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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2024

Cassazione n. 08552/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 0218GOG ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto in abitazione pluriaggravato (artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 2 e 5 cod. pen.).

Rilevato che il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione degli artt. 192, 512, 493, comma 3, cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento dell'imputato in sede di individuazione fotografica e nel corso del dibattimento.

Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che le deduzioni sviluppate, concernendo, in realtà, l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; considerato che la Corte di appello ha offerto congrua motivazione in ordine al riconoscimento dell'imputato, avendo evidenziato come i testimoni, esaminati in dibattimento a distanza di cinque anni dal fatto, avessero confermato l'individuazione effettuata in corso di indagini, in un'epoca vicina al fatto.

Considerato, sulla base di quanto precede, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 0218GOG ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto in abitazione pluriaggravato (artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 2 e 5 cod. pen.). Rilevato che il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione degli artt. 192, 512, 493, comma 3, cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento dell'imputato in sede di individuazione fotografica e nel corso del dibattimento. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che le deduzioni sviluppate, concernendo, in realtà, l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; considerato che la Corte di appello ha offerto congrua motivazione in ordine al riconoscimento dell'imputato, avendo evidenziato come i testimoni, esaminati in dibattimento a distanza di cinque anni dal fatto, avessero confermato l'individuazione effettuata in corso di indagini, in un'epoca vicina al fatto. Considerato, sulla base di quanto precede, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il
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