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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40399/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva condannato il suddetto imputato alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], costituita parte civile, in relazione ai reati ex artt. 614 e 612, c.p., in rubrica ascrittigli, ordinando l'esecuzione della predetta sentenza.

2. Avverso tale provvedimento, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Ferri, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto l'appello verteva sulla attendibilità della persona offesa e, in ogni caso, tenuto conto della data di proposizione del ricorso (2008), non trovano applicazione nel caso in esame, le nuove disposizioni in tema di impugnazione di cui alla cd.

"riforma Orlando".

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché generico e manifestamente infondato.

Al riguardo si osserva che, allo scopo dichiarato di chiarire "quali siano, ai fini dell'ammissibilità dell'atto di appello, i requisiti di specificità dei relativi motivi", sono intervenute, nella vigenza della disciplina antecedente alla nuova disciplina in tema di impugnazioni introdotta dall'art. 1, co. 55,

I. 23 giugno 2017, n. 103 (cd.

"[OSCURATO:PERSONA]") - che ha riformulato il testo dell'art. 581, c.p.p., prevedendo che l'impugnazione è inammissibile nel caso in cui non contenga "l'enunciazione specifica dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta" - le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, attraverso un arresto di fondamentale importanza, con cui si è contestata la tesi, pur emersa in passato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 41082 del 19/09/2014, Rv. 260766), secondo cui l'esigenza di specificità del motivo debba essere valutata in sede di appello con minor rigore rispetto al giudizio di legittimità.

Si è così affermato che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).

Può, dunque, dirsi che la specificità dei motivi, sia nella nuova che nella previgente disciplina del codice di rito in materia di impugnazioni, deve essere valutata con il medesimo rigore, rappresentando requisito indefettibile sia dell'appello che del ricorso per cassazione, pena l'inammissibilità del motivo stesso, assumendo rilievo anche nel giudizio di appello la cd "inammissibilità estrinseca" o "relazionale", configurabile tutte le volte in cui l'appello si appalesa generico per l'omesso confronto argomentativo con la motivazione della sentenza impugnata, onere, quest'ultimo, direttamente proporzionato alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata.

La differenza tra il giudizio di appello e il giudizio di legittimità, in altri termini, secondo le Sezioni Unite, non consente di affermare che l'atto di appello non debba conformarsi all'esigenza di "specificità estrinseca", definita come la esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, la cui inosservanza, pertanto, impone, anche nel giudizio di secondo grado, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 591, c.p.p.

Il che non significa, come è stato opportunamente rilevato nella sentenza "Galtelli", che sia di per sé causa di inammissibilità nel giudizio di appello la riproposizione di questioni già di fatto dedotte in prima istanza, ma solo che l'appello deve essere connotato da motivi caratterizzati da specificità, cioè basati su argomenti che siano strettamente collegati agli accertamenti della sentenza di primo grado di primo grado, di cui l'appellante non può non tenere conto.

Alla luce di tali principi non appare revocabile in dubbio la legittimità del percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale, che, in relazione ai motivi di appello articolati dal Ferri, ne ha evidenziato la mancanza di una soddisfacente specificità, in quanto l'appellate non si è affatto confrontato con la motivazione resa sul profilo dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa dal giudice di primo grado, come può facilmente evincersi dalla lettura dell'atto di appello in cui l'imputato si limita a denunciare "la confusa ricostruzione" dei fatti fornita dalla parte civile.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva condannato il suddetto imputato alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], costituita parte civile, in relazione ai reati ex artt. 614 e 612, c.p., in rubrica ascrittigli, ordinando l'esecuzione della predetta sentenza. 2. Avverso tale provvedimento, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Ferri, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto l'appello verteva sulla attendibilità della persona offesa e, in ogni caso, tenuto conto della data di proposizione del ricorso (2008), non trovano applicazione nel caso in esame, le nuove disposizioni in tema di impugnazione di cui alla cd. "riforma Orlando". 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché generico e manifestamente infondato. Al riguardo si osserva che, allo scopo dichiarato di chiarire "quali siano, ai fini dell'ammissibilità dell'atto di appello, i requisiti di specificità dei relativi motivi", sono intervenute, nella vigenza della disciplina antecedente alla nuova disciplina in tema di impugnazioni introdotta dall'art. 1, co. 55, I. 23 giugno 2017, n. 103 (cd. "[OSCURATO:PERSONA]") - che ha riformulato il testo dell'art. 581, c.p.p., prevedendo che l'impugnazione è inammissibile nel caso in cui non contenga "l'enunciazione specifica dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta" - le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, attraverso un arresto di fondamentale importanza, con cui si è contestata la tesi, pur emersa in passato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 41082 del 19/09/2014, Rv. 260766), secondo cui l'esigenza di specificità del motivo debba essere valutata in sede di appello con minor rigore rispetto al giudizio di legittimità. Si è così affermato che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Può, dunque, dirsi che la specificità dei motivi, sia nella nuova che nella previgente disciplina del codice di rito in materia di impugnazioni, deve essere valutata con il medesimo rigore, rappresentando requisito indefettibile sia dell'appello che del ricorso per cassazione, pena l'inammissibilità del motivo stesso, assumendo rilievo anche nel giudizio di appello la cd "inammissibilità estrinseca" o "relazionale", configurabile tutte le volte in cui l'appello si appalesa generico per l'omesso confronto argomentativo con la motivazione della sentenza impugnata, onere, quest'ultimo, direttamente proporzionato alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata. La differenza tra il giudizio di appello e il giudizio di legittimità, in altri termini, secondo le Sezioni Unite, non consente di affermare che l'atto di appello non debba conformarsi all'esigenza di "specificità estrinseca", definita come la esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, la cui inosservanza, pertanto, impone, anche nel giudizio di secondo grado, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 591, c.p.p. Il che non significa, come è stato opportunamente rilevato nella sentenza "Galtelli", che sia di per sé causa di inammissibilità nel giudizio di appello la riproposizione di questioni già di fatto dedotte in prima istanza, ma solo che l'appello deve essere connotato da motivi caratterizzati da specificità, cioè basati su argomenti che siano strettamente collegati agli accertamenti della sentenza di primo grado di primo grado, di cui l'appellante non può non tenere conto. Alla luce di tali principi non appare revocabile in dubbio la legittimità del percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale, che, in relazione ai motivi di appello articolati dal Ferri, ne ha evidenziato la mancanza di una soddisfacente specificità, in quanto l'appellate non si è affatto confrontato con la motivazione resa sul profilo dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa dal giudice di primo grado, come può facilmente evincersi dalla lettura dell'atto di appello in cui l'imputato si limita a denunciare "la confusa ricostruzione" dei fatti fornita dalla parte civile. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in
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