tale, non regolarizzabile; che parimenti incensurabili sono le considerazioni che la Corte di appello ha dedicato, rispettivamente: alla qualificazione del fatto come di lieve entità, inibita, come attestato da indirizzo ermeneutico consolidato e condiviso (cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 43805 del 15/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274484; Sez. 1, n. 43719 del 10/11/2011, Pellegrino, Rv. 251459; Sez. 1, n. 14624 del 06/03/2008, Vespa, Rv. 239905), dalla clandestinità dell'arma; al diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificato dall'assenza, anche in relazione al comportamento processuale dell'imputato, di elementi suscettibili, in quest'ottica, di positiva valutazione; alla misura della pena base, stabilita — a dispetto di quanto infondatamente dedotto dal ricorrente — nel minimo edittale di un anno di reclusione e 1.000 euro di multa; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d
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