CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07800/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 16171/2024 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; FaddaGiovanni Maria; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; LuchettiClaudio; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Nigro RinaAntonietta, eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; PecorariPaolo; [OSCURATO:PERSONA]; tutti rappresentati e difesi dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], domiciliati digitalmente ex lege;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministerodell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministerodell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi ex legedall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati digitalmente ex lege;– resistenti –Numero registro generale 16171/2024Numero sezionale 1007/2026Numero di raccolta generale 7800/2026Data pubblicazione 31/03/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 38/2024,depositata il 4 gennaio 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. Numerosi medici specializzati, fra i quali gli odierni ricorrenti,convennero davanti al Tribunale di Roma la [OSCURATO:PERSONA] del Consigliodei ministri chiedendone la condanna al risarcimento dei danniconseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguataretribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione inanni antecedenti all’anno accademico 1991/92.2. Con sentenza n. 7481 del 2021 il Tribunale rigettò la domandarisarcitoria ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione opposta dalleamministrazioni convenute.3. L’appello interposto dai medici è stato rigettato dalla Corted’appello di Roma che, con sentenza n. 38/2024, resa pubblica indata 4 gennaio 2024, ha confermato sul punto la decisione di primogrado, condannando gli appellanti alle spese del grado.4. Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso LuisaMaria Alvaro e gli altri medici (o loro eredi) indicati in epigrafe,articolando due motivi.Le amministrazioni intimate non hanno depositato controricorso,ma c.d. «atto di costituzione», «al solo fine dell’eventualepartecipazione all’udienza di discussione» (nel presente procedimentonon tenuta, essendo stata fissata la trattazione nelle forme cameralidi cui all’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.).Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altrimedici nei cui confronti il ricorso non risulta notificato.Numero registro generale 16171/2024Numero sezionale 1007/2026Numero di raccolta generale 7800/2026Data pubblicazione 31/03/2026Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendoapplicabile, in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre farluogo all'ordine di notificazione dell'impugnazione ai sensi di talenorma, essendo ormai l'impugnazione per essi preclusa.2. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimentoall'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., «violazione e falsaapplicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento deldanno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttivecomunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell'art. 10Cost.; dell’art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’UnioneEuropea; dell’Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione,cd. Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); delle Dir. CEE82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di GiustiziaEuropea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre2000; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 allaCEDU, degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c. e degli artt. 2934,2935 e 2938 c.c., dell’art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n.257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), nonché dell'art. 11 della Leggen. 370/99» (così testualmente nella rubrica).Sostengono che la legge n. 370 del 1999 non può assumererilievo ai fini della determinazione del danno risarcibile e,conseguentemente, neanche ai fini della individuazione della data didecorrenza del termine di prescrizione.La Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che laprescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere se non da quandosarebbero state elise le incertezze giurisprudenziali di settore, ovvero,quanto meno, nel 2005 sulla giurisdizione, nel 2009 sull'azioneesperibile e la stessa sua prescrizione, nel 2011 sulla legittimazionepassiva unica dello Stato, anche alla luce della giurisprudenzacomunitaria, se del caso da investire con rinvio pregiudiziale, attesala necessità di assicurare la piena ed effettiva attuazione dellaNumero registro generale 16171/2024Numero sezionale 1007/2026Numero di raccolta generale 7800/2026Data pubblicazione 31/03/2026normativa sovranazionale.3. Con il secondo motivo essi denunciano «violazione e falsaapplicazione legge 12 novembre 2011 n. 183, art. 4, comma 43 edell’art. 2947 c.c. in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.» censurandol’affermazione, contenuta nella parte finale della motivazione dellasentenza impugnata, secondo cui l’art. 4, comma 43, l. n. 183 del2011, «non ha certo istituito un nuovo criterio di individuazione deldies a quo della prescrizione, limitandosi in realtà a recepire i principigenerali in materia di prescrizione».Riconosciuto in premessa che «le suddette valutazioni noncostituiscono alcuna statuizione nel giudizio de quo», osservanonondimeno i ricorrenti che, avendo la norma operato unariqualificazione autoritativa della fattispecie, alla stessa non possonoall’entrata in vigore della legge n. 183/2011 il credito risarcitorioresta soggetto al termine decennale di prescrizione.4. Il primo motivo è inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1,cod. proc. civ.4.1. La Corte territoriale ha motivato sulla ragione assorbenterichiamandosi al consolidato indirizzo di questa Corte con cui è statochiarito in modo univoco e ripetuto che il diritto al risarcimento deldanno da tardiva e incompleta trasposizione nell'ordinamento internodelle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso infavore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, siprescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata invigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cuiart. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto infavore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenzeirrevocabili emesse dal giudice amministrativo, rendendo definitivol'inadempimento soggettivo residuo [cfr. Cass. 17/05/2011, nn.10813, 10814, 10815 e 10816; Cass. 31/08/2011, n. 17868; Cass.Numero registro generale 16171/2024Numero sezionale 1007/2026Numero di raccolta generale 7800/2026Data pubblicazione 31/03/202620/03/2014, n. 6606; Cass. 15/11/2016, n. 23199; indirizzo sempreconfermato, da più di seicento successivi arresti, come, ad esempio,per segnalarne solo alcuni tra i più recenti, tra i quali la gran parte(più di duecento) su ricorsi patrocinati proprio dallo stesso difensoredegli odierni ricorrenti: [OSCURATO:PERSONA]. Sez. U. n. 30649 del 2018; Sez. U. n.17619 del 2022; Sez. U. n. 18640 del 2022; Cass. n. 13758 del2018; n. 16452 del 2019; n. 1589 del 2020; n. 14112 del 2020; n.18961 del 2020; n. 41677 del 2021; n. 41750 del 2021; n. 39421 del2021; n. 2201 del 2022; n. 4198 del 2022; n. 4202 del 2022; n.8096 del 2022; n. 18684 del 2022; n. 25363 del 2022; n. 25414 del2022; n. 29132 del 2022; n. 32957 del 2022; n. 32958 del 2022; n.32959 del 2022; n. 32960 del 2022; n. 3230 del 2023; n. 3284 del2023; n. 3863 del 2023; n. 4069 del 2023; n. 4085 del 2023; n.4088 del 2023; n. 4089 del 2023; n. 12702 del 2023; n. 12815 del2023; n. 14478 del 2023; n. 14618 del 2023; n. 16365 del 2023; n.36556 del 2023; n. 29076 del 2024; n. 29334 del 2024; n. 10781 del2025; n. 10782 del 2025; n. 11318 del 2025; n. 18536 del 2025; n.27932 del 2025; n. 27938 del 2025; n. 30155 del 2025; n. 30156 del2025; n. 30158 del 2025; n. 33662 del 2025; n. 1118 del 2026; n.1516 del 2026; nn. 5518-5519 del 2026; n. 5529 del 2026].Tale indirizzo, è appena il caso di rammentare, si è consolidatosulla base del rilievo secondo il quale «a seguito della tardiva edincompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n.75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore deimedici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzatasolo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata lasituazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento aisoggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che vadal 1° gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991. Lalacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n.370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studioNumero registro generale 16171/2024Numero sezionale 1007/2026Numero di raccolta generale 7800/2026Data pubblicazione 31/03/2026soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emessedal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto adanaloga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hannoavuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato nonavrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativaEuropea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennaledella pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999,data di entrata in vigore del menzionato art. 11».Né potrebbe sostenersi che il leading case del 2011 abbia preso inconsiderazione un termine prudenziale in ottica di conformitàcomunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da esserecomunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezione diprescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 lagiurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti ladecorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relativead aspetti quali: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria oamministrativa; la natura dell'azione esperibile, se contrattuale oaquiliana; il termine di prescrizione; l’individuazione del legittimatopassivo della domanda, se solo lo Stato o meno.Detti argomenti ─ come già questa Corte ha più volte avuto mododi rimarcare ─ sono del tutto infondati e inidonei a indurre a unripensamento della stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per unverso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro versotale da non potersi più riferire solo al rigetto dell'eccezione diprescrizione allora effettuato.È ancora appena il caso di osservare che la questione dellagiurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza dellacristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per ildanneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso dell'estinzioneprescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziativegiurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.Numero registro generale 16171/2024Numero sezionale 1007/2026Numero di raccolta generale 7800/2026Data pubblicazione 31/03/2026Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l'individuazione dellanatura dell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennaledella stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione nonabbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa.Quanto alla legittimazione passiva ─ premesso che è dello Statoin persona della [OSCURATO:PERSONA] del consiglio dei Ministri, mentrel'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni casocontestuale alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione delrapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile aisensi dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. U.,27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti della solaUniversità l'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass.,25/07/2019, n. 20099) ─ nella fattispecie non emerge, né è dedotta,un'eventuale attività interruttiva nei confronti dell'ente universitario oaltri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito eraindividuabile nell'amministrazione statale e non nell'autonomiauniversitaria.È opportuno ribadire, quanto alla remunerazione, che a seguitodell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge19 ottobre 1999, n. 370 - ha effettuato una aestimatio del danno, allaprecedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delledirettive si è sostituita un'obbligazione satisfattiva avente natura didebito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nellaquale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, nésono posti i criteri per la determinazione della stessa, come ribadito -ferma, pure in chiave CEDU, la non irrisorietà della quantificazionenazionale - anche dalla pronuncia, evocata in ricorso, della Corte digiustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (v. Cass.24/01/2020, n. 1641).Questa pronuncia per un verso ribadisce che non vi è mai stataNumero registro generale 16171/2024Numero sezionale 1007/2026Numero di raccolta generale 7800/2026Data pubblicazione 31/03/2026alcuna indicazione unionale sulla quantificazione della «adeguataremunerazione», per altro verso non affronta il tema qui discussodella decorrenza prescrizionale.Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplinadel trattamento economico dei medici specializzandi di cui all'art. 39del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetutidifferimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazionea decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscrittinegli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativastatale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs.n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico,giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quellan. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulterioreobbligo con riguardo alla misura della borsa di studio (Cass.,14/03/2018, n. 6355, e le moltissime successive conformi, quale,solo a titolo esemplificativo, Cass., 24/05/2019, n. 14168).Ciò per dire che non è individuabile alcun momento in cui si èstabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la solarecettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche intesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potutodecorrere la prescrizione.Non vi è alcuna violazione della normativa sovranazionale, ealcuna irragionevolezza o disparità di trattamento posto chel'incremento previsto nell'esercizio della discrezionalità legislativa peri corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendol'adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione diuna scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolarediversamente situazioni successive nel tempo (cfr. Cass. 19/02/2019,n. 4809; 18/02/2021, n. 4307).4.2. Come desumibile dai rilievi appena fatti, non vi è alcunaincertezza, sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinvioNumero registro generale 16171/2024Numero sezionale 1007/2026Numero di raccolta generale 7800/2026Data pubblicazione 31/03/2026pregiudiziale che i ricorrenti sollecitano, sulla base del seguentequesito: «se alla stregua del diritto dell’unione, un rimediogiurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita lanatura giuridica dell’azione esperibile, con le conseguenti ricadute suitermini di prescrizione, prima che sia identificato il soggettolegittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizioneinterna competente a conoscere la domanda».Si tratta di una istanza, al di là dei termini generici in cui èformulata, manifestamente infondata.Per quanto già detto, infatti, non solo a partire dal 27 ottobre1999 nessuna norma dell’ordinamento interno impediva agli odierniricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimentodel danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie; deve oraaggiungersi che nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse ilsoggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasieventuale incertezza circa l’individuazione del giudice munito digiurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedireil decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventualeerrore poteva essere rimediato mediante lo strumento delregolamento di giurisdizione.5. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.Con esso si censura una affermazione incidentale che, comeespressamente evidenziato dagli stessi ricorrenti, non ha alcun rilievofondante della decisione, unicamente basata sul rilievo, di per séassorbente, della mancanza di atti interruttivi anteriori alla data del27 ottobre 2009, nella quale è maturato il termine decennale diprescrizione: rilievo attinto dal primo motivo della cui inammissibilitàsopra si è detto.Mette conto comunque avvertire che, benché nella specie nonvenga in rilievo, la tesi esegetica sostenuta dai ricorrenti non ècorretta ed è contrastata dall’interpretazione della portata applicativaNumero registro generale 16171/2024Numero sezionale 1007/2026Numero di raccolta generale 7800/2026Data pubblicazione 31/03/2026della menzionata innovazione legislativa, quale accolta dallagiurisprudenza di questa Corte ormai anche sul punto consolidata.È stato infatti ripetutamente evidenziato che, in ossequio aldisposto dell'art. 252 disp. att. c.c., il diritto al risarcimento del dannoda tardiva attuazione di una direttiva comunitaria, a seguitodell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011, èsoggetto alla prescrizione quinquennale qualora, alla data del 1°gennaio 2012, il termine decennale precedentemente vigente avesseuna durata residua maggiore di cinque anni (a nulla rilevando che ilfatto generatore del danno o il danno stesso si fosse verificato inepoca anteriore), applicandosi invece, in caso di durata inferiore, iltermine decennale per la sua residua durata, fermo restando che, oveil corso della prescrizione sia stato validamente interrotto in epocasuccessiva alla suddetta data, a partire dall'atto interruttivo si applicail nuovo termine quinquennale (Cass., Sez. 3, 20/12/2023, n. 35571,Rv. 669779 – 01; v. anche, conf., tra le pronunce massimate, Cass.,Sez. 3, n. 22191 del 01/08/2025, Rv. 676257);6. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile.Non avendo le amministrazioni intimate svolto difese nellapresente sede non v’è luogo a provvedere sulle spese.7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per ilricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 16171/2024Numero sezionale 1007/2026Numero di raccolta generale 7800/2026Data pubblicazione 31/03/2026contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 marzo 2026.Il PresidenteRaffaele Frasca